Cos’è il trattamento integrativo? Quale sarà la differenza in busta paga dopo le novità del 2024 e quali sono le modifiche nel 2026?
Anche per il 2026, la Legge di Bilancio ha introdotto leggere modifiche al trattamento integrativo, uno strumento utile ai dipendenti per poter contare su uno stipendio leggermente più alto a fine mese.
In un contesto così articolato, eterogeneo ed in continua evoluzione come quello relativo ai benefit e gli sgravi offerti dal governo, la gestione delle buste paga è diventata un tema particolarmente complesso per i responsabili delle risorse umane.
Andiamo a vedere tutti i dettagli sul trattamento integrativo, da cos’è a cosa cambia per i dipendenti e per i datori di lavoro nel 2026.
- Cos’è il trattamento integrativo (o bonus Irpef)
- Trattamento integrativo 2026: le novità
- Trattamento integrativo in busta paga: come funziona
- A chi spetta il trattamento integrativo?
- Trattamento integrativo: quando viene pagato
- Digitalizza la gestione delle buste paga con Factorial
- Scopri un software integrato e completo per la gestione delle buste paga
- Domande frequenti
Cos'è il trattamento integrativo (o bonus Irpef)
Come sempre, partiamo da una definizione chiara per evitare confusione: cos’è il trattamento integrativo e cosa cambia nel trattamento integrativo 2026?
Il Trattamento Integrativo (noto anche come bonus IRPEF o ex bonus Renzi) è una misura di riduzione della pressione fiscale sui redditi di lavoro dipendente e assimilati introdotta dal D.L. 5 febbraio 2020, n. 3. e poi modificata dalle successive leggi finanziarie.
A partire dalla Legge di Bilancio L. 207/2024 (e confermata per il 2026), la misura riconosce un credito IRPEF fino a 100 euro al mese (per un massimo di 1.200 euro all’anno), rapportato ai giorni di lavoro svolti nell’anno.
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Sotto i 15.000 euro di reddito: spetta in misura piena (1.200 €) a condizione che l’imposta lorda sia superiore alle detrazioni da lavoro spettanti (ovvero che il lavoratore non sia incapiente).
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Tra 15.000 e 28.000 euro di reddito: il bonus spetta solo se la somma di specifiche detrazioni (es. carichi di famiglia, mutuo prima casa, spese mediche e ristrutturazioni) supera l’imposta lorda.
Rispetto al vecchio Bonus Renzi, il trattamento integrativo ha un meccanismo più articolato: è strettamente legato al calcolo dell’IRPEF e delle detrazioni. Per questo l’importo può variare in base al reddito complessivo effettivo e viene definitivamente confermato (o eventualmente restituito) con il conguaglio di fine anno.
Nel 2026, l’attenzione resta sulla corretta verifica dei requisiti e sull’impatto del ricalcolo fiscale in busta paga. Più che “chiederlo”, per il lavoratore e per l’azienda è fondamentale capire come viene calcolato per evitare di doverlo restituire a fine anno in sede di dichiarazione dei redditi.
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Trattamento integrativo 2026: le novità
Nel 2026 il trattamento integrativo resta collegato alle regole IRPEF e alle detrazioni da lavoro dipendente. La Legge 30 dicembre 2024, n. 207 ha stabilizzato le tre aliquote IRPEF (23%, 35% e 43%) e la detrazione base da lavoro dipendente pari a 1.955 euro per redditi fino a 15.000 euro.
In linea generale, le soglie operative del bonus sono tre:
| Reddito complessivo | Condizioni di erogazione | Importo massimo |
| Fino a 15.000 euro | Spetta se l’imposta lorda supera la detrazione da lavoro dipendente (1.955 €, diminuita di 75 € in rapporto ai giorni lavorati). |
1.200 euro annui
(100 € / mese) |
| Da 15.001 a 28.000 euro | Spetta solo se la somma di specifiche detrazioni (oneri, carichi di famiglia, mutui prima casa, spese sanitarie rateizzate, ecc.) supera l’imposta lorda. |
Fino a 1.200 euro annui
(pari alla differenza tra detrazioni ed imposta) |
| Oltre 28.000 euro | Esclusione totale della misura ordinaria. | 0 euro |
Rispetto al passato, la platea si è quindi ristretta: in precedenza il beneficio poteva interessare anche redditi più alti, mentre oggi la soglia di riferimento si ferma a 28.000 euro. Le detrazioni da lavoro dipendente seguono la stessa logica “a fasce”, già introdotta negli anni precedenti.
Attenzione: il trattamento integrativo ordinario non va confuso con il trattamento integrativo speciale per il settore turistico, alberghiero e della ristorazione.
Per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2026, la Legge di Bilancio riconosce a favore dei lavoratori del comparto un’ulteriore agevolazione: un trattamento integrativo speciale pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte per le prestazioni di lavoro notturno e straordinario effettuato nei giorni festivi.
Per poterne beneficiare, il lavoratore deve aver percepito nell’anno d’imposta 2025 un reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro. La misura spetta su richiesta del dipendente (che attesta il rispetto del limite di reddito) ed è erogata direttamente dal datore di lavoro in busta paga.
Trattamento integrativo in busta paga: come funziona
Vediamo ora, nel concreto, come funziona questo bonus fiscale in busta paga.
Il trattamento integrativo è un credito d’imposta IRPEF che può tradursi in un aumento del netto fino a 100 euro al mese (per un massimo di 1.200 euro l’anno). È l’evoluzione del vecchio bonus Renzi, introdotto per rendere il beneficio più strutturato e coerente con le regole IRPEF.
Nella maggior parte dei casi, ad esempio per chi ha un contratto di lavoro dipendente stabile e percepisce una retribuzione mensile regolare, il trattamento integrativo viene erogato direttamente in busta paga, mese per mese. Per verificarlo è sufficiente leggere la busta paga, dove può comparire con diciture come “trattamento integrativo”.
Il principale vantaggio è che si tratta di un importo netto: non aumenta il reddito imponibile, ma riduce l’IRPEF dovuta. Di conseguenza, l’importo riconosciuto si riflette direttamente sulla retribuzione percepita dal lavoratore, senza ulteriori trattenute fiscali.
Vediamo un esempio pratico: con rapporto di lavoro attivo per 12 mesi e requisiti pieni, il beneficio massimo è 100 euro per 12 mensilità. Con 8 mesi utili, l’importo va rapportato al periodo di lavoro e può arrivare a 800 euro annui, secondo le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per il modello 730/2026.
A chi spetta il trattamento integrativo (o bonus Irpef)?
Arriviamo al punto centrale: chi ha diritto al trattamento integrativo in busta paga nel 2026?
Le modifiche introdotte negli ultimi anni non hanno cambiato la platea dei beneficiari: anche nel trattamento integrativo 2026, il beneficio è rivolto ai titolari di redditi da lavoro dipendente e alcuni redditi assimilati:
- lavoratori dipendenti (settore privato e Pubblica Amministrazione)
- soci lavoratori di cooperative
- dipendenti in cassa integrazione (CIG ordinaria, straordinaria, in deroga, assegno ordinario e assegno di solidarietà)
- collaboratori con contratto a progetto o co.co.co.
- percepienti di borse di studio, assegni o premi di studio
- lavoratori socialmente utili
- sacerdoti
- Percettori di NASpI, DIS-COLL e disoccupazione agricola
- Lavoratrici in congedo di maternità e lavoratori in congedo di paternità
- Lavoratori socialmente utili, sacerdoti e amministratori locali
Sono invece esclusi gli stagisti e tirocinanti, in quanto l’indennità di tirocinio non dà diritto alle detrazioni da lavoro dipendente necessarie per il calcolo del bonus.
Dal punto di vista del reddito, il trattamento integrativo spetta in generale ai lavoratori con un reddito complessivo fino a 28.000 euro annui. L’importo effettivo varia in base allo scaglione di reddito e al rapporto tra imposta lorda e detrazioni, come previsto dalle regole IRPEF in vigore nel 2026.
Nel calcolo del reddito complessivo rilevano anche elementi che spesso sfuggono in busta paga, come redditi assoggettati a cedolare secca, quote agevolate per impatriati o docenti e ricercatori, e mance soggette a imposta sostitutiva, secondo le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per il modello 730/2026.
Non tutti possono beneficiare del trattamento integrativo: anche nel 2026, il bonus non è previsto per alcune categorie e situazioni specifiche. In particolare, non spetta:
- ai pensionati
- ai lavoratori autonomi (titolari di partita IVA)
- agli incapienti, cioè a chi non ha un’imposta IRPEF sufficiente da “compensare” e quindi non può beneficiare del credito
- a chi ha un reddito complessivo superiore a 28.000 euro annui
In sintesi, nel 2026 il trattamento integrativo resta un beneficio legato al lavoro dipendente e riconosciuto solo entro i limiti di reddito previsti.
Trattamento integrativo 2026: quando viene pagato
Il trattamento integrativo nasce come misura di taglio del cuneo fiscale e, nella maggior parte dei casi, viene riconosciuto mensilmente in busta paga.
Per stabilire se (e quanto) spetta, il datore di lavoro effettua una stima del reddito annuo, moltiplicando la retribuzione mensile per il numero di mensilità previste (12, 13 o 14). In base a questa proiezione, il credito da 100 euro può essere:
- erogato per intero,
- erogato in misura ridotta,
- oppure non riconosciuto.
Tuttavia, l’importo esatto del reddito annuale si conosce solo a fine anno. È quindi in sede di conguaglio fiscale che si verifica se il trattamento integrativo erogato durante l’anno è stato corretto. Se emergono differenze, possono verificarsi due situazioni:
- Conguaglio a credito: il trattamento integrativo ricevuto mese per mese è inferiore a quello effettivamente spettante. In questo caso, il dipendente riceve un rimborso in busta paga.
- Conguaglio a debito: il trattamento integrativo ricevuto è superiore a quanto dovuto. In questo caso, il datore di lavoro recupera l’importo trattenendolo dalla busta paga.
La normativa prevede che, se la somma da restituire supera i 60 euro, il recupero possa avvenire in fino a 8 rate di pari importo, a partire dalla retribuzione del conguaglio (spesso quella di dicembre), fino alla completa restituzione.
Se durante l’anno il reddito cambia in modo significativo (ad esempio per premi, aumenti o variazioni di orario) e c’è il rischio di rientrare in uno scaglione diverso, il dipendente può chiedere al datore di lavoro di:
- non ricevere il trattamento integrativo in busta paga, oppure
- riceverlo in un’unica soluzione in sede di conguaglio fiscale.
Modalità di erogazione da parte dei datori di lavoro
Se il dipendente non comunica espressamente (di solito tramite un modulo) la volontà di non ricevere il trattamento integrativo o di posticiparlo al conguaglio, il datore di lavoro opera come sostituto d’imposta.
In pratica, significa che il datore di lavoro è tenuto a riconoscere il trattamento integrativo in base ai redditi che conosce in quel momento. È importante ricordare che, salvo diverse comunicazioni da parte del dipendente, può considerare solo i redditi erogati dalla propria azienda (e non eventuali altri redditi percepiti nel corso dell’anno).
Nel 2026, alcune categorie che non ricevono una busta paga mensile possono seguire modalità diverse. Per le prestazioni a sostegno del reddito, l’INPS indica nella CU 2026 che il contribuente può presentare la dichiarazione dei redditi per fruire del trattamento integrativo eventualmente non riconosciuto o riconosciuto in misura ridotta dal sostituto d’imposta.
Accortezze relative all’apposita sezione nel modello 730
Per evitare errori, è utile sapere che gli importi relativi al trattamento integrativo percepito durante l’anno vanno indicati nel modello 730, nella sezione dedicata (ad esempio la C14, quando prevista). Qui devono essere riportate le somme complessive riconosciute dal datore di lavoro o da un altro sostituto d’imposta.
Se invece il lavoratore non ha ricevuto il trattamento integrativo in busta paga, può recuperarlo tramite dichiarazione dei redditi, sotto forma di rimborso. Al contrario, se il bonus è stato percepito in misura superiore al dovuto, la quota in eccesso dovrà essere restituita in sede di conguaglio o dichiarazione.
È bene prestare particolare attenzione quando non è certo di rimanere entro le soglie previste: aumenti, premi produzione o variazioni dell’orario possono far cambiare lo scaglione di riferimento e incidere sul diritto al bonus. In questi casi, il rischio è dover restituire parte di quanto ricevuto durante l’anno.
Nei casi “borderline”, e quando possibile, può essere prudente rinunciare all’erogazione mensile del trattamento integrativo e verificare a fine anno, con il conguaglio, l’importo effettivamente spettante.
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Domande frequenti
Quando si ha diritto al trattamento integrativo?
Si ha diritto al trattamento integrativo se si percepiscono redditi da lavoro dipendente o assimilati e si ha un reddito complessivo annuo non superiore a 28.000 euro. L’importo pieno (fino a 1.200 euro annui) spetta per redditi fino a 15.000 euro, a condizione che l’imposta lorda sia superiore alla detrazione da lavoro dipendente. Tra 15.001 e 28.000 euro spetta solo in presenza di specifiche detrazioni per oneri superiori all’imposta lorda.
Come funziona il trattamento integrativo nel 2026?
Nel 2026 il trattamento integrativo è un credito d’imposta erogato direttamente in busta paga. Spetta in misura piena (100 euro al mese) fino a 15.000 euro di reddito per i lavoratori capienti.
Nella fascia tra 15.001 e 28.000 euro, l’importo è pari alla differenza tra la somma di specifiche detrazioni spettanti (es. mutuo prima casa, spese sanitarie, carichi familiari) e l’imposta lorda IRPEF.
Perché l’INPS mi paga il trattamento integrativo?
L’INPS eroga il trattamento integrativo quando agisce come sostituto d’imposta, ad esempio per i lavoratori che percepiscono indennità di disoccupazione come la NASpI o la DIS-COLL. In questi casi, l’INPS paga il bonus al posto del datore di lavoro.
Quando viene corrisposto il trattamento integrativo?
Per i beneficiari di prestazioni come la NASpI, l’INPS non eroga il trattamento integrativo con cadenza mensile. Le tempistiche possono variare e il pagamento avviene spesso in momenti specifici dell’anno, ad esempio durante il periodo estivo, oppure in un’unica soluzione.
Chi ha diritto al bonus Renzi nel 2026?
Il “Bonus Renzi” è stato sostituito dal trattamento integrativo. Pertanto, nel 2026 non si parla più di Bonus Renzi, ma di trattamento integrativo, che spetta ai lavoratori dipendenti e assimilati con un reddito complessivo annuo fino a 28.000 euro, secondo le regole vigenti.
Quando devo restituire l’importo del trattamento integrativo?
Il trattamento integrativo deve essere restituito se l’importo erogato risulta maggiore di quello effettivamente spettante. In questi casi, il datore di lavoro tratterrà l’importo in eccesso dalla busta paga o tramite conguaglio fiscale, come previsto dalla normativa.

