Gestire correttamente le festività in busta paga è una responsabilità che ricade in modo diretto su HR manager, responsabili amministrativi e CEO.
Un errore nel calcolo della retribuzione festiva può tradursi in contestazioni, contenziosi e oneri non previsti.
Conoscere le regole, dalla normativa di base alle implicazioni previdenziali e fiscali, è quindi parte integrante di una gestione del personale solida e conforme.
- Festività in busta paga: quali sono quelle retribuite e le ex festività
- Come si calcolano le festività in busta paga: i due fattori principali
- Quando si lavora durante una festività: maggiorazioni e calcolo
- Trattamento previdenziale e fiscale
- Festività e Cassa integrazione: chi paga?
- Lavorare durante le festività? È una scelta, non un obbligo
- Domande frequenti
Festività in busta paga: quali sono quelle retribuite e le ex festività
Il riferimento normativo fondamentale per le festività in busta paga è la legge n. 260 del 27 maggio 1949, che ha subito nel tempo alcune modifiche.
L’ultima, introdotta dalla legge n. 151 del 8 ottobre 2025, ha aggiunto la festività di San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia, che entrerà in vigore a partire dal 2026. I giorni festivi riconosciuti per tutti i lavoratori dipendenti sono quindi i seguenti:
| N° | Data | Festività | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | 1° gennaio | Capodanno | — |
| 2 | 6 gennaio | Epifania | — |
| 3 | Variabile | Lunedì dell’Angelo | — |
| 4 | 25 aprile | Anniversario della Liberazione | — |
| 5 | 1° maggio | Festa dei Lavoratori | — |
| 6 | 2 giugno | Festa della Repubblica | — |
| 7 | 15 agosto | Ferragosto | Assunzione della Beata Vergine |
| 8 | 4 ottobre | San Francesco, patrono d’Italia | Dal 2026 |
| 9 | 1° novembre | Tutti i Santi | — |
| 10 | 8 dicembre | Immacolata Concezione | — |
| 11 | 25 dicembre | Natale | — |
| 12 | 26 dicembre | Santo Stefano | — |
| 13 | Variabile | Festività del Santo Patrono | Dipende dal comune sede di lavoro |
Vale la pena precisare che il giorno di Pasqua non è incluso nell’elenco di legge: la sua retribuzione è rimessa ai singoli CCNL, che in molti casi la riconoscono esplicitamente.
A questi giorni si affiancano le cosiddette ex festività, formalmente soppresse ma non del tutto dimenticate: il 19 marzo (San Giuseppe), l’Ascensione, il Corpus Domini e il 29 giugno (Santi Pietro e Paolo). Per queste quattro ricorrenze, i contratti collettivi compensano la mancata fruizione con 32 ore annue di permesso retribuito aggiuntivo, che si sommano ai permessi già previsti dal CCNL applicato.
Come si calcolano le festività in busta paga: i due fattori principali
Capire come vengono conteggiate le festività in busta paga richiede di tenere presenti due variabili: se il dipendente ha prestato o meno servizio durante la festività e se è retribuito su base oraria o con stipendio mensile fisso. Avere sotto mano il calendario 2026 con festività è il primo passo per una corretta elaborazione dei cedolini.
Per i lavoratori retribuiti a ore, in caso di festività non lavorata spetta la normale retribuzione giornaliera, calcolata come 1/6 dell’orario settimanale contrattuale. Su un orario di 40 ore settimanali, ad esempio, corrispondono 6 ore e 40 minuti — che nel cedolino vengono riportate come 6,67, in quanto i software paghe adottano il sistema decimale e non quello orario. Un dato apparentemente tecnico, ma che può generare confusione in fase di verifica del cedolino.
Esempio pratico: con una paga oraria di 8,50 euro, la retribuzione per una festività non lavorata sarà: 6,67 ore × 8,50 euro = 56,70 euro.
Per i lavoratori mensilizzati, la festività infrasettimanale non lavorata è già compresa nella retribuzione mensile, calcolata su 26 giorni. Non è quindi dovuto alcun importo aggiuntivo.
Se la festività cade di domenica, il trattamento cambia: ai lavoratori mensilizzati spetta un importo aggiuntivo pari a 1/26 della retribuzione mensile, poiché il giorno festivo si somma a un giorno di riposo già non retribuito. Per i lavoratori a ore, spettano le stesse 6,67 ore calcolate come sopra.
Se la festività cade di sabato, per i lavoratori mensilizzati è già inclusa nella mensilità. Per i lavoratori a ore, corrisponde a 8 ore di retribuzione ordinaria.
Il pagamento integrale della festività spetta anche in presenza di:
- riduzione dell’orario giornaliero o settimanale di lavoro
- sospensione del lavoro per qualsiasi causa indipendente dalla volontà del lavoratore (con la precisazione che, oltre le due settimane di sospensione, il trattamento si applica solo alle festività nazionali e non a quelle infrasettimanali)
- riposo compensativo per lavoro domenicale
- coincidenza della festività con la domenica o un altro giorno festivo
In tutti questi casi viene riconosciuta la retribuzione globale di fatto giornaliera, che comprende la paga base più gli elementi accessori che eccedono il minimo contrattuale.
Quando si lavora durante una festività: maggiorazioni e calcolo
Se il dipendente presta servizio in un giorno festivo, il trattamento economico si articola diversamente a seconda che sia previsto o meno un riposo compensativo.
Con riposo compensativo: viene corrisposta la retribuzione della festività più la maggiorazione contrattuale per lavoro festivo, ma non la retribuzione base per le ore lavorate, poiché queste vengono compensate con il giorno di riposo successivo.
Senza riposo compensativo: le ore lavorate vengono trattate come lavoro straordinario festivo. Il dipendente ha quindi diritto alla retribuzione della festività, alla retribuzione per le ore effettivamente lavorate e alla maggiorazione prevista dal CCNL per il lavoro straordinario festivo, che tipicamente oscilla tra il 30% e il 50%.
Esempio pratico (senza riposo compensativo): lavoratore a ore con paga di 8,50 euro che lavora 8 ore in un giorno festivo, con maggiorazione del 50% prevista dal CCNL.
- Festività non lavorata: 6,67 × 8,50 = 56,70 euro
- Ore lavorate + maggiorazione: (8,50 + 4,25) × 8 = 102,00 euro
- Totale voce festività: 158,70 euro
Trattamento previdenziale e fiscale
Un aspetto che non va trascurato riguarda il trattamento contributivo e fiscale degli importi legati alle festività in busta paga. Tutti gli elementi retributivi correlati ai giorni festivi, sia la retribuzione ordinaria che le maggiorazioni, sono interamente imponibili sia ai fini previdenziali (contributi INPS) che fiscali (IRPEF).
Non esistono esenzioni o agevolazioni specifiche per queste voci, che si sommano alla retribuzione ordinaria ai fini del calcolo delle trattenute in busta paga.
Vale inoltre ricordare che i giorni di festività sono conteggiati ai fini della corresponsione degli assegni per il nucleo familiare (ANF).
Festività e Cassa integrazione: chi paga?
Una casistica che merita attenzione separata riguarda le festività in busta paga durante periodi di Cassa integrazione guadagni (CIG). Il trattamento varia in base alla tipologia di sospensione: rimane a carico del datore di lavoro la retribuzione festiva per i lavoratori retribuiti a ore sospesi da non più di due settimane, sia a orario ridotto che a zero ore.
È invece a carico della Cassa nei seguenti casi: lavoratori retribuiti a ore sospesi a zero ore settimanali da oltre due settimane; lavoratori mensilizzati sospesi a zero ore settimanali, anche da non più di due settimane.
Conoscere questa distinzione è rilevante per una corretta imputazione dei costi e per evitare errori nella rendicontazione verso gli enti previdenziali.
Lavorare durante le festività? È una scelta, non un obbligo
Sul piano organizzativo, è bene ricordare che il lavoro festivo non può essere imposto unilateralmente dall’azienda.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18887 del 15 luglio 2019, ha stabilito che il diritto di astenersi dal lavoro nelle festività infrasettimanali è un diritto soggettivo pieno, derogabile solo attraverso un accordo esplicito tra datore di lavoro e lavoratore, non con una decisione unilaterale aziendale.
Per HR e management, questo significa che qualsiasi pianificazione del lavoro festivo richiede una forma di consenso documentato da parte del dipendente, o una specifica previsione nel CCNL applicato.
L’unica eccezione riguarda il personale sanitario, sia pubblico che privato, che può essere chiamato a lavorare durante le festività per garantire la continuità del servizio.
Domande frequenti
Cosa cambia dal 2026 con San Francesco?
La legge n. 151 del 2025 ha introdotto il 4 ottobre come festività nazionale. Dal 2026 dovrà essere incluso nel computo delle festività in busta paga per tutti i lavoratori dipendenti, con le stesse regole applicabili alle altre festività nazionali.
Le festività durante le ferie vengono perse?
No. Le festività che cadono durante il periodo di ferie non si conteggiano come giorni di ferie: il lavoratore ha diritto a recuperare il giorno in un momento successivo o a ricevere la relativa retribuzione, secondo quanto previsto dal CCNL.
Come si gestisce il Santo Patrono per aziende con più sedi?
La festività del Santo Patrono si applica in base al comune in cui il dipendente presta effettivamente servizio, non alla sede legale dell’azienda.
Un lavoratore part-time ha diritto alle stesse festività?
Sì, in proporzione all’orario contrattuale ridotto. Le stesse regole si applicano riproporzionando i calcoli sull’orario effettivo.
Un dipendente in malattia durante una festività percepisce la retribuzione festiva?
In linea generale sì, salvo diversa previsione del CCNL. La festività che cade in un periodo di malattia viene solitamente retribuita come giorno festivo, con effetti anche sul conteggio delle giornate indennizzabili.

