Chi opera nel settore dell’edilizia deve tenere conto di un contesto normativo in continua evoluzione, che richiede ai professionisti delle risorse umane e agli imprenditori una conoscenza puntuale degli obblighi contrattuali, soprattutto in materia di ferie e permessi operai edili. Una corretta applicazione della normativa implica la conoscenza del nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) Edilizia 2025, che ha introdotto aggiornamenti fondamentali che impattano direttamente sulla gestione del personale.
La complessità dei cantieri, la natura stagionale di alcune attività e la necessità di rispettare deadline rigorose rendono infatti la pianificazione e l’erogazione di ferie e permessi una sfida gestionale, che va ben oltre il semplice adempimento legale.
- Ferie e permessi operai edili: cosa prevede il CCNL 2025
- Quante ferie spettano agli operai edili
- Permessi retribuiti per operai edili
- Domande frequenti su ferie e permessi operai edili
Ferie e permessi operai edili: cosa prevede il CCNL 2025
In materia di ferie e permessi, il CCNL 2025 per il settore edile riconferma alcune regole cardine già consolidate, in linea con quanto previsto anche da altri contratti collettivi, come il CCNL dirigenti industria, che regolano in modo analitico i diritti dei lavoratori in materia di riposo e permessi.In particolare, rimane uguale la durata minima annuale delle ferie per gli operai edili, pari a 4 settimane, corrispondenti a 160 ore di riposo retribuito.
Niente cambia per quanto riguarda le modalità di maturazione e godimento. Le ferie cioè non sono disponibili tutte insieme dal 1° gennaio. Maturano progressivamente, mese per mese, in base alle ore di lavoro ordinario effettivamente prestate. Per ogni ora di lavoro, il lavoratore accantona una piccola frazione del suo diritto alle ferie.
Inoltre, la fruizione delle ferie è gestita collettivamente per contrastare la discontinuità lavorativa tipica del settore. I datori di lavoro versano i contributi per ferie e permessi alla Cassa Edile territoriale competente. Sarà poi la Cassa Edile a erogare direttamente al lavoratore l’importo corrispondente (la cosiddetta “liquidazione”), solitamente in occasione delle ferie estive o natalizie, garantendo così il riposo retribuito anche in caso di cambio di cantiere o datore di lavoro.
Viene confermata anche la disciplina dei permessi ROL, che consentono al lavoratore di astenersi dal lavoro per alcune ore pur mantenendo la retribuzione. Nel dettaglio, gli operai hanno ancora diritto a 88 ore di permessi ROL su base annua. A differenza delle ferie, che spesso sono godute in periodi collettivi, i ROL sono generalmente utilizzati per esigenze individuali e concordati con il datore di lavoro. Anche i contributi per i ROL vengono accantonati presso la Cassa Edile, che ne gestisce l’erogazione.
Nel 2025, restano poi validi e si possono richiedere:
- i permessi per studio, concessi ai lavoratori-studenti per sostenere esami, pari a un monte ore definito per la preparazione;
- i giorni di permesso per congedo matrimoniale, pari a 15 giorni consecutivi retribuiti;
- il permesso retribuito per la donazione di sangue, che copre l’intera giornata.
Tra le novità del CCNL 2025 per il settore edile, vanno citate quelle degli ultimi rinnovi contrattuali e degli accordi tecnici, con i quali i sindacati hanno lavorato sull’armonizzazione delle procedure di denuncia e rendicontazione, che impattano la gestione amministrativa delle ore di ferie e permessi. Nel dettaglio:
- la comunicazione delle ore lavorate che maturano le ferie è ora più rapida e precisa grazie alla Denuncia Unica Edile (DUE);
- la registrazione delle ore di permesso usufruite è centralizzata e standardizzata, riducendo il rischio di errori;
- il calcolo degli importi che l’impresa deve versare alla Cassa Edile è diventato più efficiente e controllato, garantendo maggiore puntualità e correttezza nei pagamenti finali al lavoratore;
- la rendicontazione delle assenze, sia quando si tratta di ferie che di permessi, da parte dell’azienda è semplificata, perché inserita in un unico flusso digitale (la DUE).
Quante ferie spettano agli operai edili
Il CCNL Edilizia stabilisce che agli operai spetta un monte ferie annuale pari a quattro settimane. Per un lavoratore a tempo pieno, questo si traduce in 160 ore di ferie annue. In termini pratici, le 160 ore annuali si traducono in un rateo di circa 13,33 ore per ogni mese lavorato dall’operaio di produzione.
Il diritto alle ferie è irrinunciabile e la normativa contrattuale ne regola anche le modalità di godimento. Il principio prevalente stabilisce che almeno due settimane di ferie debbano essere fruite entro l’anno solare di maturazione (o comunque entro il 31 dicembre, se non diversamente specificato). Le restanti due settimane devono essere tassativamente godute entro i 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione. Il rispetto di queste tempistiche non è solo un obbligo contrattuale, ma un adempimento legale per l’impresa che evita l’insorgenza di sanzioni e contenziosi per mancata o ritardata fruizione delle ferie maturate.
Permessi retribuiti per operai edili
Oltre al diritto alle ferie, il CCNL Edilizia prevede un articolato sistema di permessi retribuiti. Vediamoli nel dettaglio.
I permessi ROL
Nel settore edile è prevista la riduzione dell’orario di lavoro, ovvero i cosiddetti permessi ROL, che maturano in base all’anzianità di servizio del lavoratore e le ore effettivamente lavorate. Non si possono utilizzare subito e nel loro insieme, poiché maturano in proporzione alle ore di lavoro ordinario svolte. Il CCNL definisce un monte ore specifico per gli operai edili che, nella maggior parte dei casi, ammonta a 88 ore Tale monte può presentare variazioni a seconda della tipologia di contratto applicato e della specifica natura del lavoro svolto (ad esempio, gli operai discontinui possono avere regole di maturazione differenti).
La prassi più comune prevede che maturi 1 ora di permesso ogni 20 ore di lavoro effettivo. Per le categorie particolari, come gli operai discontinui, questo rapporto può modificarsi, arrivando talvolta a 1 ora ogni 25 ore lavorate. Dal punto di vista gestionale, i permessi ROL sono fruibili su richiesta del lavoratore e devono essere goduti secondo le specifiche regole aziendali, purché in conformità con i termini e le scadenze stabilite dal CCNL o dagli accordi territoriali, evitando l’accumulo eccessivo.
Permessi per studio
Ci sono poi i permessi per motivi di formazione e studio. Questi sono destinati a chi frequenta corsi riconosciuti, sostiene esami o partecipa ad aggiornamenti professionali. Poiché le modalità di fruizione, la durata, la retribuzione e l’eventuale soglia di anzianità richiesta sono spesso oggetto di articolazioni e accordi specifici (anche a livello aziendale o territoriale), è necessario consultare l’articolo specifico del CCNL e le eventuali intese applicative per conoscere esattamente quando spetta di diritto.
Permessi speciali: congedo matrimoniale, donazione del sangue, lutto e protezione civile
Il quadro normativo si completa con altri permessi speciali, come quelli per congedo matrimoniale che possono variare. Sebbene infatti diversi testi contrattuali facciano riferimento a un periodo di 8 giorni per la richiesta dell’assegno INPS, in base alla qualifica si può avere diritto a permessi fino a 15 giorni.
Ci sono infine i permessi per la donazione di sangue (che danno diritto all’intera giornata retribuita), quelli per attività di Protezione Civile, i permessi per lutto, quelli per ricoprire cariche sindacali e le assenze per visite mediche. Ognuna di queste casistiche è tutelata da una normativa specifica che ne definisce durata, retribuzione e modalità, la cui applicazione pratica deve sempre considerare il testo contrattuale vigente e le consuetudini operative della Cassa Edile territoriale di competenza.
Domande frequenti su ferie e permessi operai edili
Quante ferie spettano agli operai edili ogni anno?
Di norma 4 settimane (160 ore per gli operai a tempo pieno).
Come si calcolano le ferie per operai edili con meno di un anno di servizio?
Si applica il pro-rata mensile: 160 ore ÷ 12 = 13,33 ore al mese; moltiplicare per i mesi di servizio effettivamente prestati, tenendo conto delle esclusioni previste dal CCNL.
Quali permessi retribuiti spettano agli operai edili?
Principalmente: permessi ROL (es. 88 ore/anno con maturazione 1h ogni 20 ore), congedo matrimoniale, permessi per studio, donazione sangue, protezione civile e altri specifici previsti dal CCNL. Verificare sempre il testo contrattuale applicato e gli accordi territoriali.
Cosa succede se un operaio si ammala durante le ferie?
La malattia debitamente certificata interrompe le ferie: quelle giornate possono essere convertite in periodo di malattia (con conseguente indennizzo se spettante) e le ferie non godute devono essere recuperate secondo le regole contrattuali.

