Ogni anno aziende, imprese e datori di lavoro che operano come sostituti di imposta, sono tenuti a presentare il Modello 770 per dichiarare i dati relativi alle ritenute effettuate sui pagamenti corrisposti ai dipendenti e ai collaboratori, ai versamenti eseguiti, ai crediti erogati e ai redditi percepiti nell’anno precedente.
Questo modello è obbligatorio quindi per le persone fisiche e giuridiche che hanno versato imposte e contributi per conto di altri soggetti, come nel caso dei sostituti d’imposta.
- Modello 770: cos’è
- A cosa serve questo modello
- Chi deve presentare il modello 770
- Quando va presentato il modello 770
- Istruzioni per la compilazione del modello 770
- Domande frequenti relative al modello 770
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Modello 770: cos’è
Il Modello 770 è una dichiarazione fiscale che sono tenuti a presentare ogni anno i sostituti d’imposta e i soggetti coinvolti in operazioni fiscalmente rilevanti per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate le ritenute operate su: redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi indicati agli artt. 67-71 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.
Deve essere inoltre essere utilizzato dagli intermediari e da tutti i soggetti che, in conformità con le specifiche disposizioni normative, sono tenuti a comunicare i dati relativi alle ritenute applicate sui dividendi, i proventi da partecipazioni, i redditi di capitale erogati o le operazioni di natura finanziaria, insieme ai versamenti effettuati, alle eventuali compensazioni e all’utilizzo dei crediti d’imposta.
A cosa serve questo modello
Il Modello 770 serve per dichiarare i redditi che non sono oggetto di una tassazione tramite il modello 730, ma che comunque sono soggetti a imposte. Viene utilizzato anche per dichiarare i versamenti delle imposte effettuati per conto dei lavoratori dipendenti o per altri soggetti che ricevono redditi da lavoro autonomo o da pensione.
Il Modello 770 è stato introdotto infatti come uno strumento di rendicontazione fiscale per permettere all’Agenzia delle Entrate di raccogliere informazioni su determinati redditi e imposte. La sua funzione principale è quella di dichiarare i redditi e le imposte trattenute o versate durante l’anno fiscale.
A tal proposito, va specificato che la dichiarazione dei sostituti d’imposta si compone di due parti, ovvero: il Modello 770 e la Certificazione Unica (un documento che attesta i redditi e le trattenute fiscali e previdenziali effettuate nei confronti di un lavoratore dipendente o autonomo).
Chi deve presentare il modello 770
Come stabilito dal DPR n. 322 del 22 luglio 1998 (art. 4), devono presentare il Modello 770 tutti i soggetti obbligati ad operare ritenute alla fonte, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a loro volta a ritenute alla fonte.
Tra questi rientrano anche gli intermediari e gli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti come definite dal Decreto legislativo 1° aprile 1996 n. 239 e dal Decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
Le aziende e le imprese che devono presentare il Modello 770 sono quelle che, operando come sostituti di imposta, hanno effettuato delle ritenute alla fonte su redditi da lavoro dipendente o da lavoro autonomo. In questa categoria, quindi, rientrano tutti i datori di lavoro che si avvalgono di collaboratori o che hanno assunto lavoratori alle proprie dipendenze.
Chi non deve presentarlo?
Non sono obbligati a presentare il Modello 770 coloro che:
- Non hanno trattenuto imposte sui redditi da lavoro dipendente, autonomo o pensione;
- Non sono soggetti a obbligo di ritenuta fiscale o a dichiarazione;
- Non hanno effettuato alcuna ritenuta d’acconto durante l’anno ;
- Non ricoprono il ruolo di sostituti d’imposta, ovvero persone fisiche, società di persone e altri enti che non hanno effettuato pagamenti soggetti a ritenuta.
Quando va presentato il modello 770
L’Agenzia delle Entrate, con un provvedimento pubblicato il 24 Febbraio 2025, ha stabilito che il Modello 770 2025, relativo ai redditi riconosciuti e alle ritenute versate nel 2024, deve essere presentato entro il 31 ottobre 2025.
La scadenza viene fissata e comunicata ogni anno insieme all’approvazione delle istruzioni per la compilazione e alla data dei relativi versamenti.
Il termine di presentazione del Modello 770 è quindi annuale ed è importante rispettarlo per evitare sanzioni per il ritardo nella presentazione.
Istruzioni per la compilazione del modello 770
Tra le normative di riferimento, il Decreto Legislativo 241/1997 e la Legge 675/1996 disciplinano le modalità di presentazione e di invio del Modello 770. Tuttavia ogni anno l’Agenzia delle Entrate pubblica le istruzioni per la compilazione e l’inserimento dei dati dei versamenti, dei crediti e delle compensazioni, nonché le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello
Nel dettaglio, il Modello 770 relativo si compone di un frontespizio (che contiene l’informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679) e di vari riquadri (dove vanno specificati i dati sul tipo di dichiarazione, quelli relativi al sostituto, al rappresentante firmatario della dichiarazione, ma anche le info necessarie per la redazione della dichiarazione, tra cui la firma della dichiarazione, l’impegno alla presentazione telematica e il visto di conformità).
Ma vediamo di seguito le principali fasi per una corretta compilazione:
Come compilarlo
Il primo passo per compilare correttamente il Modello 770 consiste nella selezione dei quadri da compilare. Ogni quadro si riferisce a una specifica tipologia di reddito o di imposta da dichiarare, quindi è fondamentale determinare quali siano pertinenti al proprio caso. Ad esempio, se il sostituto d’imposta ha effettuato ritenute su redditi di lavoro dipendente, dovrà compilare il quadro relativo ai redditi da lavoro. Se, invece, si trattano di ritenute su redditi da pensione o da lavoro autonomo, sarà necessario compilare i quadri corrispondenti. La scelta corretta dei quadri è essenziale per evitare errori e garantire la corretta gestione fiscale.
Dopo aver selezionato i quadri appropriati, è il momento di inserire i dati richiesti. Questi comprendono:
- I dati identificativi del sostituto d’imposta, ovvero denominazione o nome del sostituto d’imposta (azienda, ente, ecc.), codice fiscale o partita IVA del sostituto, dati di contatto (indirizzo, telefono, ecc.);
- I dati del percettore delle somme, quindi nome e cognome o denominazione sociale del percettore, ma anche il codice fiscale (nel caso di persone fisiche) o partita IVA (nel caso di enti o aziende);
- Le somme erogate come i redditi corrisposti (salari, stipendi, compensi professionali, pensioni, ecc.) e altri compensi (per esempio, indennità, rimborsi spese, bonus, ecc.);
- Le ritenute fiscali operate (IRPEF, addizionali regionali e comunali, e altre imposte trattenute sul reddito del percettore);
- I contributi previdenziali e assistenziali trattenuti durante l’anno fiscale di riferimento;
- Altri dati fiscali ed eventuali crediti d’imposta utilizzati o compensazioni effettuate durante l’anno.
Una volta inseriti tutti i dati nel modello, è cruciale effettuare una verifica accurata delle informazioni inserite. Nell’ipotesi in cui il sostituto d’imposta intenda, prima della scadenza del termine di presentazione, rettificare o integrare una dichiarazione già presentata, deve compilare una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti, barrando la casella “Correttiva nei termini”.
Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il sostituto d’imposta può rettificare o integrare la stessa presentando una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione, barrando la casella “Dichiarazione integrativa”. Tuttavia, il presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria.
Inoltre, va ricordato che l’articolo 16 del Decreto legislativo n. 1 dell’8 gennaio 2024 ha previsto la possibilità per i sostituti d’imposta – che corrispondono esclusivamente compensi di redditi di lavoro dipendente, autonomo o assimilati e che al 31 dicembre dell’anno precedente hanno un numero complessivo di dipendenti non superiore a cinque – di poter aderire al sistema semplificato di comunicazione dei dati secondo le modalità e le procedure stabilite dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia n 2597 del 31 gennaio 2025. La comunicazione dei dati attraverso il suddetto sistema semplificato è equiparata, a tutti gli effetti, all’esposizione dei medesimi dati nella presente dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta, modello 770.
Dove inviarlo
Il Modello 770 deve essere inviato online, esclusivamente in via telematica, tramite il servizio Fisconline o Entratel dell’Agenzia delle Entrate. Non è possibile presentarlo cartaceo.
In particolare, la dichiarazione può essere presentata direttamente dai sostituti d’imposta o tramite un intermediario abilitato entro il 31 ottobre 2025, come previsto dal comma 4bis dell’art. 4 del DPR n. 322 del 22 luglio 1998.
La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate e la prova della presentazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica.
A tal proposito è bene ricordare che:
- il servizio telematico restituisce immediatamente dopo l’invio, un messaggio che conferma solo l’avvenuta ricezione del file e, in seguito, fornisce all’utente un’altra comunicazione attestante l’esito dell’elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l’avvenuta presentazione della dichiarazione;
- l’Agenzia delle Entrate rende disponibile gratuitamente, nella sezione “software” del sito web dell’Agenzia delle Entrate, il programma di compilazione della dichiarazione Mod. 770/2025;
- la comunicazione attestante l’avvenuta presentazione della dichiarazione per via telematica, è trasmessa al soggetto che ha effettuato l’invio e può essere richiesta senza limiti di tempo (sia dal contribuente che dall’intermediario) a qualunque Ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
Documenti da allegare
Il modello 770 richiede di allegare una serie di documenti, che possono variare a seconda della tipologia di redditi erogati e delle specifiche esigenze del sostituto d’imposta. In generale, i principali documenti che devono essere allegati al 770 sono:
- Certificazioni Uniche (CU) per i lavoratori dipendenti e assimilati, che riassume i redditi percepiti e le ritenute operate. Anche i liberi professionisti devono fornire una CU relativa ai compensi percepiti, se soggetti a ritenuta d’acconto;
- Se nel corso dell’anno il sostituto d’imposta ha effettuato ritenute su redditi di lavoro autonomo, deve essere allegato un elenco dei contribuenti per i quali sono state operate ritenute d’acconto;
- Copia dei versamenti effettuati per conto dei percettori di reddito (sia per le ritenute IRPEF che per i contributi previdenziali, come quelli INPS), con l’indicazione dei codici tributo utilizzati e degli importi versati;
- Se ci sono stati versamenti parziali o compensazioni, devono essere forniti i documenti che attestano tali operazioni;
- Se il sostituto d’imposta ha applicato crediti d’imposta (per esempio, per il bonus Renzi o altre agevolazioni fiscali) o particolari regimi fiscali, devono essere allegati i documenti che giustificano tale operazione. Le stesse prove devono essere fornite con apposita documentazione se sono state inviate comunicazioni all’Agenzia delle Entrate durante l’anno in merito a particolari operazioni (per esempio, per il rimborso di imposte o contributi).
La documentazione deve essere completa e precisa, e il sostituto d’imposta è tenuto a verificare che tutte le informazioni siano correttamente riportate nel modello 770, per evitare sanzioni o errori nella dichiarazione.
Inoltre, anche se alcuni documenti potrebbero non dover essere fisicamente allegati al modello 770, è fondamentale conservarli per almeno 5 anni, come richiesto dalla normativa fiscale, per eventuali verifiche da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Domande frequenti relative al modello 770
A cosa serve il modello 770?
Il Modello 770 serve per dichiarare le ritenute fiscali operate su redditi da lavoro dipendente, autonomo o da pensione, nonché per comunicare all’Agenzia delle Entrate i versamenti delle imposte effettuati per conto dei contribuenti.
Chi ha l’obbligo di presentare il 770?
Devono presentare il Modello 770 i soggetti che agiscono come sostituti d’imposta, ossia i datori di lavoro, gli enti pensionistici e chi effettua ritenute su redditi di lavoro autonomo.
Cosa cambia tra 730 e 770?
Il Modello 730 viene utilizzato dai lavoratori dipendenti e pensionati per dichiarare i redditi annuali e ricevere eventuali rimborsi, mentre il Modello 770 viene utilizzato dai sostituti d’imposta per dichiarare le ritenute effettuate sui redditi di altri soggetti.
Quando va presentato il 770?
La scadenza per la presentazione del Modello 770 è fissata al 31 ottobre dell’anno successivo a quello di riferimento.