Come funziona l’infortunio sul lavoro? Come cambia la situazione per i lavoratori da remoto o in smart working?
Per ogni datore di lavoro ed HR manager che si rispetti la sicurezza sul lavoro dovrebbe essere sempre e in ogni momento la priorità assoluta dell’azienda. Assicurare non solo l’incolumità dei lavoratori ma anche che essi si sentano sicuri e a proprio agio mentre lavorano sono presupposti fondamentali di qualsiasi rapporto lavorativo.
Va da sé che, in base al contesto, alla mansione e alle modalità di svolgimento del lavoro, esistano livelli di rischio differenti per i lavoratori. Un operaio edile sarà sicuramente più a rischio di un contabile, così come un carpentiere lo sarà di più di un addetto al marketing.
La sicurezza va sempre al primo posto, e questo concetto non cambia. Sicurezza che siamo sempre stati abituati ad associare al luogo fisico in cui la prestazione lavorativa viene svolta. Ma cosa accade ora che moltissimi dipendenti stanno lavorando da casa? Quali sono le tutele per i lavoratori in smart working?
In questo articolo andiamo ad analizzare insieme tutto ciò che riguarda l’infortunio sul lavoro: dalla sua definizione alle sue caratteristiche, passando per le particolarità di chi, in questo momento, lavora da remoto o in regime di smart working.
- Cosa si intende per infortunio sul lavoro: la definizione
- Infortunio sul lavoro: come funziona per i datori di lavoro
- Infortunio sul lavoro e smart working
- Lavoro da remoto e smart working
- Infortunio in smart working e Inail: copertura assicurativa
- Gli obblighi del lavoratore
- Gli obblighi dell’azienda
- Infortunio in itinere e smart working
- Come gestire le assenze per infortunio con un software HR
- Infortunio in smart working: le conclusioni
Cosa si intende per infortunio sul lavoro: la definizione
Partiamo come sempre dai concetti di base, per poi approfondire. Cosa significa realmente infortunio sul lavoro? Rifacendoci a quanto riportato dall’INAIL e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sui propri siti ufficiali, possiamo ricavarne una definizione.
L’infortunio sul lavoro è definito come incidente avvenuto per “causa violenta in occasione di lavoro” dal quale derivi la morte, l’inabilità permanente o l’inabilità assoluta temporanea per più di tre giorni.
É diverso dalla cosiddetta malattia professionale, in quanto l’evento scatenante è improvviso e violento, mentre nel primo caso le cause sono lente e diluite nel tempo.
Gli elementi caratteristici dell’infortunio sul lavoro sono:
- la lesione
- la causa violenta
- l’occasione di lavoro
La causa violenta, secondo quanto spiegato dall’INAIL, è un qualcosa che opera dall’esterno nell’ambiente di lavoro, attraverso un’azione intensa e continuativa nel tempo e che presenta caratteristiche di efficienza, rapidità ed esteriorità.
Può essere provocata da sostanze tossiche, sforzi muscolari, microrganismi, virus o parassiti ma anche da condizioni climatiche e microclimatiche. Per riassumere, una causa violenta rappresenta qualsiasi aggressione che dall’esterno danneggia l’integrità psico-fisica del lavoratore.
Il concetto di “occasione di lavoro” è sostanzialmente diverso rispetto alle comuni definizioni spazio-temporali che spesso si utilizzano attraverso le espressioni “sul posto di lavoro” o “durante l’orario lavorativo”. Si tratta di tutte le situazioni, comprese quelle ambientali, nelle quali si svolge l’attività lavorativa e nelle quali è imminente il rischio per il lavoratore. A provocare l’eventuale infortunio sul lavoro possono essere:
- elementi dell’apparato produttivo
- situazioni e fattori propri del lavoratore
- situazioni ricollegabili all’attività lavorativa.
Non è sufficiente né necessario, quindi, che l’evento si verifichi durante lo svolgimento dell’attività lavorativa ma che si verifichi per il lavoro, così come appurato dal cosiddetto esame eziologico, ossia la certificazione delle cause dell’infortunio. Deve esistere, in poche parole, un rapporto, anche indiretto, di causa-effetto tra l’attività lavorativa svolta dall’infortunato e l’incidente che causa l’infortunio stesso.
Sono esclusi dalla tutela gli infortuni conseguenti ad un comportamento estraneo al lavoro, quelli simulati dal lavoratore o le cui conseguenze siano dolosamente aggravate dal lavoratore stesso.
Sono invece tutelabili gli infortuni sul lavoro accaduti per colpa del lavoratore, in quanto gli aspetti soggettivi del suo comportamento (imperizia, negligenza o imprudenza) non possono assumere alcuna rilevanza riguardo l’indennizzabilità dell’evento lesivo, sempre e quando si tratti di aspetti di una condotta comunque riconducibile nell’ambito delle finalità lavorative.
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Infortunio sul lavoro: come funziona per i datori di lavoro
Ora che abbiamo definito con maggior chiarezza cosa si intende per infortunio sul lavoro cerchiamo di rispondere ad un’altra importante domanda che riguarda le aziende in particolare: come funziona l’infortunio sul lavoro per i datori di lavoro? Quali sono le cose da sapere?
È evidente che, in qualità di datore di lavoro, vi siano in capo allo stesso degli obblighi al verificarsi di un infortunio subito da un lavoratore dipendente.
Secondo quanto spiegato dall’INAIL, in generale, per gli infortuni sul lavoro subiti dai lavoratori dipendenti o assimilati, prognosticati come non guaribili entro tre giorni, escluso quello dell’evento, il datore di lavoro ha l’obbligo di inoltrare la denuncia o comunicazione di infortunio entro due giorni dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico (numero identificativo del certificato, data di rilascio e periodo di prognosi) già trasmesso per via telematica all’Istituto direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio.
In caso di infortunio che porti alla morte del dipendente (o che comporti un pericolo di morte) il datore di lavoro deve segnalare l’evento entro 24 ore e con qualunque mezzo che consenta di comprovarne l’invio, fermo restando l’obbligo di inoltro della denuncia o comunicazione nei termini e con le modalità previste dalla legge.
Qualora l’inabilità a lavorare del dipendente per un infortunio prognosticato guaribile entro tre giorni si prolunghi fino al quarto , il datore di lavoro deve inoltrare la denuncia o comunicazione entro 2 giorni dalla ricezione dei riferimenti del nuovo certificato medico (numero identificativo del certificato, data di rilascio e periodo di prognosi) già trasmesso per via telematica all’Istituto direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente.
Nel caso in cui il datore di lavoro invii all’INAIL le denunce di infortunio per via telematica non sarà tenuto a trasmettere le informazioni relative alle autorità di pubblica sicurezza.
In linea generale, per tutti gli infortuni che comportino un’assenza di almeno un giorno lavorativo (escluso quello dell’evento) il datore di lavoro è obbligato in ogni caso a inoltrare, a fini statistici, la cosiddetta “comunicazione di infortunio”, secondo le modalità previste dall’INAIL.
Infortunio sul lavoro: chi paga?
Altro importante aspetto riguarda la retribuzione spettante al lavoratore a seguito del proprio infortunio. Chi paga l’indennità spettante?
A pagare l’infortunio sul lavoro sono sia il datore di lavoro che l’INAIL. Il giorno in cui si verifica l’incidente viene considerata come giornata lavorativa a tutti gli effetti e viene quindi retribuita al 100% dal datore di lavoro, a prescindere dall’orario in cui si verifica. Il datore di lavoro è responsabile anche per la retribuzione dei primi tre giorni di infortunio, che in questo caso vengono definiti come “periodo di carenza”.
A partire dal quarto giorno e per l’intero periodo di assenza del lavoratore, è l’INAIL a erogare la prestazione, secondo i seguenti criteri:
- dal 4° al 90° giorno di infortunio, viene erogato il 60% della retribuzione giornaliera
- dal 91° giorno fino alla fine dell’infortunio, viene erogato invece il 75% della retribuzione giornaliera
Questa retribuzione viene calcolata sulla base della retribuzione dei 15 giorni precedenti all’infortunio. Non esiste un limite relativo alla percezione dell’indennità, e quindi l’infortunio sul lavoro è indennizzabile senza alcun limite di durata, ovvero l’INAIL paga l’indennità per tutto il periodo di assenza dal lavoro.
Il lavoratore, ciononostante, deve prestare molta attenzione alle limitazioni relative al proprio diritto alla conservazione del posto di lavoro, il quale viene definito dai vari CCNL di riferimento e che in genere ha una durata di 180 giorni.
Per quanto riguarda le visite mediche, l’INAIL finanzia o rimborsa tutte le spese mediche , gli esami diagnostici e le terapie riabilitative che il lavoratore necessiti per recuperare il proprio stato di salute a seguito di un infortunio, sempre e quando queste siano state preventivamente prescritte o autorizzate dall’ente stesso.
Altro elemento importante per i lavoratori riguarda l’esenzione dal ticket: fino a quando viene versata l’indennità temporanea al lavoratore, egli ha diritto all’esenzione dal ticket sanitario per qualsiasi accertamento, esame o analisi prescritti sia dall’INAIL che dal medico curante, sempre che siano relativi all’incidente subito.
Nelle casistiche più gravi, nelle quali al lavoratore vengano riconosciute l’inabilità permanente o il danno biologico, tale diritto viene esteso con apposita documentazione prodotta dall’INAIL per tutti gli accertamenti, esami o sintomatologie legate all’infortunio sofferto.
Infortunio sul lavoro: i controlli medici
Un’altra domanda che molto spesso viene posta in questi casi riguarda i controlli domiciliari e le eventuali fasce di reperibilità da rispettare da parte del lavoratore. Come funziona?
La risposta è che l’INAIL non effettua controlli domiciliari e, non essendo l’indennità per infortunio sul lavoro cumulabile con l’indennità di malattia, il lavoratore che subisce un incidente sul lavoro non è soggetto al controllo mediante visite fiscali presso il proprio domicilio.
Ciononostante, come esplicitato tramite il proprio sito ufficiale, l’INAIL può chiamare a visita il lavoratore infortunato inviando apposite cartoline di convocazione presso le proprie Sedi territoriali.👉 Leggi qui per sapere cosa dice l’Inail sul protocollo per la vaccinazione dei dipendenti.
Infortunio sul lavoro e smart working
Arriviamo finalmente a parlare di smart working. Come funziona l’infortunio sul lavoro per i lavoratori agili? Partiamo col ricordare che in Italia la legge ordinaria che regola lo smart working è la n.81/2017.
Questa norma definisce gli obblighi principali in capo al datore di lavoro relativamente alla comunicazione, alla sicurezza e alla gestione dei rapporti di lavoro in regime di smart working, rappresentando a tutti gli effetti il quadro normativo di base all’interno del quale vengono definiti i rapporti di lavoro agile.
Parlando di infortuni sul lavoro, l’articolo 22 della legge di cui sopra prevede in maniera specifica l’obbligo del datore di lavoro di garantire la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile.
A tale scopo, il datore deve fornire al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza un’informativa scritta, all’interno della quale vengano esplicitati i rischi, generali e specifici, connessi alla specifica modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.
L’articolo successivo della legge, il numero 23, estende in maniera esplicita la tutela assicurativa INAIL al lavoratore cosiddetto “agile” e prevede che l’infortunio sul lavoro possa sussistere qualora l’evento lesivo sia in diretta connessione con la prestazione lavorativa, ossia anche relativamente all’infortunio in itinere (spostamento o tragitto andata e ritorno).
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Lavoro da remoto e smart working
La prestazione lavorativa dei dipendenti in smart working segue, di conseguenza, esattamente le medesime logiche assicurative delle altre tipologie di lavoratori, fatta eccezione per il cosiddetto “rischio elettivo”, ovvero quel rischio che derivi da un comportamento volontario del lavoratore, abnorme e svincolato da qualsiasi causa di forza maggiore, in conseguenza del quale venga a verificarsi un infortunio sul lavoro.
Tuttavia, appare evidente come ulteriori modifiche ed aggiustamenti siano necessari al fine di garantire una corretta ed estensiva tutela riguardo agli infortuni sul lavoro per i dipendenti in smart working. Dopotutto questa particolare modalità di svolgimento della prestazione lavorativa è relativamente nuova e poco è stato il tempo a disposizione non solo delle aziende di adattarsi, ma anche della relativa giurisprudenza di analizzare tutte le variabili in gioco.
Una modalità lavorativa che porta non solo all’unione tra il luogo di lavoro e il luogo di normale residenza, ma che azzera anche (in molti casi) il tragitto di andata e ritorno tra i due rende inevitabilmente più complicata ogni valutazione, creando una sorta di mescolanza nella quale risulta difficile distinguere ed individuare una vera e propria occasione di lavoro.
👉 Potrebbe interessarti questo articolo in cui ti spieghiamo la differenza tra remote working e smart working.
Infortunio in smart working e INAIL: copertura assicurativa
Per quanto riguarda la copertura INAIL in caso di infortunio del lavoratore in smart working, è importante fare alcune precisazioni.
Il Decreto del Presidente della Repubblica 1124 è un riferimento normativo.
La normativa generale sull’assicurazione obbligatoria INAIL prevede che tutte le tipologie di infortunio avvenute durante la prestazione lavorativa siano coperte. Quindi, a livello di copertura assicurativa, non vi è alcuna differenza tra i lavoratori in sede e quelli in smart working.
I lavoratori agili godono degli stessi diritti e delle stesse coperture assicurative. È anche importante sottolineare che il datore di lavoro versa i contributi INAIL per il lavoratore, indipendentemente dalla modalità di svolgimento della prestazione.
Pertanto, in caso di infortunio, il lavoratore ha diritto a un’indennità coperta dall’INAIL. Questa indennità copre il lavoratore a partire dal quinto giorno di assenza dal lavoro.
Più precisamente, ribadiamo che il dipendente ha diritto al:
- 60% della retribuzione dal quinto al novantesimo giorno di assenza
- 75% della retribuzione dal novantunesimo giorno in poi
Per quanto riguarda i primi giorni di assenza, la responsabilità ricade sull’azienda. I primi due giorni sono coperti al 100%, il che significa che il lavoratore riceve la piena retribuzione. I tre giorni successivi sono coperti al 60%.
Tuttavia, ti consigliamo di consultare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) in quanto potrebbe contenere disposizioni diverse da quelle indicate.
👉 Leggi qui quello che c’è da sapere su come funziona il decreto sui lavoratori fragili in smart working.
Gli obblighi del lavoratore
Ribadendo il fatto che il lavoratore in smart working ha diritto a ricevere un’indennità in caso di infortunio solo se l’incidente avviene durante lo svolgimento dell’attività lavorativa nei luoghi concordati con l’azienda o durante gli spostamenti verso il luogo di lavoro, vediamo ora le procedure per inviare la denuncia o la comunicazione dell’infortunio.
La prima condizione per accedere all’indennizzo è che il lavoratore disponga di un certificato medico che attesti una durata dell’infortunio superiore a tre giorni. Più in dettaglio, il lavoratore deve:
- Informare il datore di lavoro: La prima cosa da fare è informare il datore di lavoro sull’incidente. A sua volta, il datore di lavoro è tenuto ad agire per gestire l’accaduto.
- Consultare un medico: Subito dopo aver avvisato l’azienda, il lavoratore è obbligato a consultare il suo medico di fiducia o, se necessario, recarsi al pronto soccorso. Dopo aver valutato la gravità dell’infortunio, il medico rilascia un certificato che attesta il numero di giorni in cui il lavoratore è incapace di lavorare.
- Consegna dei documenti al datore di lavoro: Infine, il lavoratore è tenuto a fornire tutta la documentazione al datore di lavoro, il quale ha l’obbligo di procedere con l’invio telematico della richiesta di indennizzo. L’invio deve essere effettuato tramite i servizi online disponibili sul sito ufficiale dell’INAIL.
Questi sono i principali obblighi del lavoratore. È importante ricordare che, a differenza della malattia, in caso di infortunio il dipendente non è tenuto a essere reperibile, a meno che non vi siano richieste specifiche da parte dell’INPS.
Gli obblighi dell’azienda
Anche l’azienda ha diversi obblighi da rispettare in caso di infortunio del dipendente in smart working. Dopo aver appreso dell’incidente, è consigliabile verificare che il lavoratore sia in condizioni di recarsi in ospedale o di prendersi cura dell’accaduto.
Successivamente, nel caso in cui il medico stabilisca che il lavoratore sia inabile al lavoro per soli 3 giorni, come datore di lavoro devi limitarti a comunicare l’infortunio. Hai l’obbligo di comunicare l’evento tramite modalità telematica a fini statistici. È importante ricordare che hai 48 ore di tempo per inviare la comunicazione a partire dalla ricezione del certificato.
Tuttavia, gli obblighi diventano più significativi nel caso in cui la prognosi superi i tre giorni. In questo caso, sei tenuto a inviare la denuncia dell’incidente in via telematica all’INPS. La comunicazione deve essere inviata entro 48 ore dall’evento, e tale termine si riduce a 24 ore in caso di morte o rischio di morte del lavoratore.
Ti ricordo che, come stabilito dal Decreto legislativo 81/2008, sei obbligato a presentare la denuncia per evitare di incorrere nelle sanzioni previste, le quali possono variare da 1.290 euro a 7.745 euro.
Infortunio in itinere e smart working
Come anticipato, le leggi offrono una completa tutela ai lavoratori in smart working. Le forme di tutela sono le stesse applicate ai lavoratori in sede, quindi anche in caso di infortunio durante il tragitto verso il luogo di lavoro, si ha il diritto di assentarsi dal lavoro per l’infortunio e di ricevere le indennità previste, che variano in base al numero di giorni di assenza dal lavoro.
Per quanto riguarda la natura dell’infortunio “in itinere”, si intende che il lavoratore in smart working si è accordato con l’azienda per lavorare in un luogo diverso dagli uffici aziendali, ma che richiede comunque un percorso per raggiungerlo.
Si possono considerare ad esempio i seguenti luoghi:
- Coworking
- Caffè
- Biblioteche
- Altri locali pubblici
Pertanto, nel caso in cui il lavoratore si infortuni durante il percorso verso il luogo di lavoro, a condizione che lo spostamento sia collegato al lavoro e non sia dovuto a esigenze personali, si ha diritto a tutte le tutele menzionate in questo approfondimento. Si specifica che l’infortunio è riconosciuto praticamente indipendentemente dal mezzo utilizzato.
Al lavoratore sono riconosciute le tutele in caso di infortunio:
- A piedi: ad esempio, nel caso dovesse cadere o verificarsi un qualsiasi altro evento spiacevole.
- Sui mezzi pubblici: in caso di incidente stradale, compresi gli infortuni durante la salita o la discesa dal mezzo.
- Sui mezzi privati: a condizione che l’evento si verifichi nel tragitto canonico percorso dal lavoratore per raggiungere il luogo di lavoro. È importante che il lavoratore non abbia fatto uso di sostanze alcoliche o stupefacenti e che sia in possesso di una regolare patente di guida.
Infine, va specificato che nessuna indennità è riconosciuta nel caso in cui il lavoratore si infortuni a casa, nel cortile o nell’autorimessa. In particolare, l’infortunio a casa non dà diritto all’indennizzo, a meno che l’abitazione non sia riconosciuta come luogo di lavoro dall’accordo stipulato tra le parti.
Come gestire le assenze per infortunio con un software HR
Tenere sotto controllo tutte le assenze in azienda non è semplice. In particolare, le assenze per infortunio sono molto delicate da gestire.
Devi prontamente inviare una comunicazione o una denuncia dell’accaduto e attivarti tempestivamente al fine di garantire l’indennizzo al lavoratore. Inoltre, hai anche la necessità di riorganizzare i turni di lavoro in modo tale da sopperire all’assenza del dipendente.
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Infortunio in smart working: le conclusioni
In questo approfondimento ci siamo concentrati su ciò che accade quando un lavoratore subisce un infortunio durante l’attività lavorativa in smart working.
Il concetto essenziale da conoscere è che oggi le leggi equiparano lo smart working al lavoro in sede e, di conseguenza, i dipendenti devono beneficiare delle stesse tutele e diritti.
Abbiamo anche sottolineato l’importanza di agire tempestivamente in caso di qualsiasi infortunio, mostrando disponibilità nei confronti del lavoratore e attivandosi per garantire che riceva l’indennizzo a cui ha diritto.
Infine, abbiamo analizzato come la digitalizzazione possa offrire un aiuto concreto nella gestione delle attività HR in azienda, migliorando l’organizzazione e garantendo un notevole risparmio di tempo. È fondamentale, in conclusione, gestire al meglio gli infortuni al fine di evitare dimenticanze che potrebbero compromettere la corretta tutela che il lavoratore dovrebbe ricevere in caso di infortunio.