Come funziona la cassa integrazione INPS? Quali sono le cose da sapere per datori di lavoro e dipendenti?
L’istituto dell’integrazione salariale è stato largamente utilizzato sin dalla sua introduzione intorno alla metà del secolo scorso. Nel corso degli anni, il sistema degli ammortizzatori sociali è stato però riformato per rispondere, in modo strutturale, alle esigenze del mercato del lavoro.
La cassa integrazione è uno strumento prezioso per tutti quei datori di lavoro e quelle aziende colpite da crisi ed obbligate a mettere in atto processi di sospensione del personale o riduzione dell’orario di lavoro. Grazie a questo strumento, infatti, le imprese possono usufruire di un alleggerimento dei propri oneri salariali e contributivi vedendo allo stesso tempo tutelati i propri dipendenti.
L’accesso alla cassa integrazione varia a seconda dei settori produttivi di appartenenza e dei requisiti dimensionali stabiliti dalla normativa di riferimento (D. Lgs. n. 148/2015 e successive modifiche), che includono anche tutele specifiche per i settori artigiani, del commercio e della piccola impresa tramite i Fondi di solidarietà bilaterali.
Sia per lavoratori che aziende, la cassa integrazione può essere ordinaria, straordinaria o in deroga (in base alla situazione specifica) e, seppur simile, non è equiparabile all’indennità di disoccupazione, che viene invece erogata nel momento in cui si verifica una cessazione del rapporto di lavoro.
In questo articolo, scopriamo insieme come funziona la cassa integrazione, a chi spetta, quanti tipi ne esistono e come poterne usufruire.
- Cassa integrazione: a chi spetta?
- Come funziona la cassa integrazione INPS
- Le differenze tra CIGO, CIGS e CIGD
- Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO)
- Cassa Integrazione Straordinaria (CIGS)
- Cassa Integrazione in Deroga (CIGD)
Cassa integrazione: a chi spetta?
Ancora prima di vedere la sua origine e definizione, capiamo chi può usufruirne. La cassa integrazione, nella sua natura, viene posta in sostituzione o integrazione della retribuzione destinata a quei lavoratori soggetti a sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario lavorativo.
In Italia, la cassa integrazione spetta a:
- Operai
- Dipendenti assunti con contratto di apprendistato (di qualsiasi tipologia)
- Impiegati
- Dipendenti con qualifica di quadro
- Dipendenti con contratto di solidarietà
- Dipendenti associati a cooperative di produzione e lavoro.
Sono esclusi da questo contributo economico i dirigenti e i lavoratori a domicilio.
Inoltre, vi è un particolare requisito per i lavoratori la cui sospensione o riduzione dell’orario sia superiore al 50%. Per poter usufruire della cassa integrazione e dei relativi obblighi formativi o di politiche attive, questi dipendenti possono essere convocati per la stipula, presso un centro per l’impiego, del Patto di Servizio Personalizzato, come previsto dalla normativa di settore (D. Lgs. n. 148/2015).
Come funziona la cassa integrazione INPS
Il nome per esteso di questo istituto è cassa integrazione guadagni. Rappresenta uno dei principali ammortizzatori sociali previsti in Italia ed è stato introdotto nel nostro ordinamento per la prima volta durante gli anni quaranta e successivamente riordinato nel dopoguerra.
Come funziona la cassa integrazione?
Come abbiamo accennato, si tratta di una prestazione economica erogata dall’INPS al fine di sostituire o integrare parzialmente la retribuzione dei lavoratori nei periodi in cui si verifichino sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa. Viene riconosciuta ai lavoratori subordinati (quindi non autonomi) con un’anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni alla data di presentazione della relativa domanda (requisito disciplinato a regime dal D. Lgs. n. 148/2015 e s.m.i.).
Quanto spetta ai lavoratori?
Secondo quanto specificato dall’INPS, ai dipendenti spetta l’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell’orario contrattuale. Il trattamento si calcola tenendo conto dell’orario di ciascuna settimana indipendentemente dal periodo di paga. I requisiti per il calcolo sono sostanzialmente due:
- Totale delle ore di lavoro non prestate
- Retribuzione alla quale il lavoratore avrebbe avuto diritto
Oltre a questo calcolo, è importante ricordare che la cassa integrazione è soggetta a degli importi massimi. I massimali vengono rivalutati ogni anno nella misura del 100% dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice Istat dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (FOI).
Come stabilito dall’INPS (Circolare n. 4 del 28 gennaio 2026), i massimali mensili in vigore sono pari a 1.423,69 euro lordi (1.340,56 euro netti), per i trattamenti ordinari e straordinari. Al momento dell’erogazione, l’integrazione salariale è da considerarsi già al netto dei contributi (che vengono coperti figurativamente) essendo sottoposta ad aliquota fiscale del 5,84% ai sensi dell’articolo 26 della Legge n. 41 del 28 febbraio 1986.
Per quanto riguarda i dipendenti part-time la retribuzione mensile lorda verrà rapportata a quello che sarebbe l‘importo corrispondente per un orario full-time.
Le differenze tra CIGO, CIGS e CIGD
Vediamo in linea generale le principali tipologie di Cassa Integrazione, poi nei paragrafi successivi li esploreremo nel dettaglio.
| Caratteristica | Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO) | Cassa Integrazione Straordinaria (CIGS) | Cassa Integrazione in Deroga (CIGD) |
| Causale / Motivo | Eventi temporanei e non imputabili all’azienda o al lavoratore (es. calo di lavoro transitorio, meteo avverso) | Crisi aziendali complesse, riorganizzazioni, ristrutturazioni o contratti di solidarietà | Situazioni eccezionali o emergenziali per aziende non coperte da CIGO/CIGS |
| Settori Principali | Industria, edilizia, lapidei e settore agricolo | Aziende industriali, commercio, vigilanza, vettori aerei (con requisiti dimensionali) | Tutti i settori esclusi dalle tutele ordinarie (es. microimprese, artigiani, commercio sotto soglia) |
| Soglia Dipendenti | Nessun limite minimo di dipendenti | Generalmente > 15 dipendenti (o > 50 per il settore commercio/logistica) | Nessun limite minimo (pensata anche per aziende con meno di 5 dipendenti) |
| Durata Massima | Max 13 settimane consecutive (prorogabili fino a 52 settimane in 2 anni) | Da 12 a 24 mesi a seconda della causale (estendibile fino a 36 mesi per contratti di solidarietà) | Variabile in base ai decreti di stanziamento governativi/regionali |
| Importo e Copertura | 80% della retribuzione globale spettante per le ore non lavorate (entro i massimali INPS) | 80% della retribuzione globale spettante per le ore non lavorate (entro i massimali INPS) | 80% della retribuzione globale spettante (entro i massimali INPS fissati per legge) |
| Procedura di Richiesta | Presentazione della domanda all’INPS entro 15 giorni dall’inizio della sospensione | Procedura di consultazione sindacale e domanda al Ministero del Lavoro / INPS | Domanda tramite portali regionali/INPS secondo le finestre ed i decreti specifici |
Cassa Integrazione Ordinaria: cos’è e come funziona
La Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (detta anche CIGO) è l’istituto di più ampio utilizzo ed è stata creata per mantenere il posto di lavoro e il reddito dei lavoratori in situazioni di temporanea difficoltà delle aziende, dovute a fattori esterni o congiunture economiche non direttamente imputabili né al datore di lavoro né al dipendente, e quindi auspicabilmente risolvibili nel tempo.
Nello specifico, la CIGO si rivolge ai dipendenti (con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio) delle imprese appartenenti ai settori dell’industria e dell’edilizia che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro ad orario ridotto.
Quali aziende possono richiederla
Per quanto riguarda la fruizione della CIGO ecco, secondo quanto disposto dall’INPS, i tipi di azienda che possono richiederla:
- imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas
- cooperative di produzione e lavoro che svolgono attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, a eccezione delle cooperative elencate dal d.p.r. 30 aprile 1970, n. 602
- imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco
- cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato
- imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica
- imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi
- imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato
- imprese addette agli impianti elettrici e telefonici
- imprese addette all’armamento ferroviario
- imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica
- imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini
- imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo
- imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in lavoratori con strutture e organizzazione distinte dall’attività di escavazione.
Domanda
Per poter accedere al trattamento ordinario di integrazione salariale, l’azienda richiedente deve presentare in via telematica all’INPS una domanda di concessione, nella quale devono essere indicati la causa della sospensione o riduzione dell’orario di lavoro e la potenziale durata, nonché i dati dei lavoratori interessati e le ore di integrazione richieste. La domanda deve essere presentata entro il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa (fatte salve le eccezioni previste per gli eventi oggettivamente non evitabili, per i quali il termine è fissato entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento).
Durata
La CIGO viene corrisposta fino a un periodo massimo di 13 settimane continuative, prorogabile trimestralmente. L’integrazione salariale ordinaria relativa a più periodi non consecutivi non può superare complessivamente la durata di 52 settimane in un biennio mobile. Superato questo limite, l’azienda può farne nuovamente richiesta per la stessa unità produttiva solo a condizione che trascorra un periodo di almeno 52 settimane dalla ripresa della normale attività lavorativa.
Cassa Integrazione Straordinaria: cos’è e come funziona
La Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (detta anche CIGS) ha lo stesso obiettivo della CIGO, ovvero sostituire o integrare la retribuzione dei dipendenti sospesi o a orario ridotto. La differenza è che la CIGS si applica in quei casi nei quali la necessità di integrazione non deriva da eventi esterni ed imprevedibili che condizionano l’attività dell’impresa, ma da situazioni strettamente collegate all’azienda stessa, come difficoltà produttive, processi di riorganizzazione o conversione della produzione o qualora abbiano stipulato contratti di solidarietà.
Sintetizzando, la cassa integrazione straordinaria si applica nei casi in cui la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa sia dovuta a:
- Riorganizzazione aziendale
- Crisi aziendale, inclusi i casi di contratti di solidarietà difensivi e, a determinate condizioni, di crisi aziendale a seguito di cessazione di attività
- Stipulazione di contratti di solidarietà.
Quali aziende possono richiederla
Possono beneficiare del trattamento straordinario di integrazione salariale le imprese che abbiano occupato nel semestre precedente alla richiesta una media di più di 15 dipendenti (inclusi i dirigenti), appartenenti a diversi settori tra cui quello industriale, artigiano, commerciale, della logistica, delle agenzie di viaggio e turismo e dei servizi ausiliari.
Nel caso di richiesta di accesso alla CIGS, l’INPS specifica che possono richiederla i seguenti tipi di azienda:
- Industriali, comprese quelle edili e affini
- Artigiane, che procedono alla sospensione dei lavoratori in conseguenza di sospensioni o riduzioni dell’attività dell’impresa che esercita l’influsso gestionale prevalente
- Appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, che subiscono una riduzione di attività in dipendenza di situazioni di difficoltà dell’azienda appaltante e che abbiano comportato per quest’ultimo il ricorso al trattamento di integrazione salariale
- Appaltatrici di servizi di pulizia, anche se costituite in forma di cooperativa, che subiscono una riduzione di attività in conseguenza della riduzione delle attività dell’azienda appaltante per cui si è ricorso al trattamento di integrazione salariale
- Settori ausiliari del servizio ferroviario, ovvero del comparto della produzione e della manutenzione del materiale rotabile
- Cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e loro consorzi
- Aziende del settore commerciale, della logistica e agenzie di viaggio e turismo che superino la soglia dimensionale prevista.
Durata
Secondo quanto disposto dall’INPS, in caso di riorganizzazione aziendale, per ciascuna unità produttiva la durata massima è pari a 24 mesi, anche continuativi, all’interno di un quinquennio mobile.
Nei casi di crisi aziendale, per ciascuna unità produttiva la cassa integrazione straordinaria può avere una durata massima di 12 mesi, anche continuativi. Una nuova autorizzazione per crisi aziendale non può essere concessa prima che sia decorso un periodo pari a un terzo di quello relativo alla precedente autorizzazione.
Nel caso siano stati stipulati contratti di solidarietà, per ciascuna unità produttiva il trattamento di integrazione salariale straordinaria può avere una durata massima di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile (estendibili ulteriormente in base alle disposizioni normative vigenti per specifiche aree o accordi di transizione occupazionale).
Domanda
Anche per la CIGS, per poter accedere al trattamento di integrazione salariale è necessario presentare la relativa domanda, nella quale devono essere indicati:
- Causa della sospensione o riduzione dell’orario di lavoro
- Durata, anche presumibile
- Nominativi dei lavoratori interessati
- Ore richieste.
La domanda dovrà essere presentata nel rispetto dei termini decadenziali previsti per legge (solitamente entro sette giorni dalla data di conclusione della procedura di consultazione sindacale o dalla data di stipula dell’accordo collettivo aziendale).
Per quanto riguarda le modalità di presentazione, l’INPS specifica che la domanda per la CIGS va presentata telematicamente tramite i canali dedicati, indirizzata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. L’eventuale concessione del trattamento avviene tramite apposito decreto interministeriale, adottato entro i termini di legge. Una volta ottenuta l’autorizzazione, l’impresa può dunque procedere alle richieste di conguaglio o pagamento diretto tramite l’INPS.
Cassa Integrazione in Deroga: cos’è e come funziona
La cassa integrazione guadagni in deroga (chiamata anche CIGD) rappresenta il tipo di integrazione salariale a sostegno del reddito che viene riconosciuta alle aziende escluse all’origine dal campo di applicazione degli altri ammortizzatori sociali o per specifici settori e categorie di datori di lavoro definiti dalla normativa vigente.
Quali aziende possono richiederla
Per poter accedere alla fruizione della CIGD, l’azienda deve rientrare nei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalle disposizioni normative e dagli accordi quadro di riferimento. Una volta verificati i presupposti, possono accedere all’integrazione in deroga le aziende che abbiano sospeso i lavoratori o che ne abbiano ridotto l’orario a causa di:
- Eventi transitori e non imputabili all’imprenditore o ai lavoratori
- Situazioni aziendali determinate da condizioni temporanee di mercato
- Crisi aziendale
- Ristrutturazione o riorganizzazione aziendale
Le aziende che utilizzano la cassa integrazione in deroga sono tenute al rispetto degli obblighi contributivi e procedurali previsti dalla legge. Non è possibile accedere alla CIGD in caso di cessazione definitiva dell’attività d’impresa o di un suo ramo, salvo specifiche deroghe previste da normative speciali per piani di reindustrializzazione o salvaguardia occupazionale.
Durata
Per quanto riguarda la durata massima della fruizione di questo tipo di integrazione salariale, essa viene definita di volta in volta dalle leggi di bilancio o da decreti specifici in base alle disponibilità finanziarie e ai fondi stanziati per le politiche attive e di sostegno al reddito.
Domanda
Per accedere alla CIGD, la domanda deve essere presentata nel rispetto dei termini perentori stabiliti dalle disposizioni regionali o nazionali di riferimento, e dovrà contenere la documentazione richiesta, tra cui l’eventuale verbale di accordo sindacale e l’elenco dei lavoratori interessati.
Nel caso di crisi o interventi che coinvolgono le aziende, la domanda deve essere presentata dall’azienda in via telematica tramite i canali istituzionali predisposti (INPS e piattaforme regionali o ministeriali dedicate a seconda della competenza territoriale). A seguito dell’istruttoria e dell’emanazione del provvedimento di concessione da parte dell’ente competente, l’azienda potrà procedere con gli adempimenti per l’erogazione o il conguaglio delle prestazioni tramite l’INPS.
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