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Cassa integrazione INPS: cos’è e come funziona per i dipendenti

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9 minuti di lettura
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Come funziona la cassa integrazione INPS? Quali sono le cose da sapere per datori di lavoro e dipendenti?

L’istituto dell’integrazione salariale è stato largamente utilizzato sin dalla sua introduzione intorno alla metà del secolo scorso. Mai come in questo periodo però, data la situazione di crisi economica causata dal coronavirus, se ne è sentito parlare con così tanta frequenza assieme ai temi relativi allo smart working.

La cassa integrazione è uno strumento prezioso per tutti quei datori di lavoro e quelle aziende colpite da crisi ed obbligate a mettere in atto processi di sospensione del personale o riduzione dell’orario di lavoro. Grazie a questo strumento, infatti, le imprese possono usufruire di un alleggerimento dei propri oneri salariali e contributivi vedendo allo stesso tempo tutelati i propri dipendenti.

La cassa integrazione veniva concessa solitamente alle imprese con almeno 5 dipendenti ma, data la situazione generata dalla pandemia di Covid-19, il nostro Governo ha esteso la possibilità di utilizzarla anche alle piccolissime imprese, con il decreto di marzo definito Cura Italia.

Soprattutto in questo momento, è importante quindi sia per lavoratori che aziende, capire a fondo come funziona la cassa integrazione. Può essere infatti ordinaria, straordinaria o in deroga (in base alla situazione specifica) e, seppur simile, non è equiparabile all’indennità di disoccupazione, che viene invece erogata nel momento in cui si verifica una cessazione del rapporto di lavoro.

In questo articolo, scopriamo insieme come funziona la cassa integrazione, a chi spetta, quanti tipi ne esistono e come poterne usufruire.

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Cassa integrazione: a chi spetta?

Ancora prima di vedere la sua origine e definizione, capiamo chi può usufruirne. La cassa integrazione, nella sua natura, viene posta in sostituzione o integrazione della retribuzione destinata a quei lavoratori soggetti a sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario lavorativo.

In Italia, la cassa integrazione spetta a:

  • Operai
  • Dipendenti assunti in ’apprendistato professionalizzante
  • Impiegati
  • Dipendenti con qualifica di quadro
  • Dipendenti con contratto di inserimento
  • Dipendenti con contratto di solidarietà
  • Dipendenti associati a cooperative di produzione e lavoro

Sono esclusi da questo contributo economico i dirigenti e i lavoratori a domicilio. Vi è un particolare requisito per i lavoratori la cui sospensione o riduzione dell’orario sia superiore al 50%. Per poter usufruire della cassa integrazione questi dipendenti dovranno stipulare, presso un centro per l’impiego, il cosiddetto Patto Servizio Personalizzato.

Come funziona la cassa integrazione INPS

Il nome per esteso di questo istituto è Cassa Integrazione Guadagni. Rappresenta uno dei principali ammortizzatori sociali previsti in Italia ed è stato introdotto nel nostro ordinamento per la prima volta nel con un decreto legislativo nel 1947, poi ratificato con la legge n.498 del 1951. Analizziamone i dettagli.

Come funziona la cassa integrazione?

Come abbiamo accennato, si tratta di una prestazione economica erogata dall’INPS al fine di sostituire o integrare parzialmente la retribuzione dei lavoratori nei periodi in cui si verifichino sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa.

Viene riconosciuta ai lavoratori subordinati (quindi non autonomi) con un’anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni alla data di presentazione della relativa domanda (requisito temporaneamente sospeso per quanto riguarda la cassa integrazione relativa alle situazioni derivate da Covid-19).

Quanto spetta ai lavoratori?

Secondo quanto specificato dall’INPS, ai dipendenti spetta l’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell’orario contrattuale. Il trattamento si calcola tenendo conto dell’orario di ciascuna settimana indipendentemente dal periodo di paga. I requisiti per il calcolo sono sostanzialmente due:

  • Totale delle ore di lavoro non prestate
  • Retribuzione alla quale il lavoratore avrebbe avuto diritto

Oltre a questo calcolo, è importante ricordare che la cassa integrazione è soggetta a degli importi massimi. I massimali vengono rivalutati ogni anno nella misura del 100% dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice Istat dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (FOI).

Per il 2020 i massimali sono stati forniti dall’INPS con la Circolare n. 20 del 10 febbraio 2020 e sono pari a:

  • 998,18 euro lordi (935,89 euro netti), per le retribuzioni inferiori o uguali a 2.148,74 euro
  • 1199,72 euro lordi (1.129,66 euro netti), per le retribuzioni superiori a 2.148,74 euro

Al momento dell’erogazione, l’integrazione salariale è da considerarsi già al netto dei contributi (che vengono coperti figurativamente) essendo sottoposta ad aliquota fiscale del 5,84%. Per quanto riguarda i dipendenti part-time la retribuzione mensile lorda verrà rapportata a quello che sarebbe l‘importo corrispondente per un orario full-time

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Cassa Integrazione Ordinaria: cos’è e come funziona

La Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (detta anche CIGO) è l’istituto di più ampio utilizzo ed è stata creata per mantenere il posto di lavoro e il reddito dei lavoratori in situazioni di temporanea difficoltà delle aziende, dovute a fattori esterni o congiunture economiche non direttamente imputabili né al datore di lavoro né al dipendente, e quindi auspicabilmente risolvibili nel tempo.

Nello specifico, la CIGO si rivolge ai dipendenti (con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio) delle imprese appartenenti ai settori dell’industria e dell’edilizia che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro ad orario ridotto.

Quali aziende possono richiederla

Per quanto riguarda la fruizione della CIGO ecco, secondo quanto disposto dall’INPS, i tipi di azienda che possono richiederla:

  • imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas
  • cooperative di produzione e lavoro che svolgono attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, a eccezione delle cooperative elencate dal d.p.r. 30 aprile 1970, n. 602
  • imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco
  • cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato
  • imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica
  • imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi
  • imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato
  • imprese addette agli impianti elettrici e telefonici
  • imprese addette all’armamento ferroviario
  • imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica
  • imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini
  • imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo
  • imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in lavoratori con strutture e organizzazione distinte dall’attività di escavazione.

Domanda

Per poter accedere al trattamento ordinario di integrazione salariale, l’azienda richiedente deve presentare in via telematica all’INPS una domanda di concessione, nella quale devono essere indicati la causa della sospensione o riduzione dell’orario di lavoro e la potenziale durata, nonché i dati dei lavoratori interessati e le ore di integrazione richieste. La domanda deve essere presentata entro il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

Durata

La CIGO viene corrisposta fino a un periodo massimo di 13 settimane continuative, prorogabile trimestralmente, fino a un massimo complessivo di 52 settimane. Superato questo limite, l’azienda può farne nuovamente richiesta per la stessa unità produttiva solo a condizione che trascorra un periodo di almeno 52 settimane dalla ripresa della normale attività. In ogni caso, l’integrazione salariale ordinaria riguardante più periodi non consecutivi non può superare complessivamente la durata di 52 settimane nell’arco di un biennio mobile.

Cassa Integrazione Straordinaria: cos’è e come funziona

La Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (detta anche CIGS) ha lo stesso obiettivo della CIGO, ovvero sostituire o integrare la retribuzione dei dipendenti sospesi o a orario ridotto. La differenza è che la CIGS si applica in quei casi nei quali la necessità di integrazione non deriva da eventi esterni ed imprevedibili che condizionano l’attività dell’impresa, ma da situazioni strettamente collegate all’azienda stessa, come difficoltà produttive, processi di riorganizzazione o conversione della produzione o qualora abbiano stipulato contratti di solidarietà.

Sintetizzando, la cassa integrazione straordinaria si applica nei casi in cui la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa sia dovuta a:

  • Riorganizzazione aziendale
  • Crisi aziendale, esclusi i casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa
  • Stipulazione di contratti di solidarietà

Quali aziende possono richiederla

Nel caso di richiesta di accesso alla CIGS, l’INPS specifica che possono richiederla i seguenti tipi di azienda:

  • industriali, comprese quelle edili e affini
  • artigiane, che procedono alla sospensione dei lavoratori in conseguenza di sospensioni o riduzioni dell’attività dell’impresa che esercita l’influsso gestionale prevalente
  • appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, che subiscono una riduzione di attività in dipendenza di situazioni di difficoltà dell’azienda appaltante e che abbiano comportato per quest’ultima il ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale
  • appaltatrici di servizi di pulizia, anche se costituite in forma di cooperativa, che subiscono una riduzione di attività in conseguenza della riduzione delle attività dell’azienda appaltante per cui si è ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale
  • settori ausiliari del servizio ferroviario, ovvero del comparto della produzione e della manutenzione del materiale rotabile
  • cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e loro consorzi
  • Vigilanza

Oltre a queste, possono beneficiare della CIGS anche le aziende che esercitano attività commerciale (comprese quelle di logistica), agenzie di viaggio e turismo che nel corso del semestre precedente alla domanda di integrazione salariale abbiano occupato più di 50 dipendenti.

Durata

Secondo quanto disposto dall’INPS, in caso di riorganizzazione aziendale, per ciascuna unità produttiva la durata massima è pari a 24 mesi, anche continuativi, all’interno di un quinquennio mobile.

Nei casi di crisi aziendale, per ciascuna unità produttiva la cassa integrazione straordinaria può avere una durata massima di 12 mesi, anche continuativi. Una nuova autorizzazione non può essere concessa prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente autorizzazione.

Nel caso siano stati stipulati contratti di solidarietà, per ciascuna unità produttiva il trattamento di integrazione salariale straordinaria può avere una durata massima di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile.

Possono beneficiare del trattamento straordinario di integrazione salariale le imprese industriali, quelle edili e quelle artigiane che abbiano occupato nel semestre precedente alla richiesta oltre 15 dipendenti. Ne possono inoltre usufruire anche le aziende che abbiano occupato nel semestre precedente più di 50 dipendenti appartenenti al settore del commercio, delle agenzie di viaggio e turismo.

Domanda

Anche per la CIGS, per poter accedere al trattamento di integrazione salariale è necessario presentare la relativa domanda, nella quale devono essere indicati la causa della sospensione o riduzione dell’orario di lavoro e la presumibile durata, nonché i nominativi dei lavoratori interessati e le ore richieste. La domanda dovrà essere presentata entro sette giorni dalla data di conclusione della procedura di consultazione sindacale o dalla data di stipula dell’accordo collettivo aziendale relativo al ricorso all’intervento.

Per quanto riguarda le modalità di presentazione, l’INPS specifica che la domanda per la CIGS va presentata in via telematica e in un’unica soluzione contestualmente al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e alla Direzioni territoriali del lavoro competenti per territorio. L’eventuale concessione del trattamento avviene tramite apposito decreto ministeriali, adottato (fatti salvi casi particolari) entro un tempo di 90 giorni dalla domanda da parte dell’azienda. Una volta ottenuta l’autorizzazione, l’impresa può dunque presentare all’INPS la modulistica per ricevere l’autorizzazione al conguaglio delle prestazioni concesse o, se previsto nel decreto, anche la modulistica per il pagamento diretto ai lavoratori.

👉 Potrebbe interessarti sapere di più sul decreto Milleproroghe 2021, qui trovi tutte le novità.

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Cassa Integrazione in Deroga: cos’è e come funziona

La Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (chiamata anche CIGD) rappresenta il tipo di integrazione salariale a sostegno del reddito che viene riconosciuta alle aziende escluse all’origine dal campo di applicazione degli altri ammortizzatori sociali o perché hanno già esaurito il periodo massimo di fruizione previsto per le gli strumenti di tutela ordinari.

Quali aziende possono richiederla

Per poter accedere alla fruizione della CIGD, l’INPS specifica che le aziende devono aver preventivamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità come ferie residue e maturate, permessi, banca ore. Una volta terminati questi strumenti, possono accedere all’integrazione in deroga le aziende che abbiano sospeso i lavoratori o che ne abbiano ridotto l’orario a causa di:

  • situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’imprenditore o ai lavoratori
  • situazioni aziendali determinate da condizioni temporanee di mercato
  • crisi aziendale
  • ristrutturazione o riorganizzazione aziendale

Le aziende che utilizzano la cassa integrazione in deroga sono obbligate al versamento del contributo addizionale previsto dalla legge. Non è possibile accedere alla CIGD in caso di cessazione dell’attività d’impresa o di parte di essa

Durata

Per quanto riguarda la durata massima della fruizione di questo tipo di integrazione salariale, valgono le medesime regole che abbiamo visto poco fa per la cassa integrazione ordinaria e straordinaria. Già con la Legge di Bilancio 2019 era stata prevista una proroga della CIGD per un massimo di 12 mesi, ma è sempre buona norma attenersi alle ultimissime disposizioni e leggi di bilancio per conoscere le modalità di fruizione attualmente in vigore.

Domanda

Per accedere alla CIGD, la domanda deve essere presentata all’INPS entro 20 giorni dalla data in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro, e dovrà contenere il verbale di accordo sindacale nonché l’elenco dei lavoratori interessati.

Nel caso di crisi che coinvolgano unità produttive della stessa regione o provincia autonoma, la domanda deve essere presentata dall’azienda online attraverso il servizio dedicato (piattaforma Digiweb), o alla regione. Nel caso in cui, invece, si tratti di unità di diverse regioni o province autonome, l’azienda deve presentare apposita domanda al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. A seguito dell’istruttoria il Ministero stesso emanerà un apposito decreto interministeriale di concessione della prestazione, e l’azienda potrà inoltrare online la documentazione all’INPS specificando il numero di decreto.

Cassa integrazione e Covid

In questo 2020 caratterizzato dalla crisi economica portata dalla pandemia si sono susseguiti numerosi provvedimenti temporanei, che hanno modificato, introdotto da zero o garantito maggiore flessibilità nell’utilizzo degli ammortizzatori sociali.

👉 Qui un articolo per approfondire la cassa integrazione e il reddito di emergenza.

Sin dal decreto “Cura Italia” di marzo non stati emanati provvedimenti a riguardo. L’ultimo in ordine cronologico (alla data di pubblicazione di questo articolo) è il cosiddetto Decreto Ristori bis che dispone da lunedì 16 novembre nuovo accesso alla cassa integrazione prevista dal primo “Decreto Ristori” (137/2020).

Viene consentito alle aziende la cui attività lavorativa sia stata sospesa o ridotta a causa del Covid-19 di chiedere un nuovo periodo di cassa integrazione guadagni ordinaria, assegno ordinario o cassa integrazione in deroga per i lavoratori, da usufruire tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. Il Governo si è visto nella necessità di fornire supporto a tutte le aziende che hanno già usufruito degli ammortizzatori sociali introdotti in precedenza e si estende alle imprese coinvolte dalle restrizioni disposte per evitare il contagio durante la seconda ondata dal Dpcm del 24 ottobre 2020.

Data la particolare situazione, per tutte le ultime informazioni relative a cambiamenti nell’introduzione o nelle modalità di fruizione degli ammortizzatori sociali per la tua azienda, ti invitiamo ad attenerti alle più recenti disposizioni di legge.

Scritto daMatteo Pizzinato

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Isotta è Content Marketing Specialist in Factorial ed è appassionata di comunicazione, copywriting, social media e HR. Ama la natura, viaggiare e giocare a pallavolo.

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