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Congedo di maternità 2020: tutto quello che c’è da sapere

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5 minuti di lettura
congedo maternità 2020

Come funziona il congedo di maternità nel 2020?

Le complicate vicissitudini di quest’anno hanno gettato non pochi dubbi riguardo alle modalità di svolgimento del congedo di maternità.

Alla fine dello scorso anno sono state introdotte delle modifiche alla norma che regola il suo funzionamento, garantendo più flessibilità.

Continua a leggere e scopri di più in questo articolo riguardo a come funziona il congedo di maternità 2020. I requisiti necessari, le modalità di presentazione della domanda e aiutarti a gestire le assenze.

Congedo di maternità obbligatoria: cos’è e come funziona

Partiamo dalle basi. Cos’è il congedo di maternità 2020?

Il congedo di maternità consiste nel periodo di astensione obbligatoria che viene riconosciuto alle lavoratrici durante il periodo di gravidanza. Viene regolato dal decreto legislativo n.151/2001, definito anche “Testo Unico maternità/paternità”.

Questa legge permette alle dipendenti di usufruire di un periodo di 5 mesi di astensione obbligatoria dal lavoro. Nel quale percepiscono un’indennità in sostituzione dello stipendio.

In questo periodo le lavoratrici non possono essere licenziate. Dall’inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di astensione dal lavoro.

Secondo quanto contenuto nel testo della norma, non è consentito adibire al lavoro le donne:

  • durante i due mesi precedenti la presunta data del parto, salvo flessibilità
  • ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva;
  • durante i tre mesi dopo il parto, salvo flessibilità
  • durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità’ dopo il parto.

È estremamente importante, come responsabile della gestione delle risorse umane, essere a conoscenza di questo diritto per le lavoratrici. Oltre alle sue modalità di fruizione e richiesta, che ora andremo a vedere nel dettaglio.

Flessibilità del congedo di maternità 2020

Non molti anni fa, il congedo di maternità obbligatorio poteva essere fruito dalle lavoratrici, in modo più rigido.

Oggi la situazione è cambiata e, soprattutto a partire dallo scorso anno, alle future mamme è garantita più flessibilità nel congedo di maternità. Con l’approvazione della Legge di Bilancio 2019 è stata introdotta una nuova modalità di fruizione del congedo maternità e sono quindi 3 le possibilità per le lavoratrici in gravidanza:

  • Maternità ordinaria: dai 2 mesi precedenti alla data presunta del parto fino ai 3 mesi successivi
  • Maternità flessibile: da 1 mese prima della data presunta del parto fino ai 4 mesi successivi
  • Nuova maternità flessibile: interamente per i 5 mesi successivi alla data presunta del parto

Nella programmazione del periodo di assenza di una lavoratrice in dolce attesa è fondamentale conoscere in anticipo tutte le possibilità di richiesta a sua disposizione e mostrarsi disponibili. Questo renderà la scelta e il successivo periodo di fruizione il più sereno e disteso possibile, sia per la lavoratrice che per l’azienda.

Congedo di maternità obbligatoria: come fare domanda

Nonostante non sia una responsabilità diretta di un responsabile HR, ecco una domanda che spesso ricorre riguardo a questo argomento: come si presenta la domanda per il congedo di maternità obbligatoria all’INPS?

La domanda di maternità si presenta in maniera telematica scegliendo uno dei seguenti metodi:

  • Online: tramite il portale dedicato dell’INPS utilizzando l’apposito PIN
  • Tramite il Contact Center: chiamando il numero 803164 da rete fissa o 06164164 da cellulare
  • Tramite i patronati: utilizzando uno dei loro servizi di trasmissione della richiesta

Secondo quanto si legge sul sito dell’INPS, la domanda deve essere presentata prima dell’inizio del congedo di maternità e non oltre un anno dalla fine del periodo indennizzabile, pena la prescrizione del diritto all’indennità.

Quali sono i documenti da presentare per la domanda?

La domanda di congedo di maternità dovrà essere corredata dai relativi dati e dalla necessaria documentazione affinché possa venire considerata valida. Ecco i requisiti:

  • I propri dati anagrafici, la propria residenza e i dati di contatto
  • La presunta data del parto
  • Documenti legati alla definizione dello svolgimento del congedo, come la fruizione anticipata o posticipata, ovvero l’utilizzo della flessibilità del congedo di maternità
  • Dati relativi alla propria situazione lavorativa: datore di lavoro, data di assunzione, inquadramento professionale
  • Modalità di pagamento dell’indennità di maternità.

Per aiutare e supportare nel modo migliore una lavoratrice in gravidanza, è molto importante che il dipartimento o il responsabile delle risorse umane di un’azienda sia bene informato e sappia gestire i documenti aziendali in modo efficace. Potrà così assistere la lavoratrice nella presentazione della domanda e rendere il processo più facile e meno stressante.

Retribuzione in maternità: quanto spetta alla lavoratrice

Altro fra i dubbi più frequenti relativamente al congedo di maternità riguarda la retribuzione: quanto spetta esattamente a una lavoratrice dipendente?

Secondo l’articolo 22 del TU, la lavoratrice ha diritto a percepire un’indennità pari all’80% della retribuzione media globale giornaliera. Questa percentuale va calcolata sull’importo dell’ultimo periodo di paga antecedente l’inizio del congedo di maternità, quindi solitamente l’ultimo mese.

Per i responsabili HR è importante sapere che l’indennità (detta anche “stipendio di maternità) viene anticipata in busta paga dal datore di lavoro, importo che viene poi recuperato in fase di dichiarazione dei contributi INPS.

Viene invece pagata direttamente dall’INPS , tramite un bonifico postale o l’accredito su conto corrente a:

  • lavoratrici stagionali
  • operaie agricole (salva la facoltà di anticipazione dell’indennità, da parte del datore di lavoro, in favore delle operaie agricole a tempo indeterminato)
  • lavoratrici dello spettacolo saltuarie o a termine
  • addette ai servizi domestici e familiari (colf e badanti)
  • Disoccupate o sospese
  • lavoratrici assicurate ex IPSEMA dipendenti da datori di lavoro che non hanno scelto il pagamento delle indennità con il metodo del conguaglio CA2G.

Conoscere l’importo esatto da corrispondere alla lavoratrice a titolo di indennità di maternità e le sue modalità di erogazione è molto importante per garantire che alla dipendente una corretta retribuzione. In questo processo, un software per buste paga può sicuramente aiutare nella gestione.

Congedo di maternità facoltativa: diritti e modalità

Oltre al congedo di maternità obbligatorio, e lavoratrici possono richiedere un ulteriore periodo di astensione, definito congedo di maternità facoltativa o congedo parentale. Viene concesso ai genitori per prendersi maggior cura del bambino e stargli vicino nei suoi primi anni di vita.

Secondo quanto previsto dal Testo Unico, il congedo di maternità facoltativa spetta a:

  • alla madre lavoratrice dipendente, per un periodo continuativo o frazionato di massimo 6 mesi
  • al padre lavoratore dipendente, per un periodo continuativo o frazionato di massimo 6 mesi, che possono diventare 7 in caso di astensione dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato di almeno 3 mesi
  • nel caso padre lavoratore dipendente, anche durante il periodo di astensione obbligatoria della madre (a partire dal giorno successivo al parto) e anche se la stessa non lavora
  • al genitore solo (padre o madre) per un periodo continuativo o frazionato di massimo 10 mesi.

In base alle varie situazioni (e considerando anche il fatto che il congedo parentale riguarda anche i padri) l’importo dell’indennità spettante può variare.

Come spiegato dal sito INPS ai lavoratori dipendenti spetta:

  • un’indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera, calcolata in base alla retribuzione del mese precedente l’inizio del periodo di congedo, entro i primi sei anni di età del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) e per un periodo massimo complessivo (madre e/o padre) di sei mesi;
  • un’indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera, dai sei anni e un giorno agli otto anni di età del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento), solo se il reddito individuale del genitore richiedente è inferiore a 2,5 volte l’importo annuo del trattamento minimo di pensione ed entrambi i genitori non ne abbiano fruito nei primi sei anni o per la parte non fruita anche eccedente il periodo massimo complessivo di sei mesi;
  • nessuna indennità dagli otto anni e un giorno ai 12 anni di età del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento).

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Scritto da: Matteo Pizzinato
Pietro è Growth Marketing Manager di Factorial ed è appassionato della digitalizzazione dei processi HR e delle strategie di crescita digitali, soprattutto per l'analisi dei dati di valutazione d'impatto. Ama scrivere, fare mountain-bike e suonare chitarra e sintetizzatore.

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