Maternità e tredicesima: cosa dice la legge? Quali sono i diritti delle lavoratrici?
Ci sono tutta una serie di diritti che devono essere riconosciuti alle lavoratrici in maternità, nonché doveri a cui il datore di lavoro è tenuto ad adempiere che, al fine di garantire il rispetto delle normative vigenti, richiedono una gestione accurata e consapevole da parte delle imprese delle pratiche amministrative, organizzative e relazionali da mettere in atto.
Tra gli aspetti principali da considerare, per esempio, vi è la tredicesima mensilità, il cui calcolo e la cui disciplina durante i periodi di maternità obbligatoria o facoltativa devono essere gestiti con precisione.
Una conoscenza approfondita di queste regole non solo assicura la conformità normativa, ma contribuisce anche a consolidare un rapporto di fiducia con le lavoratrici, valorizzandone il ruolo all’interno dell’organizzazione.
Ma vediamo nel dettaglio come funziona e quali sono le regole da seguire.
- Cosa dice la legge su maternità e tredicesima
- Maternità e tredicesima: come funziona il calcolo
- Quando viene erogata la tredicesima durante la maternità
- Tredicesima e quattordicesima in maternità anticipata
- Tredicesima e quattordicesima in maternità facoltativa
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Cosa dice la legge su maternità e tredicesima
La normativa italiana garantisce alle lavoratrici in maternità il diritto alla tredicesima mensilità.
L’art. 2120 del codice civile, infatti, stabilisce il diritto alla maturazione dei trattamenti economici, come la tredicesima, durante i periodi di congedo retribuito.
Questo significa che durante il periodo di astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro, la tredicesima viene comunque maturata perché considerata parte integrante della retribuzione e, quindi, deve essere garantita, anche se possono esserci differenze in base alla tipologia di maternità.
A regolare i congedi di maternità obbligatori e facoltativi, definendo anche i periodo indennizzabili dall’INPS, è invece il Testo Unico sulla Maternità e Paternità (D.Lgs. 151/2001). Mentre a definire ulteriori dettagli sulla maturazione della tredicesima in maternità sono CCNL del settore di riferimento. Ad esempio, alcuni contratti prevedono la maturazione anche durante la maternità facoltativa, mentre altri no.
Maternità e tredicesima: come funziona il calcolo
Il calcolo della tredicesima mensilità si basa sulla retribuzione annuale della lavoratrice o del lavoratore e viene generalmente considerata come una mensilità aggiuntiva pari a 1/12 della retribuzione annuale complessiva.
Durante il periodo di maternità obbligatoria, la tredicesima viene calcolata normalmente, come se la lavoratrice fosse in servizio. Tuttavia, se si tratta di maternità facoltativa, il trattamento può variare.
Infatti, nei periodi di congedo facoltativo indennizzati dall’INPS, la maturazione della tredicesima potrebbe essere ridotta o sospesa, a seconda del contratto di lavoro.
Esempio di calcolo di tredicesima
Ma facciamo un esempio per capire meglio come funziona il calcolo e immaginiamo che la retribuzione mensile di un dipendente sia di 2.000 euro netti. In tal caso, la retribuzione annuale sarà: 2.000euro × 12mesi = 24.000 euro.
Quindi, poiché la tredicesima è pari a 1/12 della retribuzione annua. Per calcolarla, basta dividere la retribuzione annuale per 12, ovvero: 24.000 euro / 12 = 2.000.
Ma supponiamo che si tratti di una dipendente in maternità obbligatoria da 5 mesi (dal 1° gennaio al 31 maggio). Sapendo che durante questo periodo la retribuzione viene corrisposta interamente, come se fosse in servizio e che la tredicesima viene calcolata sulla base della retribuzione mensile, la tredicesima sarà comunque di 2.000 euro, senza riduzioni.
Se invece la lavoratrice decide di prendere anche un congedo di maternità facoltativo (parentale), che dura 3 mesi (dal 1° giugno al 31 agosto). E se durante il congedo facoltativo riceve un’indennità dall’INPS, che il CCNL stabilisce pari al 30% della retribuzione giornaliera media (perché di solito in questi casi è inferiore rispetto alla retribuzione da lavoro attivo), le situazioni che possono verificarsi sono le seguenti:
- In base al contratto collettivo applicato potrebbe esserci una sospensione della maturazione della tredicesima e il trattamento economico durante la maternità facoltativa potrebbe non essere integrato dal datore di lavoro;
- Se invece il contratto collettivo prevede una maturazione ridotta della tredicesima, la lavoratrice potrebbe accumulare una parte della tredicesima calcolata in base all’indennità INPS ricevuta durante il congedo facoltativo.
Quando viene erogata la tredicesima durante la maternità
Ma quando viene erogata la tredicesima in maternità? Ci sono differenze rispetto alla normale erogazione della tredicesima?
La tredicesima viene generalmente corrisposta nel mese di dicembre, insieme allo stipendio, indipendentemente dalla maternità.
Tuttavia, per le lavoratrici in congedo, la modalità di erogazione può essere concordata diversamente con il datore di lavoro.
Tredicesima e quattordicesima in maternità anticipata
Le lavoratrici in maternità anticipata, cioè quando il congedo è richiesto per ragioni mediche o rischi legati al lavoro, continuano a maturare sia la tredicesima che la quattordicesima (se prevista dal contratto), alle stesse condizioni della maternità obbligatoria.
Questo periodo di congedo anticipato è disciplinato dal Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, che stabilisce che le lavoratrici in maternità anticipata godono degli stessi diritti previsti per la maternità obbligatoria, incluso il mantenimento della retribuzione e delle indennità.
Le lavoratrici in maternità anticipata, infatti, hanno diritto alle stesse indennità economiche della maternità obbligatoria, ossia una retribuzione equivalente all’80% della retribuzione media giornaliera, che viene corrisposta dall’INPS, come stabilito infatti dal Testo Unico sulla Maternità e Paternità (D.Lgs. 151/2001).
Per quanto riguarda in particolare la tredicesima mensilità, questa viene calcolata come se la lavoratrice fosse in servizio attivo, ossia sulla base della retribuzione percepita prima del congedo di maternità. Anche se la retribuzione durante la maternità anticipata è ridotta (ad esempio, all’80% della normale retribuzione giornaliera), per il calcolo della tredicesima si utilizza il valore della retribuzione intera che la lavoratrice percepiva prima dell’inizio del congedo. Pertanto, la tredicesima verrà maturata completamente, senza riduzioni, come avviene per la maternità obbligatoria.
Lo stesso vale per la quattordicesima che, se prevista dal contratto collettivo applicato, viene trattata allo stesso modo della tredicesima. Ovvero, le lavoratrici che si trovano in maternità anticipata continuano a maturare la quattordicesima come se fossero in servizio, in linea con le disposizioni contrattuali.
Tredicesima e quattordicesima in maternità facoltativa
In caso di maternità facoltativa, le regole cambiano. La maturazione della tredicesima e della quattordicesima dipende dalla politica aziendale e dal contratto collettivo applicato.
In generale, durante la maternità facoltativa:
- Se il congedo è indennizzato dall’INPS, la lavoratrice continua a percepire l’indennità, ma la maturazione della tredicesima potrebbe essere ridotta. In alcuni casi, l’azienda potrebbe decidere di non calcolare la tredicesima sulla base della retribuzione normale, ma sull’indennità ricevuta dall’INPS, che è pari al 30% della retribuzione. Di conseguenza, la tredicesima potrebbe essere ridotta rispetto a quella maturata durante la maternità obbligatoria, in quanto il periodo di congedo non è interamente retribuito.
- Se la lavoratrice ha un contratto che prevede una retribuzione complementare o una politica aziendale più favorevole, l’azienda potrebbe continuare a considerare la retribuzione normale per il calcolo della tredicesima, anche durante la maternità facoltativa. In tal caso, la maturazione della tredicesima sarebbe mantenuta come se la lavoratrice fosse in servizio.
Anche la quattordicesima, se prevista dal contratto collettivo, dipende dalle stesse condizioni di calcolo applicabili alla tredicesima. Pertanto, se la lavoratrice si trova in congedo di maternità facoltativa con indennità parziale, il calcolo della quattordicesima potrebbe essere ridotto in proporzione alla retribuzione effettiva percepita durante il congedo.
La normativa prevede che, in generale, la maturazione della tredicesima e della quattordicesima venga fatta in base alla retribuzione effettiva percepita durante il periodo di congedo. Tuttavia, il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato può stabilire modalità differenti per il calcolo delle mensilità aggiuntive durante la maternità facoltativa. In particolare, alcuni contratti potrebbero:
- garantire la maturazione integrale della tredicesima e della quattordicesima anche durante la maternità facoltativa;
- prevedere un calcolo proporzionale, che consideri solo l’indennità erogata dall’INPS (riducendo l’importo della tredicesima e della quattordicesima in base al 30% della retribuzione);
- stabilire delle politiche più favorevoli per la lavoratrice, prevedendo il mantenimento della retribuzione intera e quindi la maturazione piena della tredicesima e della quattordicesima anche durante la maternità facoltativa.
Quindi, per evitare confusioni o interpretazioni errate, è fondamentale che le lavoratrici e i datori di lavoro verifichino insieme le specifiche disposizioni applicabili al caso concreto.
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