Il diritto alle ferie è uno dei diritti più importanti che hanno i lavoratori e, sebbene sia regolato dall’articolo 36 della Costituzione italiana e da vari decreti legge, possono sempre sorgere molti dubbi al riguardo.
Ma cosa dice la legge a proposito delle ferie? Quando si possono prendere le ferie al lavoro? Quando possono essere monetizzate?
In questo articolo vedremo gli aspetti più importanti delle ferie e cercheremo di risolvere i dubbi più frequenti.
- Diritto alle ferie: cosa dice la legge
- Maturazione ferie annuali obbligatorie
- Diritto alle ferie: tutti i casi in base al contratto
- Quando usufruire del proprio diritto alle ferie?
- Semplifica la gestione delle ferie con Factorial
- Domande frequenti sul diritto alle ferie
- Gestisci le ferie dei dipendenti con Factorial 🌴
Diritto alle ferie: cosa dice la legge
Il diritto alle ferie è sancito con l’articolo 36 della Costituzione italiana in cui si specifica che “il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunciarvi”. Questo articolo, stabilisce la durata massima della giornata lavorativa e afferma il diritto alle ferie. Inoltre tutela il lavoratore dichiarando che la retribuzione dev’essere sufficiente a garantire una qualità di vita decorosa.
In questo modo, il lavoratore dipendente è tutelato da situazioni nelle quali verrebbe sottopagato e sfruttato. Inoltre, il diritto alle ferie ha lo scopo di permettere di soddisfare “esigenze psicologiche fondamentali del lavoratore, consentendo allo stesso di partecipare più incisivamente alla vita familiare e sociale e tutelando il suo diritto alla salute, nell’interesse dello stesso datore”.
Questa legge, però, lascia ampio spazio interpretativo che è stato colmato da vari interventi normativi. Ad esempio, il decreto legislativo numero 66/2003, oltre a stabilire riposi settimanali e pause giornaliere, organizza alcuni degli aspetti più importanti del diritto alle ferie annuali. In questo decreto si stabilisce che:
- Il periodo minimo di ferie che il dipendente matura annualmente è di quattro settimane all’anno (i contratti collettivi di lavoro possono stabilire condizioni di miglior favore).
- Questo periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
- I contratti collettivi integrano le previsioni di legge, stabilendo la durata e le modalità di fruizione del periodo di ferie (ad esempio, le ferie con commercio CCNL sono esattamente 26 giorni annui).
Maturazione ferie annuali obbligatorie
Le ferie annuali obbligatorie maturano in maniera progressiva.
Ciò significa che il numero di giorni di ferie obbligatorie che spettano al lavoratore viene calcolato in base ai giorni in cui esso lavora nel corso dell’anno (vedremo come calcolare le ferie annuali obbligatorie tra poco).
In breve, più tempo un dipendente lavora in un anno, maggiori sono i giorni di ferie che ha a disposizione, fino alla quantità prevista per legge in periodi di 12 mesi (che, come abbiamo visto, è di 4 settimane in gran parte dei casi).
Al contrario, per lo stesso motivo, un dipendente appena assunto non può usufruire subito delle quattro settimane di ferie obbligatorie annuali, poiché questa cifra viene maturata nel corso dell’intero anno lavorativo.
Diritto alle ferie: tutti i casi in base al contratto
Abbiamo già parlato di tutte le regole generali relative al diritto alle ferie, ma andiamo a vedere, adesso, tutti i casi specifici del diritto alle ferie.
Come abbiamo detto, infatti, accanto alla legge generale, ci sono poi i singoli contratti collettivi che disciplinano in modo dettagliato la distribuzione delle ferie.
Dipendenti pubblici
Per quanto riguarda il diritto alle ferie dei dipendenti pubblici che hanno un turno articolato su 6 giornate settimanali, il contratto collettivo indica che la durata è di 32 giorni lavorativi all’anno (28 + 4 giorni di festività soppresse).
Se l’orario settimanale di lavoro è distribuito su 5 giorni, il sabato non è giorno lavorativo e i giorni di ferie si riducono da 32 a 28. Le ferie ovviamente non vanno confuse o sovrapposte né con i giorni non lavorativi, né con le domeniche.
In base ai vari CCNL, le ferie vanno fruite, in periodi compatibili con le esigenze di servizio. L’ente pianifica le ferie dei dipendenti al fine di garantire la fruizione delle stesse nei termini previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. Compatibilmente con le esigenze del servizio, il dipendente può frazionare le ferie in più periodi. Esse sono fruite nel rispetto dei turni di ferie prestabiliti.
Si assicura al dipendente che ne abbia fatto richiesta, il godimento di almeno due settimane continuative. Solitamente nel periodo dal primo giugno al 30 settembre. Tale consecutività dovrebbe assicurare un idoneo recupero psico-fisico previsto per un anno solare. Ci sono poi alcune Amministrazioni che si muovono verso la pianificazione di tre settimane consecutive. Per favorire la tutela della salute, il benessere e lo sviluppo della personalità dei lavoratori.
Dipendenti part-time
A prescindere da quale sia il tipo di part-time (orizzontale, verticale o misto) la legge specifica che i dipendenti assunti con contratto di lavoro part-time hanno diritto allo stesso trattamento economico e normativo dei lavoratori assunti con contratto a tempo pieno. Questo, è valido anche per quanto riguarda le ferie, solo che il calcolo deve essere proporzionale alle ore di lavoro.
Lavoratori con contratto Co.co.pro. o Co.co.co
Per i lavoratori con contratto a progetto (co.co.pro.), con contratto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co), contratti subordinati e per i lavoratori intermittenti e di lavoro ripartito, la normativa delle 4 settimane di ferie non trova applicazione in quanto sono prestazioni di natura autonoma. Il periodo di ferie matura in proporzione all’attività realmente svolta, cioè in base ai giorni lavorati.
Apprendisti
Un contratto di apprendistato può essere stipulato da giovani di età compresa tra 18 e 29 anni. È un modo per permettere all’apprendista, di acquisire una determinata professionalità o di ottenere un certo titolo.
Come per tutti i lavoratori, anche agli apprendisti hanno diritto alle ferie, alle 4 settimane irrinunciabili previste dalla legge. I vari contratti di lavoro, possono prevedere l’attribuzione al dipendente di un numero maggiore di ferie rispetto al minimo legale.
Dipendenti in prova
Anche i dipendenti in prova hanno diritto alla maturazione delle ferie. Con il licenziamento durante il periodo di prova, infatti, le ferie maturate e non godute saranno liquidate dal datore di lavoro con l’ultima busta paga.
Quando usufruire del proprio diritto alle ferie?
Nell’art. 2109 Codice Civile si legge che il lavoratore, oltre ad avere un giorno di riposo a settimana, ha diritto anche ad un “periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l’imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro”. Di norma, è l’imprenditore che deve preventivamente comunicare al dipendente il periodo stabilito per il godimento delle ferie. Nonostante al dipendente sia concesso di indicare il periodo entro cui intende fruire delle ferie, l’ultima parola sul periodo di assenza spetta sempre al datore di lavoro.
Il Ministero del Lavoro, con la circolare numero 8/2005, ha stabilito che, salvo diverse disposizioni della contrattazione collettiva, i periodi di ferie possono essere così suddivisi:
- Due settimane da usufruire entro l’anno di maturazione, anche in maniera ininterrotta se vi è richiesta del dipendente (quest’ultima dev’essere formulata tempestivamente per permettere all’azienda di contemperare sia le esigenze aziendali quelle personali del dipendente).
- Il secondo periodo di due settimane si può usufruire anche in modo frazionato entro i 18 mesi successivi l’anno di maturazione.
- Invece terzo periodo con gli ulteriori giorni di ferie previsti dal CCNL può essere usufruito anche in modo frazionato.
Il datore di lavoro non può costringere il dipendente a prendere ferie obbligate. Ci sono alcuni casi in cui è consentita l’imposizione, per esempio a causa della chiusura aziendale. Per ristrutturazioni o modifiche strutturali necessarie o festività e giorni di ponte.
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FAQ: diritto alle ferie
Cosa dice la legge sulle ferie?
Il diritto alle ferie è sancito con l’articolo 36 della Costituzione italiana in cui si specifica che “il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunciarvi”.
Si ha diritto al rimborso delle ferie non godute in busta paga?
Mentre i permessi e le ferie aggiuntive previste dalla contrattazione collettiva sono sempre monetizzabili, (cioè convertibili con un’indennità in denaro) le ferie sono “irrinunciabili” e non possono essere monetizzate, tranne alla chiusura del rapporto di lavoro. Se il datore di lavoro non permette le ferie e permessi, deve pagare i ratei residui alla cessazione del rapporto.
Quando si possono negare le ferie?
Un datore di lavoro ha il diritto di negare le ferie di un dipendente solo se vi sono reali esigenze di servizio. Questo significa che la presenza del dipendente è fondamentale per garantire il funzionamento regolare e l’efficienza dell’azienda.
Quando usufruire del proprio diritto alle ferie?
Nell’art. 2109 Codice Civile si legge che il lavoratore, oltre ad avere un giorno di riposo a settimana, ha diritto anche ad un “periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l’imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro”.
Quanti giorni di ferie può decidere il datore di lavoro?
Il datore di lavoro può decidere tutte le ferie? No, il datore di lavoro stabilisce il calendario feriale, ma non può negare le ferie richieste dal dipendente salvo esigenze aziendali impellenti. Il dipendente ha diritto a almeno 2 settimane di ferie obbligatorie continuative all’anno.