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Legge sulla sicurezza sul lavoro: la tua guida completa

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9 minuti di lettura
legge sulla sicurezza sul lavoro

Qual è la legge sulla sicurezza sul lavoro in Italia? Come funziona per le aziende?

Lavoro e sicurezza sono due argomenti trattati troppo poco spesso nello stesso contesto. È diritto di ogni lavoratore ricevere le giuste tutele relative alla propria sicurezza e che vengano messe in atto tutte le precauzioni necessarie affinché possa svolgere il suo lavoro nel modo più sicuro possibile. Lavorare non deve mai mettere a repentaglio l’incolumità o la salute di un dipendente, e questo è un concetto fondamentale.

È importante che datori di lavoro, manager e responsabili HR pongano la sicurezza dei propri dipendenti come priorità adottando le dovute misure e mantenendo costantemente informato il personale in merito a rischi o potenziali criticità collegate allo svolgimento del lavoro. Proprio per questo motivo esiste un ampio tessuto legislativo in materia di sicurezza sul lavoro che impone ad aziende e datori di lavoro di tutelare in maniera consona i propri lavoratori.

La principale legge in merito alla sicurezza sul lavoro e gli obblighi per lavoratori e aziende è ad oggi il Decreto Legislativo 81/2008, meglio conosciuto come Testo Unico. Questa legge definisce il quadro delle regole, dei procedimenti e delle misure preventive che devono essere adottate per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro. L’obiettivo evidente è quello di minimizzare l’esposizione dei lavoratori a rischi legati alla propria attività lavorativa per evitare infortuni o incidenti e lo sviluppo di malattie professionali.

Esistono però altre fonti legislative che precedono e integrano il Testo Unico. In questo articolo troverai una guida alla normativa sulla sicurezza sul lavoro che ti aiuterà a comprendere meglio la situazione legislativa del nostro Paese in merito.

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Legge sulla sicurezza sul lavoro: cosa precede il Testo Unico

Come accennato poco fa, il Testo Unico rappresenta di fatto la linea guida principale in materia di sicurezza sul lavoro. Nonostante questo, prima della sua emanazione, altre leggi disciplinavano (e continuano a disciplinare) questo campo.

Lo spettro legislativo italiano in merito è molto ampio e, per aziende ed HR specialist, è importante sapere bene come muoversi. Scopriamo insieme, quindi, cosa prevede la legge italiana e in quali articoli e leggi viene riservato uno spazio alla tutela della sicurezza sul lavoro.

Il Codice Civile

Il Codice Civile è il testo legislativo più importante nell’ambito del diritto civile e spesso ci si dimentica che dedica un’intera sezione alla legislazione lavorativa. Si tratta del Libro Quinto (definito in fatti “del Lavoro). All’interno di questa sezione, un articolo in particolare riguarda specificatamente il tema di cui stiamo trattando.

Si tratta dell’art.2087 del Codice Civile, il quale costituisce il primo vero punto di riferimento normativo in materia di sicurezza sul lavoro. Questo articolo pone un chiaro onere sulle spalle del datore di lavoro, recitando testualmente:

“L’imprenditore e’ tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità’ del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità’ fisica e la personalità’ morale dei prestatori di lavoro”.

Già da questo primo elemento si possono trarre delle conclusioni importanti: le misure da adottare da parte del datore di lavoro per tutelare la sicurezza dei propri dipendenti variano in base alla particolarità del lavoro (il tipo di attività), l’esperienza (l’anzianità di servizio) e la tecnica (il livello di sviluppo tecnologico raggiunto nella sicurezza sul lavoro).

La Costituzione

Anche il caposaldo del nostro ordinamento, la Costituzione, fa più volte riferimento alla sicurezza sul lavoro e alla tutela dei lavoratori. Gli articoli in cui più da vicino viene toccato questo tema sono:

  • L’Art. 4: “La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto”.
  • L’Art. 35: “La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni”.
  • L’Art. 41: “L’attività economica […] non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”.

Da questo si evince chiaramente che, già dal testo dei primi costituenti, la tutela della sicurezza sul lavoro è sempre stato un tema centrale e fondamentale per il nostro Paese.

Lo Statuto dei Lavoratori

Lo Statuto dei Lavoratori è una delle normative italiane principali in tema di diritto del lavoro. Disciplinando la legislazione lavorativa nel suo insieme, lo Statuto tocca anche anche il tema della sicurezza sul lavoro. All’art. 9 della legge 300/70, recita testualmente:

“I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità’ fisica”.

Ecco, quindi, come anche lo Statuto dei Lavoratori, ben prima dell’emanazione del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro, ponesse una particolare enfasi sul controllo e sulla tutela delle misure necessarie a garantire uno svolgimento sicuro delle mansioni lavorative.

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La legge cardine in materia di sicurezza sul lavoro: il Testo Unico

Arriviamo ora a parlare del quadro legislativo per eccellenza in materia di sicurezza sul lavoro, il Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, emanato con il dlsg. n.81 del 9 aprile 2008.

Questo insieme di normative parte innanzitutto con la definizione delle due parti principali coinvolte nel controllo e nella garanzia della sicurezza sul lavoro: il datore di lavoro ed il lavoratore.

Secondo il Testo Unico, il datore di lavoro è il “soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”.

Sempre secondo lo stesso Testo Unico, il lavoratore è invece: “la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari”.

La particolare definizione data dal Testo Unico relativamente a datore di lavoro e lavoratore, ha l’importante funzione di individuare con precisione i soggetti sui quali ricadono diritti e doveri relativi alla tutela della sicurezza sul lavoro. Va da sé che, in questo caso, è sul datore di lavoro che grava l’obbligo di tutela in materia di sicurezza sul lavoro (pena le relative sanzioni), mentre il lavoratore rappresenta nello specifico frangente il soggetto che deve essere tutelato. Il lavoratore avrà comunque l’obbligo di cooperare con il datore di lavoro rispettando normative, misure e precauzioni relative alla propria sicurezza.

Sicurezza sul lavoro: i principali adempimenti del Testo Unico

Dopo aver definito con precisione gli “attori” del rapporto sul quale vige la necessità di tutela della sicurezza, andiamo a capire meglio quali sono gli adempimenti per aziende e datori di lavoro. Cosa viene richiesto alle aziende per garantire la sicurezza dei propri lavoratori?

Documento di Valutazione dei Rischi

Uno dei primissimi adempimenti richiesti al datore di lavoro in materia di sicurezza è la redazione del cosiddetto DVR o Documento di Valutazione dei Rischi. Si tratta di un documento volto ad individuare i possibili rischi presenti in un luogo di lavoro e serve a valutare, analizzare e prevenire le situazioni di pericolo per i lavoratori. Secondo il Testo Unico, questo documento deve recare una data certa e deve contenere i seguenti elementi:

  • Una relazione contenente la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute rilevati durante l’attività lavorativa, con specificazione dei criteri di valutazione adottati
  • L’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione messe in atto e dei dispositivi di protezione individuali adottati
  • Il programma di tutte le misure che siano ritenute opportune per garantire l’aumento del livello di sicurezza sul lavoro
  • L’indicazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, come anche dei responsabili preposti, i quali devono essere nominati solamente se in possesso delle adeguate competenze e poteri organizzativi
  • L’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), del rappresentante per la sicurezza dei lavoratori (RLS) e del medico competente (MC) che ha partecipato alla procedura di valutazione dei rischi
  • L’individuazione delle mansioni che possono esporre i lavoratori a specifici rischi che richiedono una riconosciuta anzianità professionale, un’esperienza specifica nonché un’adeguata formazione
  • Descrizione del ciclo lavorativo contenente la lista degli impianti, dei macchinari, delle attrezzature, delle sostanze chimiche impiegate, ecc.;
  • Indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi specifici (come ad esempio rischi derivanti da agenti chimici, biologici ecc.)

Per facilitare la stesura del documento, alcune aziende possono usufruire del DVR standardizzato INAIL, ma l’approccio che viene solitamente consigliato è sempre quello di adeguare questo importante documento al proprio contesto aziendale: i locali, le attrezzature e i processi lavorativi, infatti, non sono sempre riconducibili a un modello unico uguale per tutti.

Nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)

Come anticipato poco sopra, con la stesura del DVR è obbligatoria anche la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP). Nominata dal datore di lavoro, questa figura deve possedere le capacità e i requisiti necessari alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro. Dev’essere capace, quindi, di assumersi e dimostrare di avere le responsabilità che gli permettono di organizzare e gestire tutte le procedure di prevenzione e protezione dai rischi.

I compiti di un RSPP in azienda sono:

  • Individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e scelta delle misure per il mantenimento di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente e sulla base dell’esperienza aziendale acquisita
  • Messa in atto delle misure di prevenzione e protezione nonché dei sistemi di controllo per il rispetto delle misure stesse
  • Elaborazione delle procedure di sicurezza da osservare durante lo svolgimento delle mansioni aziendali
  • Predisposizione di programmi di comunicazione e formazione dei lavoratori riguardo alla sicurezza sul lavoro
  • Partecipazione alle consultazioni riguardanti la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
  • Fornitura ai lavoratori di tutte le informazioni sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione messe in atto

I soggetti che possono essere nominati RSPP all’interno di un’azienda sono:

  • Il datore di lavoro
  • Un dipendente
  • Un soggetto esterno

Per poter essere nominati e svolgere questa mansione devono rispettare i seguenti requisiti:

  • Titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore
  • Attestato di partecipazione ai corsi di formazione specifici per RSPP (divisi in 3 moduli)
  • Partecipazione obbligatoriamente ai corsi di aggiornamento quinquennali

Nomina del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Sempre secondo la legge per la sicurezza sul lavoro delineata dal Testo Unico, è necessaria la nomina di un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). Questa figura rappresenta il portavoce dei dipendenti per tutti i temi riguardanti la salute e la sicurezza sul lavoro.

La normativa vigente stabilisce che nelle aziende o unità produttive con un massimo di 15 dipendenti il RLS è solitamente eletto dai lavoratori tra di loro. Al contrario, nelle aziende o unità produttive con più di 15 dipendenti il RLS viene eletto o nominato all’interno delle rappresentanze sindacali aziendali, ancorché sempre formate da lavoratori dipendenti.

Formazione dei dipendenti e nomina del medico competente

Un’importante parte nella gestione della sicurezza sul lavoro va data alla formazione del personale. All’interno del Testo Unico il tema della formazione viene affrontato in maniera puntuale negli articoli 36 e 37, ma è in realtà nel testo dell’Accordo Stato-Regioni del 2011 che viene definito il vero sistema di formazione sulla sicurezza al lavoro in Italia.

La formazione deve essere effettuata contemporaneamente all’assunzione o, nei casi in cui non sia possibile, deve essere completata entro 60 giorni dall’assunzione. La formazione obbligatoria, uguale per tutti i tipi di attività, ha una durata di 6 ore. La parte non obbligatoria, varia in base al settore e alle specifiche mansioni.

Per quanto riguarda la nomina del medico competente, essa è necessaria solo nei casi di sorveglianza sanitaria obbligatoria. Se l’azienda è sottoposta all’obbligo di sorveglianza sanitaria, tutti i lavoratori dovranno sottoporsi ad una visita medica preventiva.

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Nomina e formazione della squadra antincendio

Secondo l’art. 18 del Testo Unico, il datore di lavoro ha l’obbligo di designare i lavoratori che andranno a formare la cosiddetta squadra antincendio. Si tratta di un gruppo di lavoratori incaricati di mettere in atto tutte le misure di prevenzione nonché di adottare i provvedimenti necessari in caso di emergenza. Le situazioni nelle quali la squadra antincendio interviene sono tipicamente:

  • Casi di incendio o presunto tale
  • Evacuazione dei locali aziendali in caso di pericolo grave ed immediato

I lavoratori non possono rifiutare la nomina come addetti antincendio (esclusi i casi di giustificato motivo). Devono inoltre essere formati durante specifici corsi, essere organizzati in numero sufficiente e disporre delle attrezzature adeguate.

Nomina della squadra di primo soccorso e attrezzatura minima

All’art. 45 il dlsg. 81/08 prevede la nomina di una squadra di Primo Soccorso. La nomina e la scelta degli addetti è sempre responsabilità al datore di lavoro, che dovrà tener conto della natura delle attività svolte nella sua azienda. Non esiste un numero minimo, o proporzionale al numero dei dipendenti, dei membri che devono comporre la squadra di Primo Soccorso, ma è il datore di lavoro assieme medico competente (MC), valuterà il numero di addetti necessari.

Gli addetti scelti a far parte della squadra di Primo Soccorso, dovranno partecipare ai relativi corsi di formazione teorici e pratici, la cui durata varia a seconda del tipo di attività aziendale e dei rischi ai quali i dipendenti sono esposti.

Al di fuori del Testo Unico, è importante specificare che il decreto n.388/03 definisce le caratteristiche minime dell’attrezzatura di pronto soccorso che devono essere presenti in azienda. Nello specifico, il decreto distingue gli strumenti di primo intervento in base al rischio aziendale:

  • Gruppo A: le aziende più a rischio
  • Gruppo B: tutte le aziende non comprese nel gruppo A con più di 5 dipendenti
  • Gruppo C: le aziende più piccole, non rientranti nei gruppi A e B

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Scritto da: Matteo Pizzinato

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Isotta è Content Marketing Specialist in Factorial ed è appassionata di comunicazione, copywriting, social media e HR. Ama la natura, viaggiare e giocare a pallavolo.

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