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Gestione del personale

Quali sono gli obblighi non delegabili del datore di lavoro?

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In ambito di salute e sicurezza sul lavoro, il datore di lavoro resta il perno centrale della prevenzione e degli obblighi non delegabili del datore di lavoro. Anche in presenza di dirigenti, preposti, consulenti esterni o RSPP, la normativa italiana individua alcuni obblighi che non possono mai essere trasferiti ad altri. Con il 2026, complice il rafforzamento dei controlli, l’aumento delle responsabilità penali e l’attenzione crescente su formazione e valutazione dei rischi, conoscere con precisione cosa è non delegabile non è solo una questione giuridica, ma una tutela concreta per l’azienda.

Obblighi non delegabili del datore di lavoro: cosa significa “non delegabile” e perché conta

Il concetto di non delegabilità è un pilastro del diritto del lavoro e della sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08) e rientra a pieno titolo nel quadro dei diritti e doveri del datore di lavoro. Si basa sul principio che certe decisioni sono così importanti che non possono essere affidate a un subordinato per liberarsi dalle conseguenze legali. Quindi, un obbligo è definito non delegabile quando la legge stabilisce che solo il datore di lavoro, in quanto titolare del rapporto di lavoro e dell’organizzazione aziendale, può assumerlo. Questo vuol dire che, anche se il datore affida delega ad altri soggetti, la responsabilità finale resta sempre sua.

È un principio fondamentale perché individua un responsabile certo della sicurezza, evita lo “scarico” di responsabilità e tutela lavoratori in caso di infortuni o controlli ispettivi. Inoltre, un sistema di responsabilità chiaro riduce il caos organizzativo. Se il datore di lavoro adempie correttamente ai suoi obblighi non delegabili, dimostra di aver esercitato la massima diligenza possibile, il che può essere una difesa cruciale in un processo.

I due obblighi non delegabili del datore di lavoro secondo l’art. 17 del D.Lgs. 81/08

Esistono due obblighi specifici che, per la legge italiana, sono assolutamente non delegabili, e sono:

  • la valutazione dei rischi (DVR), ovvero la redazione del documento che analizza ogni possibile pericolo in azienda; 
  • la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), che è la figura tecnica di riferimento per la sicurezza.

L’articolo 17 del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro è chiaro e non ha subito modifiche sostanziali nemmeno con gli aggiornamenti normativi più recenti. 

DVR e valutazione dei rischi: cosa deve fare il datore di lavoro in concreto

Con la valutazione dei rischi il datore di lavoro non è tenuto a scrivere fisicamente ogni pagina (compito che solitamente spetta a tecnici specializzati), ma deve dirigere e validare l’intero processo, in collaborazione con:

  • RSPP (responsabile del servizio di prevenzione e protezione): il braccio tecnico;
  • medico competente, obbligatorio se la valutazione evidenzia rischi che richiedono sorveglianza sanitaria.
  • RLS (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza), che deve essere consultato preventivamente.

In questa fase, il datore di lavoro deve garantire che vengano analizzati tutti i rischi presenti (inclusi stress lavoro-correlato, rischi psicosociali, smart working, differenze di genere ed età), per questo vengono analizzati gli strumenti usati dai dipendenti, le attività svolte e tutti gli ambienti di lavoro. Per ogni pericolo individuato, poi si assegna un valore al rischio e si decidono le misure di prevenzione e protezione.

Un DVR è considerato valido solo se contiene:

  • relazione sulla valutazione: criteri usati e analisi dei rischi.
  • misure di protezione le procedure da seguire in rapporto alle attività svolte;
  • programma di miglioramento

Inoltre, il documento deve avere data certa e verificabile (es. tramite PEC o firma digitale) e deve essere firmato dal datore di lavoro, dall’RSPP, dal medico competente e dall’RLS (per presa visione).

Non è un documento statico, pertanto il datore di lavoro è tenuto ad aggiornarlo entro 30 giorni se cambia l’organizzazione (nuovi macchinari, traslochi, nuovi processi), si verificano infortuni significativi o la sorveglianza sanitaria ne evidenzia la necessità. 

La mancanza di DVR è punita con sanzione, cui ammontare può variare dai 2.700 agli oltre 7.000 euro, mentre nei casi più gravi è previsto l’arresto da 3 a 6 mesi. 

Nomina dell’RSPP: opzioni possibili e responsabilità che restano in capo all’azienda

Il datore di lavoro è obbligato a designare l’RSPP, che può essere interno, esterno o scelto per svolgere direttamente il ruolo (nei casi previsti dalla legge). Attenzione però, anche se l’RSPP è un consulente esterno, il datore di lavoro resta responsabile della scelta, della corretta nomina e dell’effettiva attuazione delle misure di sicurezza proposte.

La nomina dell’RSPP non esonera mai il datore da responsabilità in caso di infortunio o violazioni.

Obblighi delegabili e non delegabili: differenze rapide e cosa verificare per essere in regola

Esclusi la valutazione dei rischi (e la firma del DVR) e la nomina del RSPP, tutte le altre attività correlate alla sicurezza (formazione, sorveglianza dei lavoratori, manutenzioni) può essere delegato a dirigenti o preposti. La delega serve a rendere l’azienda efficiente: il titolare non può essere ovunque, quindi affida “pezzi” di responsabilità a chi vive il reparto o il cantiere ogni giorno.

Si possono delegare, in concreto:

  • l’attuazione pratica delle misure di sicurezza decise nel DVR;
  • l’organizzazione dei corsi di formazione per i dipendenti;
  • la vigilanza quotidiana (es. controllare che gli operai usino il caschetto);
  • la gestione tecnica e la manutenzione periodica degli impianti.

In questi casi, la differenza non sta solo nel tipo di compito, ma nella natura della responsabilità. Negli obblighi non delegabili, il datore di lavoro risponde sempre e comunque. Non esiste prova contraria: se manca il DVR, la colpa è sua. Negli obblighi delegabili, può invece trasferire la responsabilità penale a un altro soggetto (il delegato), a patto che la delega sia fatta a regola d’arte. Tuttavia, gli resta sempre un obbligo di vigilanza: deve cioè dimostrare di aver controllato periodicamente che il delegato facesse il suo lavoro.

Infatti, affinché una delega sia valida, non basta un accordo verbale, ma deve essere redatta in forma scritta e riportare una data certa e verificabile. Il delegato inoltre deve avere le capacità tecniche per quel compito e, fondamentale, deve avere un budget. Una delega senza potere di spesa e non ben definita è nulla, non si può essere responsabili di una riparazione se non si ha il potere di comprare i pezzi di ricambio né se non si sa esattamente di cosa si è responsabili.  Giusto per fare un esempio: “ti delego la sicurezza” non vale nulla. Bisogna scrivere: “ti delego la gestione dei DPI e la manutenzione delle macchine del reparto X”.

Conoscere e rispettare questi obblighi significa ridurre rischi, sanzioni e responsabilità, proteggendo lavoratori e impresa in modo concreto e duraturo.

In questo contesto, strumenti come Factorial, software gestionale aziendale All-in-one, aiutano le aziende a tenere sotto controllo deleghe, formazione, documentazione e scadenze in materia di salute e sicurezza, riducendo il rischio di errori e semplificando la gestione operativa.

Domande frequenti sugli obblighi non delegabili del datore di lavoro (FAQs)

Cosa non può delegare un datore di lavoro?

Il datore di lavoro non può delegare la valutazione dei rischi e la nomina dell’RSPP, come stabilito dall’art. 17 del D.Lgs. 81/08. Su questi aspetti resta sempre responsabile in prima persona.

Quali sono gli obblighi del datore di lavoro delegabili a terzi?

Sono delegabili molti obblighi operativi, come l’attuazione delle misure di prevenzione, la gestione della formazione o la vigilanza quotidiana, purché la delega sia valida, scritta e accompagnata da reali poteri.

A cosa obbliga il datore di lavoro l’articolo 71 del D.Lgs. 81/08?

L’art. 71 obbliga il datore di lavoro a mettere a disposizione attrezzature di lavoro sicure, conformi alle norme, adeguatamente manutenute e utilizzate correttamente. Questo obbligo è delegabile nella gestione, ma la responsabilità ultima resta del datore.

Consulente del lavoro ed esperta di Fisco, Tasse e Diritto. Laureata in Scienze dell'Amministrazione e dell'Organizzazione presso l'Università di Palermo, dal 2016, mi occupo principalmente di scrittura su temi legati a Previdenza, Economia e Lavoro, con un focus sull'attualità e i temi caldi. La mia curiosità e passione mi spinge al costante aggiornamento e un’analisi approfondita delle dinamiche di cui tratto. Scrivo perché quando lo faccio ho l'impressione di stare al posto giusto nel momento giusto