Vai al contenuto

Nuova proroga cassa integrazione INPS: come funziona

·
8 minuti di lettura
cassa integrazione inps quando

Come funziona la nuova proroga della cassa integrazione INPS? Quali saranno gli effetti per lavoratori e imprese?

Lo scoppio della pandemia e la conseguente crisi economica generatasi tra il 2020 e il 2021 ha portato alla necessità da parte dello Stato di supportare economicamente aziende e lavoratori.

Tra le varie misure emergenziali e le prestazioni economiche che sono state create ed introdotte da parte del Governo italiano per poter sostenere in modo consistente i lavoratori italiani e le aziende del Paese, vi sono non soltanto bonus una tantum e contributi a fondo perduto, i quali sono stati effettivamente erogati.

Sono stati introdotti anche altri strumenti ed ammortizzatori sociali, quali ad esempio la cassa integrazione INPS, la quale ha certamente dato la possibilità a moltissimi lavoratori di mantenere parte del proprio stipendio, senza dover gravare eccessivamente sui datori di lavoro.

La cassa integrazione rappresenta uno degli strumenti più utilizzati e, visto il proseguire dell’emergenza, si sono rese necessarie varie proroghe alla sua durata.

In questo articolo approfondiamo il tema legato alla cassa integrazione INPS, alla sua recente proroga e agli aspetti principali legati a questo ammortizzatore sociale.

Software HR Factorial

Proroga della cassa integrazione INPS: la circolare n.125

Per parlare della proroga relativa alla cassa integrazione guadagni INPS è necessario rifarsi alla circolare dell’istituto n. 125 del 9 agosto 2021. Come si può leggere anche dal sito del Ministero del Lavoro, in questo comunicato l’INPS illustra le novità introdotte dai Decreti-legge n. 73/2021 (ovvero il cosiddetto Decreto Sostegni bis, convertito nella legge. n. 106/2021), n. 99/2021 e n. 103/2021, riguardanti gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, dando anche informazioni sulla proroga del trattamento di integrazione salariale straordinaria per cessazione dell’attività in favore delle aziende operanti nel settore aereo.

Nello specifico, il messaggio specifica i presupposti e i requisiti per accedere alle misure di sostegno al reddito nonché le date delle rispettive proroghe:

  • Trattamento integrativo CIGS (Cassa integrazione guadagni straordinaria) ai sensi dell’art. 40, comma 1, del D.L. n. 73/2021 (Decreto Sostegni bis), rivolto ai datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del trattamento ordinario di integrazione salariale (art. 10 del D.lgs n. 148/2015), a prescindere dalle dimensioni dell’organico aziendale. La misura può essere richiesta per una durata massima di 26 settimane nel periodo ricompreso tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2021.
  • Trattamento di integrazione salariale senza obbligo di versamento del contributo addizionale ai sensi dell’art. 40, comma 3, del D.L. n. 73/2021 (Decreto Sostegni bis), fino al 31 dicembre 2021, in favore dei datori di lavoro destinatari della disciplina in materia di Cassa Integrazione Ordinaria, nonché a quelli – sempre appartenenti al settore industriale – che, in relazione al requisito occupazionale (media superiore ai 15 dipendenti nel semestre precedente la richiesta di intervento), rientrano nel campo di applicazione della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (art. 20 del D.lgs n. 148/2015).
  • Trattamento CIGS ai sensi dell’art. 40 bis del D.L. n. 73/2021 (Decreto Sostegni bis), diretto ai medesimi datori di lavoro destinatari della misura prevista dall’art. 40, comma 1, del Decreto Sostegni bis, che – avendo raggiunto i limiti massimi di durata complessiva dei trattamenti nel quinquennio mobile (come stabiliti dall’art. 4 e dall’art. 22, comma 5, del D.Lgs n. 148/2015) – non possono accedere ai trattamenti di integrazione salariale (CIGO/CIGS) di cui al D.Lgs. n. 148/2015. Il beneficio può avere una durata massima di 13 settimane, fruibili nel periodo dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021. L’INPS ricorda che alle aziende che accedono a tale trattamento resta preclusa, tra le altre, la facoltà di procedere a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.
  • Proroga del trattamento CIGS per cessazione dell’attività in favore delle aziende con particolare rilevanza strategica (ai sensi dell’art. 44, comma 1 bis, del D.L. n. 109/2018, convertito in L. n. 130/2018, come modificato dall’art. 45 del Decreto Sostegni bis), dal 26 maggio 2021 al 31 dicembre 2021, per un massimo di 6 mesi, rivolta alle aziende che cessano l’attività produttiva, qualora le attività necessarie al completamento del processo di cessazione aziendale avviato e alla salvaguardia occupazionale abbiano incontrato fasi di particolare complessità, previa stipula di un ulteriore accordo aziendale in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la partecipazione del Ministero dello Sviluppo economico e della Regione interessata.
  • Proroga di ulteriori 6 mesi del trattamento di integrazione CIGS per cessazione dell’attività delle aziende operanti nel settore aereo (ai sensi dell’art. 94, commi 2 e 2 bis, del D.L. n. 18/2020, come modificato dal D.L. n. 104/2020 e, successivamente, dall’art. 50 bis, comma 1, del Decreto Sostegni bis), che può essere richiesta dal 30 giugno 2021 fino al 31 dicembre 2021, previo accordo presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la partecipazione del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili e delle Regioni interessate.
  • Ulteriore periodo di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (art. 50 bis, comma 2, del Decreto Sostegni bis) in favore dei datori di lavoro delle industrie tessili, confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili per interruzione o riduzione dell’attività produttiva nel periodo tra il 1° luglio 2021 e il 31 ottobre 2021, per una durata massima di 17 settimane, senza versamento di contributo addizionale. Nel provvedimento si ricorda che, anche per tali datori di lavoro è sospesa, tra le altre, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo. L’Istituto chiarisce, inoltre, che anche le imprese appartenenti a tali settori – che alla data del 30 giugno 2021 avevano in corso un trattamento di cassa integrazione salariale straordinario e che devono ulteriormente sospendere il programma di CIGS a causa dell’interruzione dell’attività produttiva per effetto dell’emergenza epidemiologica in atto – possono accedere al trattamento di integrazione salariale ordinario in questione. Infine, si precisa che le disposizioni trovano applicazione ai lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 30 giugno 2021.
  • Trattamento di integrazione salariale ordinario in favore di imprese di rilevante interesse strategico nazionale (ai sensi del D.L. 103/2021), con un numero di dipendenti non inferiore a mille unità, per una durata massima di ulteriori 13 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021, senza versamento di contributo addizionale e con la preclusione, tra le altre, di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo. Peraltro, si evidenzia che anche le imprese che hanno in corso un trattamento di cassa integrazione salariale straordinario e che devono ulteriormente sospendere il programma di CIGS a causa dell’interruzione dell’attività produttiva per effetto dell’emergenza epidemiologica in atto, possono accedere a tale trattamento di integrazione salariale ordinario. Le disposizioni trovano applicazione in favore dei lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 21 luglio 2021.

Cassa integrazione: quando paga l’INPS?

Molto spesso, la domanda che aziende e dipendenti si fanno è: ma quando arriva la cassa integrazione? In linea generale il versamento effettivo della cassa integrazione INPS avviene all’incirca 2-3 mesi dopo la presentazione della domanda all’INPS. Ovviamente questo intertempo è puramente indicativo e ogni caso fa storia a sé.

proroga cassa integrazione inps

Cassa integrazione INPS: come funziona?

Tralasciando per un attimo l’argomento relativo alle proroghe sulla cassa integrazione INPS, andiamo a rivedere nello specifico cos’è e come funziona questo importante ammortizzatore sociale.

La cassa integrazione guadagni (spesso chiamata semplicemente “cassa integrazione”) è uno dei principali ammortizzatori sociali previsti dalla legge e consiste, a livello generale, nell’erogazione da parte dell’INPS di una somma di denaro a beneficio dei lavoratori dipendenti la cui azienda abbia diminuito la retribuzione per effetto di una riduzione (o anche di una radicale sospensione) dell’attività lavorativa a causa di molteplici fattori.

A seconda dei diversi scenari e dei particolari soggetti che ne fanno ricorso, si distingue tra cassa integrazione guadagni ordinaria, straordinaria e in deroga:

Cassa Integrazione Ordinaria

A differenza di altri strumenti come il contratto di espansione, la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (chiamata anche CIGO) rappresenta la forma di questo ammortizzatore sociale più utilizzata in assoluto la quale è stata creata, come accennavamo, per mantenere sia il posto di lavoro che il reddito dei lavoratori dipendenti nelle particolari situazioni di difficoltà delle aziende, dovute a fattori esterni (come la recente pandemia) o a congiunture economiche non direttamente imputabili né al datore di lavoro né al dipendente, e quindi auspicabilmente risolvibili nel tempo.

Nello specifico, la CIGO si rivolge ai dipendenti (con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio) delle imprese che operano nei settori dell’industria e dell’edilizia che siano stati sospesi dal lavoro o messi in situazioni di prestazione lavorativa ad orario ridotto.

Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria

La Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (chiamata anche CIGS) ha la medesima finalità della CIGO, ovverosia sopperire completamente o integrare la retribuzione dei dipendenti che siano stati sospesi dal lavoro o sottoposti a orario ridotto.

La differenza con la CIGO sta nel fatto che la CIGS si applica nei casi in cui quei casi nei quali la necessità di un supporto al reddito non è causato da eventi esterni ed imprevedibili che condizionano l’attività dell’impresa, ma da congiunture strettamente connesse all’azienda stessa come, ad esempio, difficoltà dal punto di vista produttivo, processi di riorganizzazione interna, di conversione della produzione aziendale o nei casi in cui siano stati stipulati dei contratti di solidarietà.

Per fare un riassunto delle situazioni principali , la cassa integrazione straordinaria si applica nei casi in cui la sospensione o la riduzione dell’attività dei lavoratori sia stata causata da:

  • Riorganizzazione aziendale
  • Crisi aziendale, esclusi i casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa
  • Stipulazione di contratti di solidarietà

Cassa Integrazione in Deroga

La Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (abbreviata  anche in CIGD) è invece proprio la modalità di integrazione salariale alla quale possono avere accesso le aziende che sono state escluse inizialmente dal campo di applicazione degli altri ammortizzatori sociali. Oppure nei casi in cui abbiano già terminato il periodo massimo di utilizzo previsto per le gli strumenti di sostegno ordinari.

👉 Sapevi che i licenziamenti sono bloccati fino al 31 ottobre? Leggi l’articolo dedicato!

cassa integrazione inps pagamenti

Cassa integrazione INPS: a chi spetta?

Dopo aver visto in quali modalità può essere suddivisa la Cassa Integrazione INPS andiamo ora a vedere nel dettaglio da chi ed in quali casi possono essere richiesti questi tre tipi di ammortizzatore sociale.

Quali aziende possono richiedere la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria?

Per quanto riguarda l’erogazione della CIGO i tipi di azienda che possono richiederla secondo le disposizioni INPS sono:

  • imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas
  • cooperative di produzione e lavoro che svolgono attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, a eccezione delle cooperative elencate dal d.p.r. 30 aprile 1970, n. 602
  • imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco
  • cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato
  • imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica
  • imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi
  • imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato
  • imprese addette agli impianti elettrici e telefonici
  • imprese addette all’armamento ferroviario
  • imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica
  • imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini
  • imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo
  • imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in lavoratori con strutture e organizzazione distinte dall’attività di escavazione.

👉 Conosci il costo del personale nella tua azienda? Scoprilo qui.

Quali aziende possono richiedere la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria?

Nel caso di richiesta di accesso alla CIGS, l’INPS specifica che possono richiederla i seguenti tipi di azienda:

  • industriali, comprese quelle edili e affini
  • artigiane, che procedono alla sospensione dei lavoratori in conseguenza di sospensioni o riduzioni dell’attività dell’impresa che esercita l’influsso gestionale prevalente
  • appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, che subiscono una riduzione di attività in dipendenza di situazioni di difficoltà dell’azienda appaltante e che abbiano comportato per quest’ultima il ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale
  • appaltatrici di servizi di pulizia, anche se costituite in forma di cooperativa, che subiscono una riduzione di attività in conseguenza della riduzione delle attività dell’azienda appaltante per cui si è ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale
  • settori ausiliari del servizio ferroviario, ovvero del comparto della produzione e della manutenzione del materiale rotabile
  • cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e loro consorzi
  • Vigilanza

👉 Qui trovi un elenco delle leggi sul lavoro che influenzano le aziende italiane.

Quali aziende possono richiedere la Cassa Integrazione in Deroga?

Per poter accedere alla CIGD, l’INPS specifica che le aziende devono aver preventivamente utilizzato i cosiddetti strumenti ordinari di flessibilità come, ad esempio, le ferie maturate, permessi, banca ore. Una volta esaurito l’utilizzo di questi strumenti, possono accedere alla CIGD le aziende che abbiano sospeso i lavoratori o che ne abbiano ridotto l’orario a causa di:

  • situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’imprenditore o ai lavoratori
  • situazioni aziendali determinate da condizioni temporanee di mercato
  • crisi aziendale
  • ristrutturazione o riorganizzazione aziendale

Per questo ultimo strumento c’è un dettaglio in più. Le aziende che accedono alla la cassa integrazione INPS in deroga saranno obbligate al versamento del contributo addizionale previsto dalla legge. Infine, non è possibile accedere alla CIGD in caso di cessazione dell’attività d’impresa o di parte di essa.

Scritto da Matteo Pizzinato

Conosci già Factorial? Hai una prova gratuita di 14 giorni a disposizione per rivoluzionare le risorse umane della tua azienda!

Isotta è Content Marketing Specialist in Factorial ed è appassionata di comunicazione, copywriting, social media e HR. Ama la natura, viaggiare e giocare a pallavolo.

Post correlati

Lascia un commento