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Ticket Licenziamento 2021: guida completa ed aggiornata agli importi

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9 minuti di lettura
ticket licenziamento 2021

Cos’è il ticket licenziamento 2021? Come funziona per le imprese?

La pandemia di Covid-19 ha messo ha dura prova il nostro Paese, sia dal punto di vista sociale che economico. La maggior parte del tessuto produttivo italiano ha subito un forte contraccolpo, che ha costretto lo stato ad intervenire in maniera drastica a supporto di aziende e lavoratori.

Soprattutto nei confronti delle categorie più a rischio, ovvero i lavoratori, sono stati istituiti ammortizzatori sociali straordinari come la cassa integrazione covid e il blocco dei licenziamenti. Queste misure sono state previste dallo Stato a tutela del reddito dei lavoratori dipendenti e per permettere alle aziende di poter ricevere un supporto nel pagamento dei salari.

Con l’avvicinarsi della probabile fine del blocco dei licenziamenti e il miglioramento della situazione relativa alla pandemia, è lecito attendersi che alcune imprese possano voler procedere al licenziamento di parte del personale.

In questi casi è importante che datori di lavoro e responsabili delle risorse umani siano al corrente delle obbligazioni legali ed economiche derivanti dalla messa in atto di una o più procedure di licenziamento.

In questo articolo capiamo meglio cos’è il ticket licenziamento 2021, come funziona, quali sono gli importi e quali le casistiche specifiche di applicazione.

lettera di licenziamento modello fac simile

Cos’è il ticket licenziamento 2021?

Cerchiamo di partire sempre andando a capire bene di cosa stiamo parlando. Dal punto di vista di un’impresa, cosa intendiamo quando parliamo di ticket licenziamento 2021?

Il ticket licenziamento 2021 (detto anche contributo NASpI) è un contributo obbligatorio che il datore di lavoro deve versare all’INPS nei casi previsti di cessazione (involontaria per il lavoratore) dei rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, i quali diano diritto all’accesso alla NASpI.

Va specificato, quindi, che l’obbligo al versamento del ticket licenziamento 2021 sussiste solo nel caso in cui il rapporto di lavoro interrotto sia a tempo indeterminato e per un motivo non imputabile al lavoratore stesso.

Quali sono gli importi del ticket licenziamento 2021?

Un’informazione importante per le imprese è quella relativa agli importi effettivi da corrispondere nel caso in cui ci si ritrovi nelle casistiche previste dall’applicazione del ticket licenziamento 2021. Rispetto al ticket licenziamento 2020, gli importi da versare come contributo non sono variati.

L’importo annuale del ticket licenziamento 2021 è stato fissato in 503,30 € per ogni anno lavorato dal dipendente, fino ad un massimo di 3 anni.

Per calcolare l’importo esatto nel caso di un dipendente con più di un anno di servizio è necessario tenere in considerazione il 41% del massimale mensile del trattamento di disoccupazione e moltiplicarlo per gli anni di anzianità, fino a un massimo di 3 annualità.

Per il 2021 l’importo massimo previsto per il ticket di licenziamento è fissato in 1509,90 € per i dipendenti con un’anzianità di servizio uguale o superiore a 3 anni.

👉 Sappiamo che chiudere un contratto di lavoro non è per niente semplice, per questo abbiamo un intero articolo che parla di offboarding e come dire addio a un dipendente.

Ticket licenziamento 2021, licenziamenti collettivi e part-time: un chiarimento

È importante ricordare che nel caso in cui un’azienda decida di attuare una procedura di licenziamento collettivo, gli importi non sono quelli sopra citati.

In caso di licenziamenti collettivi, infatti, gli importi andranno da un minimo di 1.509,84 € per i lavoratori con un solo anno di anzianità di servizio e fino ad un massimo di  4.529,52 €, anche in base alla presenza o meno di un accordo sindacale tra le parti.

Il contributo NASpI va calcolato sempre e comunque su base mensile (e quindi in base ai mesi di anzianità aziendale maturati) e non dev’essere fatta alcuna distinzione tra i contratti full-time e part-time. Anche per i contratti a tempo parziali, infatti, vale lo stesso principio sempre e comunque nel caso in cui siano a tempo indeterminato.

Per quanto riguarda il versamento degli importi dovuti, il ticket di licenziamento deve essere versato, in un unica soluzione, entro il giorno 16 del secondo mese successivo al licenziamento.

ticket licenziamento 2021 dipendenti

Ticket licenziamento 2021: in quali casi si applica?

Come abbiamo già visto parlando spiegando in cosa consiste il ticket licenziamento, Il contributo è dovuto nei casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato avvenga non sia imputabile al lavoratore e che gli diano diritto di accesso all’indennità NASpI di disoccupazione, anche nel caso in cui non venga fruita.

Le casistiche in cui si applica l’obbligo al versamento del ticket licenziamento riguardano i tipici casi di licenziamento ma anche alcuni tipi di dimissioni, risoluzioni contrattuali e stipulazione di contratti di espansione. Vediamoli insieme.

Versamento del ticket licenziamento 2021 nei classici casi di licenziamento

Parlando dell’obbligo di versamento del contributo all’interno delle casistiche classiche di licenziamento, il ticket licenziamento si applica nei seguenti casi:

  • licenziamento per giustificato motivo soggettivo
  • licenziamento per giusta causa
  • licenziamento per giustificato motivo oggettivo

Ricordiamo che il licenziamento per giusta causa avviene con effetto immediato, per cause gravi e imputabili alla condotta del dipendente.

Il licenziamento per giustificato motivo soggettivo avviene a seguito di una specifica inadempienza o condotta negativa da parte del dipendente, non considerata grave al punto da motivare un licenziamento immediato.

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo avviene nei casi in cui si verifichino degli eventi che vadano ad influenzare l’attività produttiva o organizzativa dell’azienda, e che portino il datore di lavoro a dover procedere all’interruzione del rapporto di lavoro.

Versamento del ticket licenziamento 2021 in caso di dimissioni del lavoratore

Escluse le classiche dimissioni volontarie, esistono casistiche all’interno delle quali anche le dimissioni da parte del dipendente portano comunque a scattare l’obbligo di versamento del contributo NASpI.

Queste casistiche di dimissione riguardano:

  • Dimissioni per giusta causa
  • Dimissioni intervenute durante il periodo tutelato di maternità
  • Dimissioni rassegnate dal lavoratore in caso di trasferimento d’azienda

Nel caso di dimissioni per giusta causa, le casistiche contemplate includono:

  • reiterato mancato pagamento della retribuzione;
  • aver subito molestie sessuali nei luoghi di lavoro;
  • modificazioni peggiorative delle mansioni, tali da pregiudicare la vita professionale del lavoratore;
  • notevoli variazioni nelle condizioni di lavoro a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell’azienda;
  • spostamento del lavoratore da una sede ad un’altra, senza che sussistano le “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive”, previste dall’art. 2103 codice civile;
  • comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente;
  • mobbing, consistente in un insieme di condotte vessatorie e reiterate poste in essere da parte di superiori e/o colleghi nei confronti di un lavoratore. Questi comportamenti devono essere prolungate nel tempo e lesive della dignità personale e professionale nonché della salute psicofisica dello stesso.

Le dimissioni intervenute durante il periodo tutelato di maternità sono quelle rese a partire dai 300 giorni precedenti alla data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di vita del figlio. Le casistiche contemplate, in questo caso, includono:

  • astensione dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono,
  • in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.
  • qualora la madre sia lavoratrice autonoma avente diritto all’indennità.

Nel caso di dimissioni rassegnate dal lavoratore in caso di trasferimento d’azienda, le casistiche contemplate includono la possibilità, da parte del lavoratore, di recedere dal contratto di lavoro nei tre mesi successivi al trasferimento d’azienda, sempre e quando sia emersa una sostanziale modificazione delle sue condizioni di lavoro.

👉 Potrebbe interessarti questo articolo in cui parliamo di cos’è e come scrivere una lettera di licenziamento.

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Versamento del ticket licenziamento in caso di risoluzione consensuale

Tra le casistiche contemplate di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, rientrano anche le risoluzioni consensuali: si tratta di quei casi di risoluzione in cui entrambe le parti, in maniera congiunta, decidono di interrompere il rapporto di lavoro.

Alcune di queste casistiche garantiscono allo stesso modo al lavoratore l’accesso alla percezione del sussidio NASpI e, di conseguenza, fanno scattare l’obbligo in capo al datore di lavoro al versamento del ticket licenziamento 2021 a favore dell’INPS.

Le casistiche contemplate, in questo caso, includono:

  • La risoluzione consensuale determinata in un verbale di conciliazione in sede “protetta”, in caso di diniego del lavoratore al trasferimento ad altra sede della stessa azienda, distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici (secondo la circolare Inps n. 108/2006). Le sedi deputate a redigere e sottoscrivere un verbale di conciliazione in sede protetta sono: Ispettorato territoriale del lavoro, sede sindacale, Commissione di certificazione e giudice istruttore.
  • La risoluzione consensuale prevista all’interno della procedura di conciliazione obbligatoria (art. 7 della legge n. 604/1966), in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo da parte di un datore di lavoro con più di 15 dipendenti. La procedura, per determinare l’erogazione del sussidio NASpI al lavoratore, deve essere rivolta esclusivamente nei confronti dei lavoratori tutelati dall’articolo 18 (non per quelli assunti a “tutele crescenti”) e deve concludersi con un verbale di conciliazione sottoscritto in presenza della Commissione di conciliazione istituita presso l’Ispettorato territoriale del lavoro.

Altri casi di risoluzione: periodo di prova e apprendistato

All’interno delle tipologie considerate di risoluzione dei contratti lavorativi per i quali il datore di lavoro è obbligato al versamento del ticket licenziamento 2021 troviamo anche le seguenti, in quanto portano il requisito di far scattare il diritto alla percezione del sussidio NaSpI al lavoratore:

  • Risoluzione da parte del datore di lavoro nel corso o al termine del periodo di prova del lavoratore dipendente, secondo quanto previsto dall’articolo 2096 del codice civile
  • Risoluzione da parte del datore di lavoro al termine del periodo di apprendistato, secondo quanto previsto dal Dlsg n. 81/2015

Versamento in caso di contratto di espansione

Il contratto di espansione è un tipo di contratto volto a supportare le riconversioni o le ristrutturazioni aziendali andando a sostituire i contratti di solidarietà espansiva. Permette, su base volontaria, l’accesso alla pensione fino a 5 anni prima della decorrenza. Il costo, per tutta la durata dell’anticipo, è a carico dell’azienda, al quale va comunque sottratto il valore del sussidio NASpI spettante al lavoratore che va in prepensionamento.

La legge consente alle imprese che stipulino un contratto di espansione che prevede, tra l’altro, la risoluzione dei rapporti di lavoro in essere con i lavoratori che abbiano i requisiti previsti (ovvero ai lavoratori che si trovino a non più di 60 mesi dal conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia o che abbiano maturato il requisito minimo contributivo) riconoscendo agli stessi un’indennità mensile commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Come accennato, a seguito dell’interruzione del rapporto di lavoro, questi dipendenti acquisiscono il diritto all’accesso al sussidio NASpI, e tale criterio fa automaticamente scattare l’obbligo per l’azienda di versare il ticket licenziamento 2021.

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Ticket licenziamento 2021: quando non è dovuto?

Una volta spiegate le casistiche all’interno delle quali scatta l’obbligo al versamento del ticket da parte delle aziende, è opportuno spiegare che esistono situazioni nelle quali il datore di lavoro è esente dall’obbligo.

Le casistiche principali di esenzione dall’obbligo di versamento del ticket licenziamento 2021 includono:

  • dimissioni volontarie da parte del lavoratore
  • accordo di risoluzione con accompagnamento alla pensione, dalla legge n. 92/2012. La norma prevede, nei casi di eccedenza di personale, di poter stipulare accordi tra i datori di lavoro, che impieghino in media più di 15 dipendenti, e le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello aziendale, al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori prossimi alla pensione
  • accordo di incentivazione all’esodo, regolato dall’articolo 26, comma 9, lett. b), del Decreto Legislativo n. 148/2015
  • risoluzione consensuale avvenuta in “sede protetta”, ai sensi dell’articolo 410 e 411 del c.p.c. (no qualora sia stata effettuata ai sensi dell’articolo 7 della Legge 604/1996)
  • interruzione del contratto di apprendistato di primo livello (articolo 43 del Decreto Legislativo n. 81/2015), stipulato a decorrere dal 24 settembre 2015. Detta indicazione è stata espressamente prevista dall’articolo 32, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo n. 150/2015
  • interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato di un dipendente già pensionato
  • interruzioni effettuate dalla società in stato di procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, che abbiano sfruttato il trattamento straordinario di integrazione salariale (di cui all’art. 44 del D.L. n. 109/2018) negli anni 2019 e 2020, qualora la società chieda, in sede di presentazione dell’istanza di Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS), di essere esonerata dal pagamento del contributo NASpI
  • licenziamenti effettuati a causa di cambi di appalto. Secondo la legge n. 92/2012, il contributo NASpI non è dovuto se l’interruzione del rapporto di lavoro è derivata da licenziamenti effettuati in conseguenza di un cambio di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso un altro datore di lavoro, in applicazione delle clausole sociali che garantiscano la continuità di occupazione
  • interruzione di rapporto di lavoro nel settore edilizio. In questo caso, il legislatore prevede che il ticket licenziamento 2021 non sia dovuto nel caso di “interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura cantiere”. L’INPS, in questo caso, evidenzia che qualora il licenziamento, pur intimato per fine cantiere, non sia ritenuto legittimo, in quanto il lavoratore poteva essere reinserito nell’ambito dell’organizzazione aziendale (ricollocazione), decade l’esenzione al contributo NASpI. Inoltre, l’esenzione non si applica nel momento in cui l’azienda intenda addivenire ad una riduzione del personale in servizio. Infatti, il licenziamento contemporaneo di più lavoratori (licenziamento plurimo) adibiti ad un determinato cantiere, “integra gli estremi di un giustificato motivo di licenziamento individuale, anche se plurimo, ai sensi della legge 604/1966 e come tale non è oggetto di esonero dal ticket licenziamento 2021.
  • accordo conciliativo a seguito della risoluzione per fine cantiere. L’esonero dal contributo NASpI è possibile soltanto se la procedura di conciliazione si conclude prevedendo la risoluzione del rapporto di lavoro a seguito del licenziamento intimato a titolo di fine cantiere.

Speriamo che questo approfondimento riguardo al ticket licenziamento 2021 ti sia stato utile. Per qualsiasi altro dubbio o approfondimento, ti consigliamo di contattare un consulente del lavoro o il referente INPS della tua azienda.

Scritto da Matteo Pizzinato

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Isotta è Content Marketing Specialist in Factorial ed è appassionata di comunicazione, copywriting, social media e HR. Ama la natura, viaggiare e giocare a pallavolo.

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