Vai al contenuto
Gestione del personale

Licenziamento concordato: come funziona la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro

·
8 minuti di lettura
Hai bisogno d´aiuto per gestire i team
Valorizza l'esperienza dei tuoi team con una gestione del personale centralizzata, semplice e veloce. Scopri di più su Factorial!
Scritto da

Nel mondo del lavoro, la fine del rapporto tra datore di lavoro e dipendente può avvenire anche attraverso un accordo comune, senza imposizioni né decisioni unilaterali. Questo strumento è la risoluzione consensuale o, più comunemente, licenziamento concordato.

Vediamo come funziona, quali sono le differenze rispetto alle dimissioni volontarie e quali effetti ha sulla buonuscita e sull’indennità di disoccupazione NASpI.

Cosa si intende per licenziamento concordato

La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro (che è regolata, in linea generale, dall’art. 1372 del Codice Civile) è una forma di cessazione del contratto che avviene per mutuo consenso. Questo significa che avviene per accordo tra le parti, per cui datore di lavoro e lavoratore decidono insieme di concludere il contratto. 

È una soluzione alternativa al licenziamento o alle dimissioni e può essere utile in diversi casi: riorganizzazione aziendale, uscita agevolata di personale senior, piani di incentivo all’esodo.

La procedura è regolamentata dall’art. 26 del D.Lgs. 151/2015, con il quale è stato stabilito che se un lavoratore decide di dimettersi o di risolvere consensualmente il rapporto di lavoro con il datore (ossia accordarsi per chiudere il contratto), deve farlo obbligatoriamente usando una procedura telematica,  disponibile sul sito del Ministero del Lavoro (www.lavoro.gov.it). In caso contrario l’accordo raggiunto è considerato nullo. 

Se il datore di lavoro manomette o altera i moduli di dimissioni/risoluzione telematici, rischia una multa da 5.000 a 30.000 euro.

Inoltre, bisogna ricordare che la risoluzione consensuale del rapporto presentata dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, in caso di adozione internazionale, devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio. A questa stessa convalida è condizionata l’efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro. 

Differenza tra dimissioni e risoluzione consensuale

Sebbene entrambe comportino l’interruzione del contratto di lavoro, le differenze tra le dimissioni e la risoluzione consensuale (licenziamento concordato) sono sostanziali e hanno implicazioni pratiche rilevanti sia per il lavoratore sia per il datore di lavoro. 

Dimissioni: un atto unilaterale

Nel caso delle dimissioni, è il lavoratore a decidere autonomamente di interrompere il rapporto, senza necessità del consenso del datore di lavoro. Per rendere ufficiali le dimissioni, è obbligatoria la procedura telematica attraverso il portale Cliclavoro, introdotta per garantire la volontarietà dell’atto ed evitare dimissioni forzate.
Per quanto riguarda la NASpI, ovvero l’indennità di disoccupazione, nella maggior parte dei casi chi si dimette
non ne ha diritto, salvo eccezioni particolari come le dimissioni per giusta causa o nei casi in cui il lavoratore subisca un licenziamento per giusta causa.

Risoluzione consensuale: un accordo tra due parti

Nel caso invece della risoluzione consensuale, spesso definita anche licenziamento consensuale, lavoratore e datore di lavoro decidono insieme di concludere il rapporto. Anche in questo caso è prevista una tutela formale della volontà delle parti, che si concretizza nella convalida dell’accordo presso il Centro per l’Impiego oppure tramite apposita procedura telematica.

Per quanto riguarda la NASpI, la risoluzione consensuale consente di accedere all’indennità ma solo in casi eccezionali previsti dalla legge, come i trasferimenti aziendali oltre i 50 km o gli accordi raggiunti durante le procedure di conciliazione obbligatoria presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL). Negli altri casi di comune accordo online, l’indennità non spetta. Inoltre, spesso questo tipo di cessazione è accompagnato da un incentivo all’esodo, cioè un corrispettivo economico concordato tra le parti per favorire la chiusura consensuale del contratto.

Per comodità, ecco qui una tabella riassuntiva con le differenze:

Caratteristica 👤 Dimissioni Volontarie 🤝 Risoluzione Consensuale
Natura dell’atto Unilaterale (decide solo il lavoratore). Bilaterale (accordo di comune accordo tra le parti).
Consenso dell’azienda Non richiesto (il dipendente si dimette liberamente). Necessario (entrambi devono firmare l’accordo).
Come si presenta Online su Cliclavoro (tramite SPID/CIE). Online su Cliclavoro o tramite conciliazione (es. ITL/Sindacati).
Diritto alla NASpI No (ammessa solo in caso di dimissioni per giusta causa). Solo in casi specifici (es. conciliazioni protette o trasferimento d’azienda oltre i 50 km).
Incentivo all’esodo Raro. Frequente  (spesso l’azienda offre una somma per agevolare l’uscita).
Periodo di preavviso Obbligatorio da CCNL (pena la trattenuta in busta paga). Non necessario (le parti concordano liberamente l’ultimo giorno).

 

Buonuscita nel licenziamento concordato: come funziona anche a tempo indeterminato

La buonuscita nel licenziamento a tempo indeterminato (o incentivo all’esodo), anche se non è obbligatoria per legge, è spesso parte integrante di un accordo di risoluzione consensuale.

É una somma di denaro che il datore di lavoro offre al lavoratore come incentivo per accettare di terminare volontariamente il rapporto di lavoro, cui importo:

  • può essere stabilito liberamente dalle parti, in base all’anzianità del lavoratore, al livello e ruolo ricoperto e alla volontà dell’azienda di evitare contenziosi;
  • gode di un regime fiscale agevolato, cioè è esente dal versamento dei contributi previdenziali e viene tassato con il meccanismo della tassazione separata (art. 17, comma 1, lettera a del TUIR). 

In altre parole, anche se non è un diritto automatico, le parti spesso concordano una buonuscita come parte dell’accordo per chiudere il rapporto “senza conflitti” e con reciproca soddisfazione.

Tuttavia, l’aver riconosciuto una buonuscita in caso di cessazione consensuale non esula il datore di lavoro a versare il ticket di licenziamento (noto anche come ticket NASpI, ai sensi dell’art. 2, comma 31, Legge 92/2012), qualora la cessazione del rapporto di lavoro dia accesso anche alla disoccupazione. 

Questo contributo economico, che serve proprio a finanziare l’indennità di disoccupazione che andrà al lavoratore, è infatti dovuto per tutte le interruzioni involontarie del rapporto, inclusi i licenziamenti e le risoluzioni consensuali siglate in sede protetta.

Per il 2026, gli importi ufficiali stabiliti dall’INPS sono:

  • 649,73 euro per ogni anno di anzianità aziendale del dipendente.

  • Fino a un massimo di 1.949,19 euro per i rapporti di lavoro che durano da almeno 36 mesi (il calcolo si blocca infatti a un massimo di 3 anni).

Risoluzione consensuale e NASpI: quando spetta nel licenziamento concordato

In generale, il lavoratore che si dimette volontariamente non ha diritto alla NASpI. Questo perché la disoccupazione deve essere “involontaria”, mentre le dimissioni sono considerate una scelta autonoma. L’unica eccezione riguarda le dimissioni per giusta causa, ossia situazioni particolari in cui il lavoratore è costretto a lasciare il posto di lavoro per motivi gravi, come mancato pagamento dello stipendio o mobbing.

La situazione è diversa nel caso della risoluzione consensuale e NASpI, ma solo a condizioni precise.

Il lavoratore può accederci soltanto se l’accordo viene raggiunto nell’ambito della procedura di conciliazione obbligatoria prevista dall’art. 7 della Legge 604/1966, che si svolge tipicamente presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro. Infatti, la recente con l’ordinanza n. 6988 del 24 marzo 2026, la Corte di Cassazione ha confermato che un semplice accordo firmato in sede protetta, senza l’attivazione formale di questa procedura, non fa sorgere il diritto alla NASpI.

La legge considera infatti il licenziamento consensuale non come una scelta volontaria pura, ma come un accordo che può nascere anche da esigenze aziendali o da situazioni particolari, equiparandola quindi a una perdita involontaria del lavoro. Questo principio è stato chiarito in modo ufficiale dalla Circolare INPS n. 94/2015, che ha precisato i casi in cui la risoluzione consensuale consente l’accesso alla NASpI.

Va inoltre ricordato che, dal 1° gennaio 2025, se nei 12 mesi precedenti la perdita involontaria del lavoro il dipendente si è dimesso volontariamente o ha risolto consensualmente un precedente rapporto (fuori dai casi tutelati), per accedere alla NASpI deve dimostrare almeno 13 settimane di contributi successive a quell’evento. Questa regola serve a evitare una scorciatoia che molti usavano in passato: prima, se una persona si dimetteva volontariamente (quindi senza diritto alla disoccupazione), gli bastava farsi assumere da un’altra azienda anche solo per pochi giorni con un contratto a termine. Alla scadenza di quel breve contratto, risultando “licenziato”, poteva richiedere l’intera NASpI accumulata nei mesi o anni precedenti.

Gestisci contratti e assunzioni con Factorial

La gestione delle assunzioni e dei contratti dei dipendenti, incluse la risoluzione del contratto di lavoro e il licenziamento concordato, possono essere complesse.

Factorial offre una piattaforma intuitiva per amministrare tutte le fasi della gestione aziendale, come la gestione di contratti, documenti e scadenze, garantendo conformità alle normative e ottimizzando il flusso di lavoro.

Per esempio, tramite il software di gestione aziendale All-in-one di Factorial potrai:

  • Creare cartelle personalizzate per ogni documento
  • Caricare più documenti in blocco
  • Permettere ai dipendenti di firmare i documenti relativi all’approdo in azienda in maniera immediata con una software firma elettronica.
  • Molto altro ancora

👉 Chiedi una demo gratuita e scopri tutte le funzionalità e i vantaggi che un software come Factorial può portare alla tua azienda.

Domande frequenti relative al licenziamento concordato

Cosa prevede il licenziamento concordato?

Il licenziamento concordato, o risoluzione consensuale, prevede la cessazione del rapporto di lavoro per comune accordo tra datore e dipendente. Per essere valido, l’accordo deve essere formalizzato obbligatoriamente tramite una procedura telematica sul portale del Ministero del Lavoro.

È prevista la buonuscita nel licenziamento concordato?

La buonuscita (tecnicamente definita incentivo all’esodo) non è un obbligo di legge, ma rappresenta quasi sempre l’elemento chiave per raggiungere l’accordo tra le parti. Non ci sono regole rigide, quindi datore di lavoro e dipendente possono stabilire liberamente l’importo della buonuscita in base all’anzianità di servizio, al ruolo ricoperto e alla necessità dell’azienda di chiudere il rapporto in modo amichevole. Inoltre, questa somma gode di un regime fiscale particolarmente vantaggioso, perché è esente da contributi previdenziali ed è soggetta a tassazione separata.

Quando la risoluzione consensuale dà diritto alla NASpI?

La risoluzione consensuale dà diritto alla NASpI quando l’accordo viene formalizzato e convalidato correttamente attraverso la procedura telematica ufficiale o presso il Centro per l’Impiego, equiparando la cessazione del rapporto a una perdita involontaria del lavoro.

Quali sono le tempistiche per un licenziamento concordato?

Una volta trasmesso il modulo online, il lavoratore ha sette giorni di tempo per revocare la risoluzione consensuale. Se non si procede alla revoca, il licenziamento concordato diventa definitivo e il rapporto si conclude dalla data di decorrenza indicata nel modulo. Per categorie protette (come le lavoratrici in gravidanza o genitori di figli sotto i 3 anni), l’efficacia del recesso è subordinata alla convalida formale dell’Ispettorato del Lavoro.

Cosa comporta per il datore di lavoro la risoluzione consensuale?

Comporta l’obbligo di liquidare il TFR accumulato, pagare le competenze di fine rapporto (come ferie e permessi non goduti, ratei di tredicesima e quattordicesima) e, se concordato tra le parti, erogare l’incentivo all’esodo (la buonuscita). Il ticket NASpI, invece, va versato all’INPS solo nei casi specifici in cui l’accordo avvenga in sede protetta e dia diritto alla disoccupazione.

C’è differenza tra il licenziamento è la risoluzione consensuale?

Sì. Il licenziamento è un atto unilaterale con cui il datore di lavoro interrompe il rapporto, mentre la risoluzione consensuale è un accordo bilaterale in cui entrambe le parti decidono di comune accordo di porre fine al contratto di lavoro.

Consulente del lavoro ed esperta di Fisco, Tasse e Diritto. Laureata in Scienze dell'Amministrazione e dell'Organizzazione presso l'Università di Palermo, dal 2016, mi occupo principalmente di scrittura su temi legati a Previdenza, Economia e Lavoro, con un focus sull'attualità e i temi caldi. La mia curiosità e passione mi spinge al costante aggiornamento e un’analisi approfondita delle dinamiche di cui tratto. Scrivo perché quando lo faccio ho l'impressione di stare al posto giusto nel momento giusto