Vai al contenuto

Infortunio sul lavoro: come funziona la legge sugli infortuni per chi lavora da remoto

·
8 minuti di lettura
infortunio sul lavoro

Come funziona l’infortunio sul lavoro? Come cambia la situazione per i lavoratori da remoto?

Per ogni datore di lavoro ed HR manager che si rispetti la sicurezza sul lavoro dovrebbe essere sempre e in ogni momento la priorità assoluta dell’azienda. Assicurare non solo l’incolumità dei lavoratori ma anche che essi si sentano sicuri e a proprio agio mentre lavorano sono presupposti fondamentali di qualsiasi rapporto lavorativo.

Va da sé che, in base al contesto, alla mansione e alle modalità di svolgimento del lavoro, esistano livelli di rischio differenti per i lavoratori. Un operaio edile sarà sicuramente più a rischio di un contabile, così come un carpentiere lo sarà di più di un addetto al marketing.

La sicurezza va sempre al primo posto, e questo concetto non cambia. Sicurezza che siamo sempre stati abituati ad associare al luogo fisico in cui la prestazione lavorativa viene svolta. Ma cosa accade ora che moltissimi dipendenti stanno lavorando da casa? Quali sono le tutele per i lavoratori in smart working?

In questo articolo andiamo ad analizzare insieme tutto ciò che riguarda l’infortunio sul lavoro: dalla sua definizione alle sue caratteristiche, passando per le particolarità di chi, in questo momento, lavora da remoto o in regime di smart working.

Banner Software HR Factorial Smart Working

Cosa si intende per infortunio sul lavoro: la definizione

Partiamo come sempre dai concetti di base, per poi approfondire. Cosa significa realmente infortunio sul lavoro? Rifacendoci a quanto riportato dall’INAIL e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sui propri siti ufficiali, possiamo ricavarne una definizione.

L’infortunio sul lavoro è definito come incidente avvenuto per “causa violenta in occasione di lavoro” dal quale derivi la morte, l’inabilità permanente o l’inabilità assoluta temporanea per più di tre giorni.

É diverso dalla cosiddetta malattia professionale, in quanto l’evento scatenante è improvviso e violento, mentre nel primo caso le cause sono lente e diluite nel tempo.

Gli elementi caratteristici dell’infortunio sul lavoro sono:

  • la lesione
  • la causa violenta
  • l’occasione di lavoro

La causa violenta, secondo quanto spiegato dall’INAIL, è un qualcosa che opera dall’esterno nell’ambiente di lavoro, attraverso un’azione intensa e continuativa nel tempo e che presenta caratteristiche di efficienza, rapidità ed esteriorità.

Può essere provocata da sostanze tossiche, sforzi muscolari, microrganismi, virus o parassiti ma anche da condizioni climatiche e microclimatiche. Per riassumere, una causa violenta rappresenta qualsiasi aggressione che dall’esterno danneggia l’integrità psico-fisica del lavoratore.

Il concetto di “occasione di lavoro” è sostanzialmente diverso rispetto alle comuni definizioni spazio-temporali che spesso si utilizzano attraverso le espressioni “sul posto di lavoro” o “durante l’orario lavorativo”. Si tratta di tutte le situazioni, comprese quelle ambientali, nelle quali si svolge l’attività lavorativa e nelle quali è imminente il rischio per il lavoratore. A provocare l’eventuale infortunio sul lavoro possono essere:

  • elementi dell’apparato produttivo
  • situazioni e fattori propri del lavoratore
  • situazioni ricollegabili all’attività lavorativa.

Non è sufficiente né necessario, quindi, che l’evento si verifichi durante lo svolgimento dell’attività lavorativa ma che si verifichi per il lavoro, così come appurato dal cosiddetto esame eziologico, ossia la certificazione delle cause dell’infortunio. Deve esistere, in poche parole, un rapporto, anche indiretto, di causa-effetto tra l’attività lavorativa svolta dall’infortunato e l’incidente che causa l’infortunio stesso.

Sono esclusi dalla tutela gli infortuni conseguenti ad un comportamento estraneo al lavoro, quelli simulati dal lavoratore o le cui conseguenze siano dolosamente aggravate dal lavoratore stesso.

Sono invece tutelabili gli infortuni sul lavoro accaduti per colpa del lavoratore, in quanto gli aspetti soggettivi del suo comportamento (imperizia, negligenza o imprudenza) non possono assumere alcuna rilevanza riguardo l’indennizzabilità dell’evento lesivo, sempre e quando si tratti di aspetti di una condotta comunque riconducibile nell’ambito delle finalità lavorative.

👉  Qui trovi la guida completa della legge sulla sicurezza sul lavoro.

Infortunio sul lavoro: infortunio in itinere

Altro importante aspetto legato all’infortunio sul lavoro è il cosiddetto infortunio in itinere. Sempre secondo quanto specificato dall’INAIL tramite il proprio sito ufficiale, vengono tutelati i lavoratori nel caso di infortuni avvenuti durante il normale tragitto di andata e ritorno tra la  propria abitazione e il luogo di lavoro.

L’infortunio (definito appunto per questo motivo “in itinere”) può verificarsi, inoltre, durante il normale percorso che il lavoratore deve fare per recarsi da un luogo di lavoro a un altro, nel caso di rapporti di lavoro plurimi, oppure anche durante il tragitto abituale per la consumazione dei pasti, in mancanza di una mensa aziendale.

Da non molto tempo è stata riconosciuta anche l’indennizzabilità per l’infortunio subito dal lavoratore durante la deviazione rispetto al normale tragitto casa-lavoro dovuta all’accompagnamento dei propri figli a scuola. Qualsiasi modalità di spostamento è ricompresa nella tutela (mezzo proprio, trasporto pubblico, a piedi, bici ecc.) sempre e quando siano state verificate le finalità lavorative, la normalità del tragitto e la compatibilità degli orari.

👉  Potrebbe interessarti questo articolo in cui ti spieghiamo la differenza tra remote working e smart working.

infortunio sul lavoro chi paga

Infortunio sul lavoro: come funziona per i datori di lavoro

Ora che abbiamo definito con maggior chiarezza cosa si intende per infortunio sul lavoro cerchiamo di rispondere ad un’altra importante domanda che riguarda le aziende in particolare: come funziona l’infortunio sul lavoro per i datori di lavoro? Quali sono le cose da sapere?

È evidente che, in qualità di datore di lavoro, vi siano in capo allo stesso degli obblighi al verificarsi di un infortunio subito da un lavoratore dipendente.

Secondo quanto spiegato dall’INAIL, in generale, per gli infortuni sul lavoro subiti dai lavoratori dipendenti o assimilati, prognosticati come non guaribili entro tre giorni, escluso quello dell’evento, il datore di lavoro ha l’obbligo di inoltrare la denuncia o comunicazione di infortunio entro due giorni dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico (numero identificativo del certificato, data di rilascio e periodo di prognosi) già trasmesso per via telematica all’Istituto direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio.

In caso di infortunio che porti alla morte del dipendente (o che comporti un pericolo di morte) il datore di lavoro deve segnalare l’evento entro 24 ore e con qualunque mezzo che consenta di comprovarne l’invio, fermo restando l’obbligo di inoltro della denuncia o comunicazione nei termini e con le modalità previste dalla legge.

Qualora l’inabilità a lavorare del dipendente per un infortunio prognosticato guaribile entro tre giorni si prolunghi fino al quarto, il datore di lavoro deve inoltrare la denuncia o comunicazione entro 2 giorni dalla ricezione dei riferimenti del nuovo certificato medico (numero identificativo del certificato, data di rilascio e periodo di prognosi) già trasmesso per via telematica all’Istituto direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente.

Nel caso in cui il datore di lavoro invii all’INAIL le denunce di infortunio per via telematica non sarà tenuto a trasmettere le informazioni relative alle autorità di pubblica sicurezza.

In linea generale, per tutti gli infortuni che comportino un’assenza di almeno un giorno lavorativo (escluso quello dell’evento) il datore di lavoro è obbligato in ogni caso a inoltrare, a fini statistici, la cosiddetta “comunicazione di infortunio”, secondo le modalità previste dall’INAIL.

👉  Leggi qui quello che c’è da sapere su come funziona il decreto sui lavoratori fragili in smart working.

Infortunio sul lavoro: chi paga?

Altro importante aspetto riguarda la retribuzione spettante al lavoratore a seguito del proprio infortunio. Chi paga l’indennità spettante?

A pagare l’infortunio sul lavoro sono sia il datore di lavoro che l’INAIL. Il giorno in cui si verifica l’incidente viene considerata come giornata lavorativa a tutti gli effetti e viene quindi retribuita al 100% dal datore di lavoro, a prescindere dall’orario in cui si verifica. Il datore di lavoro è responsabile anche per la retribuzione dei primi tre giorni di infortunio, che in questo caso vengono definiti come “periodo di carenza”. A partire dal quarto giorno e per l’intero periodo di assenza del lavoratore, è l’INAIL a erogare la prestazione, secondo i seguenti criteri:

  • dal 4° al 90° giorno di infortunio, viene erogato il 60% della retribuzione giornaliera
  • dal 91° giorno fino alla fine dell’infortunio, viene erogato invece il 75% della retribuzione giornaliera

Questa retribuzione viene calcolata sulla base della retribuzione dei 15 giorni precedenti all’infortunio. Non esiste un limite relativo alla percezione dell’indennità, e quindi l’infortunio sul lavoro è indennizzabile senza alcun limite di durata, ovvero l’INAIL paga l’indennità per tutto il periodo di assenza dal lavoro. Il lavoratore, ciononostante, deve deve prestare molta attenzione alle limitazioni relative al proprio diritto alla conservazione del posto di lavoro, il quale viene definito dai vari CCNL di riferimento e che in genere ha una durata di 180 giorni.

Per quanto riguarda le visite mediche, l’INAIL finanzia o rimborsa tutte le spese mediche, gli esami diagnostici e le terapie riabilitative che il lavoratore necessiti per recuperare il proprio stato di salute a seguito di un infortunio, sempre e quando queste siano state preventivamente prescritte o autorizzate dall’ente stesso.

Altro elemento importante per i lavoratori riguarda l’esenzione dal ticket: fino a quando viene versata l’indennità temporanea al lavoratore, egli ha diritto all’esenzione dal ticket sanitario per qualsiasi accertamento, esame o analisi prescritti sia dall’INAIL che dal medico curante, sempre che siano relativi all’incidente subito.

Nelle casistiche più gravi, nelle quali al lavoratore vengano riconosciute l’inabilità permanente o il danno biologico, tale diritto viene esteso con apposita documentazione prodotta dall’INAIL per tutti gli accertamenti, esami o sintomatologie legate all’infortunio sofferto.

Infortunio sul lavoro: i controlli medici

Un’altra domanda che molto spesso viene posta in questi casi riguarda i controlli domiciliari e le eventuali fasce di reperibilità da rispettare da parte del lavoratore. Come funziona?

La risposta è che l’INAIL non effettua controlli domiciliari e, non essendo l’indennità per infortunio sul lavoro cumulabile con l’indennità di malattia, il lavoratore che subisce un incidente sul lavoro non è soggetto al controllo mediante visite fiscali presso il proprio domicilio. Ciononostante, come esplicitato tramite il proprio sito ufficiale, l’INAIL può chiamare a visita il lavoratore infortunato inviando apposite cartoline di convocazione presso le proprie Sedi territoriali.

👉  Leggi qui per sapere cosa dice l’Inail sul protocollo per la vaccinazione dei dipendenti.

infortunio sul lavoro inail

Infortunio sul lavoro e smart working

Arriviamo finalmente a parlare di smart working. Come funziona l’infortunio sul lavoro per i lavoratori agili? Partiamo col ricordare che in Italia la legge ordinaria che regola lo smart working è la n.81/2017. Questa norma definisce gli obblighi principali in capo al datore di lavoro relativamente alla comunicazione, alla sicurezza e alla gestione dei rapporti di lavoro in regime di smart working, rappresentando a tutti gli effetti il quadro normativo di base all’interno del quale vengono definiti i rapporti di lavoro agile.

Parlando di infortuni sul lavoro, l’articolo 22 della legge di cui sopra prevede in maniera specifica l’obbligo del datore di lavoro di garantire la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile. A tale scopo, il datore deve fornire al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza un’informativa scritta, all’interno della quale vengano esplicitati i rischi, generali e specifici, connessi alla specifica modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.

L’articolo successivo della legge, il numero 23, estende in maniera esplicita la tutela assicurativa INAIL al lavoratore cosiddetto “agile” e prevede che l’infortunio sul lavoro possa sussistere qualora l’evento lesivo sia in diretta connessione con la prestazione lavorativa, ossia anche relativamente all’infortunio in itinere (spostamento o tragitto andata e ritorno).

Lavoro da remoto e smart working

La prestazione lavorativa dei dipendenti in smart working segue, di conseguenza, esattamente le medesime logiche assicurative delle altre tipologie di lavoratori, fatta eccezione per il cosiddetto “rischio elettivo”, ovvero quel rischio che derivi da un comportamento volontario del lavoratore, abnorme e svincolato da qualsiasi causa di forza maggiore, in conseguenza del quale venga a verificarsi un infortunio sul lavoro.

Tuttavia, appare evidente come ulteriori modifiche ed aggiustamenti siano necessari al fine di garantire una corretta ed estensiva tutela riguardo agli infortuni sul lavoro per i dipendenti in smart working. Dopotutto questa particolare modalità di svolgimento della prestazione lavorativa è relativamente nuova e poco è stato il tempo a disposizione non solo delle aziende di adattarsi, ma anche della relativa giurisprudenza di analizzare tutte le variabili in gioco.

Una modalità lavorativa che porta non solo all’unione tra il luogo di lavoro e il luogo di normale residenza, ma che azzera anche (in molti casi) il tragitto di andata e ritorno tra i due rende inevitabilmente più complicata ogni valutazione, creando una sorta di mescolanza nella quale risulta difficile distinguere ed individuare una vera e propria occasione di lavoro.

Scritto da Matteo Pizzinato

Prova Factorial gratis per 14 giorni e avrai tutte le informazioni dei tuoi dipendenti centralizzate su un’unica piattaforma!

Isotta è Content Marketing Specialist in Factorial ed è appassionata di comunicazione, copywriting, social media e HR. Ama la natura, viaggiare e giocare a pallavolo.

Post correlati

Lascia un commento