Cosa sono i fondi di solidarietà? Come possono aiutare le aziende nel sostegno dei propri dipendenti?
La crisi economica portata dalla pandemia di coronavirus ha influenzato (e continua ad influenzare) il nostro panorama tanto a livello sociale quanto economico. Per sostenere le aziende in difficoltà, nei mesi scorsi il Governo ha introdotto ed espanso una serie di ammortizzatori sociali come la cassa integrazione INPS a tutela dei dipendenti.
Nonostante questo sono ancora molte le aziende che si vedono escluse dalla copertura di queste iniziative di integrazione salariale o che necessitano di un’ulteriore supporto.
Proprio per sopperire a questa mancanza, sono stati istituiti i fondi di solidarietà.
In questo articolo scopriamo insieme cosa sono i fondi di solidarietà, come funzionano e quali sono le principali novità.
Cosa sono i fondi di solidarietà
Partiamo col definire nello specifico l’argomento di cui stiamo parlando andando a definire cosa sono i fondi di solidarietà.
I fondi di solidarietà (definiti anche fondi di solidarietà bilaterali) sono uno degli ammortizzatori sociali previsti dalla legge italiana. Rappresentano degli strumenti volti a sostenere il reddito dei dipendenti in caso di sospensione temporanea o cessazione definitiva dell’attività lavorativa di aziende che appartengono a settori produttivi non coperti dalla normativa ordinaria relativa alla cassa integrazione ordinaria o straordinaria.
Costituiscono inoltre una forma di integrazione per i dipendenti di aziende che appartengono a settori già coperti dalla normativa ma la cui applicazione non sia sufficiente a sostenere il reddito.
I fondi di solidarietà più conosciuti sono:
- Fondo Poste
- Fondo Credito
- Fondo Assicurativi
- Fondo Trasporto Pubblico
- Fondo Credito Cooperativo
- Fondo d’Integrazione Salariale (FIS) – INPS
- Fondo di solidarietà del Trentino
- Fondo Trasporto Aereo
- Fondo di solidarietà di Bolzano – Alto Adige
- Fondo di solidarietà per i lavoratori del settore marittimo – SOLIMARE
Per quanto riguarda la fonte legislativa, i fondi di solidarietà sono disciplinati dall’articolo 26 del dlgs n.148/2015 e successivi.
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Fondi di solidarietà bilaterali alternativi
Ecco un altro tipo di fondo di solidarietà. I fondi di solidarietà bilaterali alternativi sono fondi relativi ai settori dell’artigianato e della somministrazione di lavoro nei quali già operavano consolidati sistemi di bilateralità e rispetto ai quali le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative hanno adeguato alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui sopra (148/2015) le fonti normative e istitutive dei rispettivi fondi bilaterali, dei fondi interprofessionali o del fondo di all’art.12 del dlgs. 276/2003, alle finalità perseguite con i Fondi bilaterali di nuova costituzione.
Secondo il dlsg. i fondi di solidarietà bilaterali alternativi devono assicurare almeno una delle prestazioni di seguito:
- un assegno di durata e misura pari all’assegno ordinario del FIS
- un assegno di solidarietà eventualmente limitandone il periodo massimo a 12 mesi in un biennio mobile, prevedendo un periodo massimo non inferiore a 26 settimane in un biennio mobile.
FIS: Il fondo di integrazione salariale dell’INPS
Non tutte le aziende dispongono di contratti specifici o accordi collettivi che definiscano la creazione di un fondo di solidarietà specifico. Cosa accade quindi ai datori di lavoro che ricadono in questa situazione?
La legge prevede che, in assenza di contratti o accordi collettivi che prevedano la creazione di un fondo di solidarietà apposito, le aziende che occupano in media più di 5 dipendenti possano ricevere le prestazioni del Fondo di integrazione salariale istituito presso l’INPS, meglio conosciuto come FIS.
Come funzionano i fondi di solidarietà
Per quanto riguarda il funzionamento dei fondi di solidarietà è importante ricordare che l’erogazione delle prestazioni a sostegno del reddito per i lavoratori è presa in carico dall’INPS.
Le prestazioni economiche vengono finanziate grazie al versamento di contributi ordinari, che sono ripartiti tra azienda e dipendente nel modo seguente:
- 2/3 a carico dell’azienda
- 1/3 come trattenuta in busta paga al dipendente
La prestazione principale erogata dai fondi di solidarietà tramite l’INPS è l’assegno ordinario, ovverosia un’integrazione salariale con un importo almeno pari alla normale cassa integrazione guadagni prevista dalla legge. La durata dell’assegno ordinario non dovrà in nessun caso essere:
- Inferiore a 13 settimane all’interno di un biennio mobile
- Superiore ai limiti previsti per la CIGO e la CIGS.
Oltre alla finalità di assicurare ai lavoratori la tutela del proprio rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, i fondi possono avere le seguenti finalità:
- assicurare ai lavoratori prestazioni integrative, in termini di importi o durate, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro, ovvero prestazioni integrative, in termini di importo, rispetto a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente;
- prevedere assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;
- contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell’Unione europea.
Come abbiamo visto, oltre alla prestazione economica diretta, possono essere forniti anche finanziamenti alla formazione aziendale dei dipendenti, prestazioni integrative o di emergenza nei casi di cessazione del rapporto di lavoro, come anche assegni straordinari a favore di determinate categorie di lavoratori fino alla maturazione del loro diritto alla pensione.
Le novità dei fondi di solidarietà
Anche in seguito all’approvazione della nuova legge di bilancio, anche i fondi di solidarietà hanno subito delle variazioni rispetto all’anno scorso. Vediamo insieme le principali novità relative ai fondi di solidarietà.
Novità sul limite dipendenti per i fondi di solidarietà
La prima novità per quanto riguarda questi strumenti di integrazione del reddito riguarda il limite di dipendenti delle aziende a cui è applicata la normativa.
L’ ultima Manovra Finanziaria (secondo quanto si legge all’articolo 57) prevede, a partire dal 1° gennaio 2022, la creazione da parte delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di fondi di solidarietà bilaterali per i datori di lavoro che non rientrano nel campo di applicazione della CIG ed occupino “almeno un dipendente”.
Il cambiamento, quindi, riguarda l’abbassamento della soglia minima di 5 dipendenti prevista fino ad ora dalla normativa. Il cambio interesserà anche i fondi di solidarietà bilaterali alternativi dei settori artigianato e somministrazione del lavoro.
Per quanto riguarda i fondi già costituiti, essi dovranno adeguarsi alle nuove disposizioni. In caso contrario le aziende in questione ed il relativo versamento dei contributi rientreranno automaticamente nella sfera di competenza del Fondo di integrazione INPS (FIS) a partire dal 1° gennaio 2023.
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Novità sul fondo di integrazione salariale INPS (FIS)
Come abbiamo accennato e come si evince dal sito web del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Fondo di Integrazione Salariale (FIS) opera nei riguardi dei datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell’ambito di applicazione della normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria e che non hanno costituito fondi di solidarietà bilaterali o fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all’art. 27 del dlsg. n. 148/2015.
Il FIS garantisce a tali datori di lavoro due tipi di prestazioni riguardanti:
- L’assegno ordinario a copertura dei periodi di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro
- L’assegno di solidarietà nel rispetto del tetto di durata pari a dodici mesi in un biennio mobile per evitare licenziamenti per giustificato motivo oggettivo
Come abbiamo visto la finanziazione del fondo avviene per contributi (per ⅔ a carico del datore di lavoro e per ⅓ a carico del dipendente) calcolati con le seguenti aliquote:
- 0,45% per le aziende fino a 15 dipendenti
- 0,65% per le aziende oltre i 15 dipendenti
Per quanto riguarda le novità per il FIS, ci rifacciamo nuovamente al decreto relativo all’ultima legge di bilancio. All’articolo 59, in modifica all’articolo 29 del più volte nominato Dlgs. n. 148/2015, amplia le prestazioni del FIS, a partire dal 1° gennaio 2022, anche ai datori di lavoro che occupino almeno un dipendente, al pari di quanto previsto per i fondi di solidarietà bilaterali ed alternativi.
Per quanto riguarda gli assegni ordinari “per i periodi di sospensione o riduzione dell’attività decorrenti dal 1° gennaio 2022” la prestazione è riconosciuta nel rispetto dei seguenti limiti di durata:
- 13 settimane in un biennio mobile ai datori di lavoro che “nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti”
- 26 settimane in un biennio mobile ai datori di lavoro che “nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di sei dipendenti
Nel 2022 sono state modificate anche le aliquote relative ai i contributi destinati a finanziare il FIS stesso. A partire dal 1° gennaio 2022 le aliquote sono passate:
- Allo 0,50% per le aziende fino a 5 dipendenti
- Allo 0,80% per le aziende con più di 5 dipendenti
In ultima battuta un cambiamento anche riguardo all’assegno di solidarietà: verrà riconosciuto l’assegno di solidarietà anche per i “periodi di sospensione o riduzione dell’attività fino al 31 dicembre 2021”.
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