Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è obbligatorio in tutte le aziende, in quanto figura di riferimento per garantire la partecipazione dei lavoratori alle attività di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro. La normativa vigente stabilisce che tutte le unità produttive, indipendentemente dal numero di dipendenti, devono prevedere un RLS, la cui presenza varia in funzione della dimensione dell’azienda.
La corretta individuazione del numero di rappresentanti, la loro formazione e l’aggiornamento periodico sono quindi passaggi fondamentali per il rispetto delle norme e per la prevenzione dei rischi sul lavoro.
- Cos’è l’RLS e perché è obbligatorio
- Quando l’RLS è obbligatorio: differenze in base alla dimensione dell’azienda
- Formazione e aggiornamento: perché l’RLS è obbligatorio anche nei corsi
- Sanzioni per mancata formazione dell’RLS
- Eccezioni in cui RLS non è obbligatorio
- Domande frequenti su RLS
Cos’è l’RLS e perché è obbligatorio
L’art. 47 del D.Lgs. 81/2008 definisce la figura dell’RLS come la “persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza”. Nelle realtà aziendali più piccole, che contano fino a 15 dipendenti, i lavoratori eleggono il Rappresentante al loro interno. Generalmente, si procede tramite una votazione aperta o segreta, a seconda degli accordi aziendali o collettivi. Qualsiasi lavoratore dipendente dell’azienda (con contratto subordinato) può essere eletto, fatta eccezione per il datore di lavoro e i dirigenti che agiscono in sua vece.
Nelle aziende di dimensioni maggiori, che impiegano più di 15 dipendenti, l’elezione o la designazione dell’RLS avviene in modo più strutturato. La legge stabilisce che l’RLS debba essere eletto o designato all’interno delle Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA) o delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU). Solo se non sono presenti rappresentanze sindacali, i lavoratori devono procedere con una elezione specifica e diretta (simile a quella delle aziende più piccole), eleggendo un RLS tra i dipendenti. Terminate queste procedure, l’’elezione viene verbalizzata e il datore di lavoro deve comunicare il nome del rappresentante all’organo territoriale competente (l’INAIL).
In ogni caso, la figura non si limita al semplice lavoro di rappresentanza, ma partecipa alle consultazioni sulla sicurezza, riceve informazioni specifiche, ha diritto a formazione aziendale e aggiornamento e può proporre interventi migliorativi in materia di salute e sicurezza. L’istituzione dell’RLS è obbligatoria, anche per le aziende con un solo lavoratore, ma ovviamente il numero varia a seconda dell’organico.
Quando l’RLS è obbligatorio: differenze in base alla dimensione dell’azienda
Il D.Lgs. 81/2008 stabilisce che, in assenza di diverse previsioni di contrattazione collettiva o accordi specifici, nelle aziende o unità produttive che impiegano fino a 200 lavoratori, è obbligatoria la presenza di un solo Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). Questo è considerato sufficiente per coprire le esigenze di tutela e consultazione nelle realtà più piccole.
Il numero aumenta invece con l’aumentare dei dipendenti, perché si presume una maggiore complessità gestionale e dei rischi. Pertanto, nelle aziende o unità produttive che contano da 201 lavoratori fino a un massimo di 1.000 dipendenti, il numero minimo di RLS sale a tre. Infine, per le organizzazioni più grandi, quelle che superano la soglia dei 1.000 lavoratori, la legge impone un minimo di sei RLS.
È importante notare che la normativa individua, per ogni fascia dimensionale, un numero minimo, ma lascia aperta la possibilità di incrementare ulteriormente questa cifra tramite specifici accordi interconfederali o attraverso la contrattazione collettiva, assicurando così una copertura ottimale anche nelle realtà aziendali più vaste e articolate.
Inoltre, la legge si riferisce alla singola unità produttiva, ovvero lo stabilimento o la struttura che gode di autonomia sia tecnica che funzionale e produttiva, e non all’impresa nel suo complesso. Questo significa che se un grande gruppo aziendale possiede diverse sedi operative distaccate e autonome (i cosiddetti “siti”), il conteggio degli RLS deve essere effettuato e le elezioni devono svolgersi separatamente per ciascuna di queste unità.
Interpretazioni recenti, confermate anche da chiarimenti ministeriali, ribadiscono l’importanza di questa distinzione, specialmente per le aziende complesse e distribuite sul territorio, garantendo che la rappresentanza per la sicurezza sia sempre vicina e proporzionata al luogo di lavoro effettivo.
Formazione e aggiornamento: perché l’RLS è obbligatorio anche nei corsi
L’Accordo Stato-Regioni del 2025 ha definito in modo chiaro e uniforme la durata, i contenuti minimi e le modalità di erogazione della formazione obbligatoria per tutti gli RLS. Nel dettaglio, per diventare RLS, il lavoratore designato deve prima completare un percorso formativo iniziale, il corso base. Tradizionalmente e come riferimento consolidato nella maggior parte dei settori, la durata tipica di questo corso si attesta intorno alle 32 ore.
Tuttavia, poiché la sicurezza sul lavoro è una materia in continua evoluzione, la preparazione iniziale non è sufficiente. Ogni RLS ha infatti l’obbligo di frequentare un aggiornamento periodico per mantenere le proprie competenze al passo con i cambiamenti normativi, tecnologici e organizzativi. La durata e la frequenza di questo aggiornamento non sono fisse, ma variano in funzione della dimensione aziendale e del settore di appartenenza. Sebbene prassi e alcune linee guida tecniche abbiano indicato in passato aggiornamenti annuali (es. di 4 ore) o cicli biennali/quinquennali, la situazione era spesso frammentata.
Per le aziende e gli stessi RLS, il suggerimento è di verificare sempre la specifica schedatura della formazione non solo in base all’Accordo Stato-Regioni del 2025, ma anche in relazione alla contrattazione collettiva di riferimento (es. il CCNL applicato). Spesso, infatti, i contratti collettivi possono prevedere un monte ore superiore o una frequenza maggiore rispetto al minimo stabilito dalla legge, in un’ottica di tutela rafforzata per i lavoratori del settore.
Sanzioni per mancata formazione dell’RLS
La mancata nomina del RLS o la carenza della formazione può esporre il datore di lavoro a controlli ispettivi e a conseguenze amministrative e, nei casi più gravi (infortuni, reiterazione, omissioni rilevanti), anche penali, in quanto si configura una violazione degli obblighi di tutela della salute e sicurezza sul lavoro previsti dal D.Lgs. 81/2008. Le sanzioni possono variare in base alla gravità e alla specifica fattispecie riscontrata dagli organi di vigilanza.
Ad esempio, se l’RLS è stato nominato, ma il datore di lavoro non ha provveduto ad assicurare la necessaria formazione iniziale (le tipiche 32 ore) o l’aggiornamento periodico, la legge equipara questa situazione alla sua inattività, minando la sua capacità di agire. In questo caso, si configura una contravvenzione (reato punito con ammenda o arresto). La sanzione è diretta contro il datore di lavoro e, talvolta, il dirigente delegato. Per la mancata formazione dei RLS, la norma prevede l’arresto da due a quattro mesi o un’ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro (anche se si tratta di cifre soggette ad aggiornamenti periodici). Il reato è generalmente estinguibile se il datore di lavoro provvede a completare la formazione nel tempo stabilito dall’organo di vigilanza.
Oppure ancora, se si verifica un infortunio grave o mortale e l’inchiesta giudiziaria evidenzia che la mancanza del RLS (o la sua totale inattività dovuta a mancata formazione) ha contribuito, anche solo indirettamente, al verificarsi dell’evento, la responsabilità del datore di lavoro si aggrava. Questa situazione viene vista come un elemento di colpa aggiuntivo (colpa specifica) nel reato di lesioni personali gravi o gravissime o di omicidio colposo. Le pene detentive (arresto) e le ammende sono significativamente più severe e il procedimento si sposta interamente in ambito penale.
Eccezioni in cui RLS non è obbligatorio
Formalmente, la legge prevede un RLS in tutte le aziende o unità produttive, quindi non esistono vere “eccezioni” strutturali. Come già detto, non esiste cioè un’azienda, nemmeno la più piccola, che sia formalmente esonerata dall’avere un rappresentante che tuteli gli interessi dei lavoratori in materia di salute e sicurezza.
Dove interviene la flessibilità è nella modalità con cui l’RLS viene individuato e opera, specialmente per le microimprese. La legge cioè riconosce che le realtà con pochi dipendenti (fino a 15) hanno esigenze diverse rispetto alle grandi fabbriche e, per questo, offre percorsi più snelli per adempiere all’obbligo di rappresentanza.
Per queste piccole realtà, i lavoratori possono eleggere un RLS direttamente al loro interno e la procedura è semplificata, non essendo richiesta la presenza di Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) o Aziendali (RSA), spesso assenti in queste piccole strutture. E se i lavoratori non riescono a eleggere un RLS al loro interno (per mancanza di candidati, disinteresse o scelta consensuale), la funzione di rappresentanza viene assunta automaticamente dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST).
È la contrattazione collettiva (Nazionale o Interconfederale) che modella in modo definitivo queste procedure semplificate. Ad esempio con meccanismi flessibili, che permettono di soddisfare questo obbligo fondamentale con modalità più adatte alle diverse realtà aziendali.
Domande frequenti su RLS
Cosa succede se non si nomina RLS?
Se in azienda non viene eletto/designato l’RLS i lavoratori perdono una rappresentanza formale nelle consultazioni previste dalla normativa; per il datore di lavoro l’assenza di RLS può costituire un elemento che porta a contestazioni in caso di ispezione e, se sussistono ulteriori violazioni (es. formazione mancante, mancata valutazione dei rischi), possono essere applicate sanzioni amministrative o penali a seconda della gravità. Le autorità competenti (INL, ASL/ARPA, ecc.) possono irrogare provvedimenti in caso di accertata inottemperanza agli obblighi del Testo Unico.
RLS obbligatorio sotto 15 dipendenti?
Sì. Anche nelle aziende o unità produttive con fino a 15 lavoratori la figura è prevista: la norma prevede che l’RLS sia «di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo» (ad esempio tramite RLS territoriale). Quindi non si è esenti dall’obbligo di rappresentanza; cambia soltanto la modalità di individuazione.
Quanto dura l’incarico dell’RLS?
La durata del mandato dell’RLS non è fissata in modo rigido nel Testo Unico: spesso la prassi e la contrattazione collettiva indicano mandati triennali, ma la scadenza effettiva può essere stabilita dalla contrattazione collettiva applicata in azienda o dagli accordi interni. In ogni caso, gli RLS rimangono in carica fino all’elezione dei successori. Verificate il CCNL applicato per avere certezza sulla durata nel vostro settore.

