La formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro rappresenta uno degli obblighi centrali previsti dal sistema normativo italiano di prevenzione. Il riferimento principale resta il Testo Unico Sicurezza, integrato dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (entrato in vigore il 24 maggio 2025 e valido nel 2026) che ha unificato e aggiornato la disciplina precedente.
Per aziende, datori di lavoro e lavoratori, conoscere le regole aggiornate è fondamentale non solo per evitare sanzioni, ma soprattutto per garantire ambienti di lavoro più sicuri e conformi alla legge.
- Cos’è l’Accordo Stato Regioni per la formazione dei lavoratori?
- I moduli della formazione dei lavoratori Accordo Stato Regioni
- Scadenze e aggiornamenti
- Sanzioni per mancata formazione
- Domande frequenti (FAQ)
Cos’è l'Accordo Stato Regioni per la formazione dei lavoratori?
L’Accordo Stato-Regioni è il provvedimento che definisce durata, contenuti minimi, modalità di erogazione e aggiornamento della formazione obbligatoria in materia di sicurezza sul lavoro prevista dall’articolo 37 del Testo Unico sulla Sicurezza.
Con il nuovo Accordo del 2025, pienamente operativo nel 2026, il legislatore ha perseguito tre obiettivi principali:
- semplificare la normativa, accorpando diversi accordi precedenti (2011, 2012 e 2016);
- uniformare i percorsi formativi su tutto il territorio nazionale;
- rafforzare la qualità della formazione, introducendo criteri più stringenti su verifica dell’apprendimento, tracciabilità e requisiti dei soggetti formatori.
L’obbligo riguarda tutti i lavoratori subordinati, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, quindi chi ha un contratto a tempo indeterminato, determinato, apprendisti, somministrati e, in molti casi, anche collaboratori equiparati.
I moduli della formazione dei lavoratori Accordo Stato Regioni
Per i lavoratori, la struttura della formazione nel 2026 resta articolata in due moduli principali, ovvero:
- formazione generale, che ha una durata fissa di 4 ore e funge da introduzione al mondo della sicurezza sul lavoro. Durante queste ore vengono affrontati temi trasversali come i concetti di prevenzione e protezione, l’organizzazione aziendale, i diritti e i doveri dei diversi soggetti coinvolti e il ruolo degli organi di vigilanza;
- formazione specifica, il cui impegno orario varia in base al livello di rischio dell’attività aziendale, classificato tramite il codice ATECO. Per i lavori che implicano un rischio basso è pari a 4 ore (per un totale di 8 ore di formazione complessiva), per quelli a rischio medio è pari a 8 ore (per un totale di 12 ore di formazione complessiva), per quelli a rischio alto è pari invece a 12 ore (per un totale di 16 ore di formazione complessiva). In questa fase, l’attenzione si sposta sui pericoli concreti che il lavoratore incontra quotidianamente, come l’uso di macchinari, la movimentazione dei carichi, l’esposizione ad agenti chimici o biologici e l’utilizzo corretto dei dispositivi di protezione individuale (DPI).
Nel 2026 la formazione può essere erogata:
- in presenza;
- videoconferenza sincrona;
- e-learning, ma solo per i moduli consentiti dall’Accordo.
Tuttavia, per evitare la semplice partecipazione passiva, il nuovo Accordo ha introdotto la verifica finale, necessaria per dimostrare l’acquisizione delle competenze tramite test scritto, colloquio e/o prove pratiche, ove previste.
Scadenze e aggiornamenti
Il lavoratore deve essere formato: prima dell’inizio dell’attività lavorativa, oppure entro un termine compatibile con l’immediata assegnazione, purché sotto supervisione. Il principio resta quello della formazione preventiva.
L’aggiornamento per i lavoratori resta fissato in 6 ore ogni 5 anni. Non cambia quindi la periodicità, ma cambia l’attenzione sulla qualità e sulla documentazione dell’aggiornamento. Il nuovo Accordo ha previsto un periodo transitorio di 12 mesi, dal 24 maggio 2025 al 24 maggio 2026, entro cui aziende e soggetti formatori devono adeguarsi alle nuove regole.
Dal 25 maggio 2026, il nuovo sistema si applica integralmente.
Sanzioni per mancata formazione
La mancata formazione dei lavoratori costituisce una violazione grave. Il datore di lavoro e il dirigente possono essere soggetti alle sanzioni previste dagli articoli 37 e 55 del Testo Unico sulla Sicurezza, che comprendono Una sanzione pecuniaria che può variare da circa 1.700 euro a oltre 7.500 euro e – in alcuni casi – arresto da 2 a 4 mesi.
Le sanzioni si applicano per ciascun lavoratore non formato. Di conseguenza, se la violazione riguarda più di cinque lavoratori, la sanzione viene raddoppiata. Se riguarda più di dieci lavoratori, viene triplicata.
Oltre alle ammende pecuniarie, la mancata formazione può innescare un provvedimento ancora più drastico. L’Ispettorato nazionale del Lavoro ha il potere di adottare il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale qualora riscontri che almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro non sia stato regolarmente formato o addestrato. Per poter revocare la sospensione, il datore di lavoro deve:
- adempiere agli obblighi formativi mancanti;
- pagare una somma aggiuntiva (generalmente fissata intorno ai 3.000 – 4.000 euro) per sanare la posizione amministrativa.
Infine, in caso di infortunio sul lavoro, l’assenza di formazione costituisce una prova di colpa grave. Questo espone il datore di lavoro al risarcimento danni e alla possibile azione di regresso dell’INAIL. L’Istituto, dopo aver indennizzato il lavoratore, può richiedere al datore di lavoro la restituzione di quanto pagato, poiché l’evento è stato causato dalla violazione delle norme di sicurezza.
Domande frequenti (FAQ)
Quali sono i corsi di formazione obbligatori secondo l’Accordo Stato Regioni 2025?
Per i lavoratori, i corsi obbligatori restano:
- formazione generale (4 ore);
- formazione specifica (4, 8 o 12 ore in base al rischio);
- aggiornamento quinquennale di 6 ore.
A questi si aggiungono eventuali corsi per ruoli specifici: preposti, dirigenti, addetti antincendio, primo soccorso, uso attrezzature.
Come cambia la formazione con il nuovo Accordo Stato-Regioni?
Il nuovo Accordo introduce:
- maggiore uniformità nazionale;
- verifiche finali obbligatorie;
- regole più rigide sull’e-learning;
- maggiore tracciabilità documentale;
- nuovi obblighi formativi per alcune figure, come il datore di lavoro.
Cosa prevede l’accordo Stato Regioni per la formazione dei lavoratori?
Prevede che ogni lavoratore riceva una formazione adeguata e documentata, calibrata sui rischi reali presenti nel luogo di lavoro.
L’obiettivo è prevenire infortuni e malattie professionali attraverso informazione, addestramento e aggiornamento continuo.
Cosa è cambiato con il nuovo accordo Stato-Regioni?
Per i lavoratori la struttura di base è rimasta simile, ma cambia il metodo:
- più controlli;
- più responsabilità per il datore di lavoro;
- standard formativi più elevati;
- fine della logica “formale” del semplice attestato.
La formazione diventa sempre più un obbligo sostanziale, non solo documentale.

